Introduzione alla Conferenza di Rio

 

 

 

 

La Conferenza mondiale su ambiente e sviluppo (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development) si svolse a Rio de Janeiro nel giugno 1992 sotto l'egida dall'ONU. Dieci anni piú tardi, nel 2002, ebbe luogo a Johannesburg una seconda edizione del summit, la Conferenza "Rio + 10" o Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD, World Summit on Sustainable Development). A vent'anni di distanza dalla Conferenza di Stoccolma (1972), che aveva gettato le basi per una discussione a livello internazionale sulla tematica ambientale, la Conferenza di Rio vide la partecipazione di 172 paesi, numerose organizzazioni governative e circa 2400 membri di organizzazioni non-governative (ONG). L'obiettivo della Conferenza era quello di definire le problematiche ambientali in atto; stabilire possibili interventi a breve, medio e lungo termine; individuare politiche per uno sviluppo che non comprometta la sopravvivenza delle generazioni future e dello stesso pianeta per uno "sviluppo sostenibile".

Il summit rappresentò una svolta epocale tra gli accordi in materia ambientale, segnò la presa di coscienza definitiva sulla necessità gestire le questioni ambientali su scala globale, e il riconoscimento come ecologiche debbano essere considerate modo interdipendente. Nel corso della Conferenza furono siglati cinque internazionali: Dichiarazione Rio ambiente sviluppo (nota "Carta Terra"), l'Agenda 21, dei principi gestione delle foreste, Convenzione diversità biologica quadro sui cambiamenti climatici (FCCC,Framework Convention on Climate Change), piú nota come Convenzione di Rio. La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici definisce la riduzione delle emissioni di gas serra che ciascun paese deve attuare per limitare e invertire il processo di riscaldamento globale del pianeta.

Ratificato da 159 stati, il trattato si concretizzò nel Protocollo di Kyoto 1997, che vincola i paesi industrializzati alla riduzione delle emissioni del 5,2% entro gli anni 2008-2012 (percentuale calcolata in base alle 1990, o 1995 a seconda gas considerato).

 

 

 

 

 

LA DICHIARAZIONE DI RIO SULL'AMBIENTE E LO SVILUPPO

 

 

 

Preambolo

 

La conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo,

Riunita a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, Riaffermando la Dichiarazione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente adottata Stoccolma il 16 1972 e nell'intento di continuare costruzione iniziata con essa,

 

Allo scopo

di instaurare una nuova ed equa partnership globale, attraverso la creazione di nuovi livelli cooperazione tra gli stati, i settori chiave della società popoli,

 

Operando

in direzione di accordi internazionali che rispettino gli interessi tutti e tutelino l'integrità del sistema globale dell'ambiente dello sviluppo,

 

Riconoscendo

la natura integrale ed interdipendente della terra, la nostra casa,

 

 Proclama che:

 

 

Principio 1

 Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura.

 

Principio 2

Conformemente alla Carta delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale.

 

Principio 3

Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future.

 

Principio 4

Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo.

 

Principio 5

Tutti gli stati e tutti i popoli coopereranno al compito essenziale di eliminare la povertà, come requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile, al fine di ridurre le disparità tra i tenori di vita e soddisfare meglio i bisogni della maggioranza delle popolazioni del mondo.

 

Principio 6

Si accorderà speciale priorità alla situazione ed alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati e di quelli piú vulnerabili sotto il profilo ambientale. Le azioni internazionali in materia di ambiente e di sviluppo dovranno anche prendere in considerazione gli interessi e le esigenze di tutti i paesi.

 

Principio 7

Gli Stati coopereranno in uno spirito di partnership globale per conservare, tutelare e ripristinare la salute l'integrità dell'ecosistema terrestre. considerazione del differente contributo al degrado ambientale globale, gli hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono che incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le pressioni società esercitano sull'ambiente tecnologie risorse finanziarie cui dispongono.

 

Principio 8

Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una qualità di vita migliore per tutti i popoli, gli Stati dovranno ridurre ed eliminare i modi di produzione e consumo insostenibili e promuovere politiche demografiche adeguate.

 

Principio 9

Gli Stati dovranno cooperare onde rafforzare le capacità istituzionali endogene per lo sviluppo sostenibile, migliorando la comprensione scientifica mediante scambi di conoscenze scientifiche e tecnologiche e facilitando la preparazione, l'adattamento, la diffusione ed il trasferimento di tecnologie, comprese le tecnologie nuove e innovative.

 

Principio 10

Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nella comunità, ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sarà assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo.

 

Principio 11

Gli Stati adotteranno misure legislative efficaci in materia ambientale. Gli standard ecologici, gli obbiettivi e le priorità di gestione dell'ambiente dovranno riflettere il contesto ambientale e di sviluppo nel quale si applicano. Gli standard applicati da alcuni paesi possono essere inadeguati per altri paesi, in particolare per i paesi in via di sviluppo, e imporre loro un costo economico e sociale ingiustificato.

 

Principio 12

Gli Stati dovranno cooperare per promuovere un sistema economico internazionale aperto e favorevole, idoneo a generare una crescita economica ed uno sviluppo sostenibile in tutti i paesi ed a consentire una lotta piú efficace ai problemi del degrado ambientale. Le misure di politica commerciale a fini ecologici non dovranno costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio internazionale. Si dovrà evitare ogni azione unilaterale diretta a risolvere i grandi problemi ambientali al di fuori della giurisdizione del paese importatore. Le misure di lotta ai problemi ecologici transfrontalieri o mondiali dovranno essere basate, per quanto è possibile, su un consenso internazionale.

 

Principio 13

Gli Stati svilupperanno il diritto nazionale in materia di responsabilità per i danni causati dall'inquinamento e altri danni all'ambiente e per l'indennizzo delle vittime. Essi coopereranno, in modo rapido e piú determinato, allo sviluppo progressivo del diritto internazionale in materia di responsabilità e di indennizzo per gli effetti nocivi del danno ambientale causato da attività svolte nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo in zone situate al di fuori della loro giurisdizione.

 

Principio 14

Gli Stati dovranno cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire il dislocamento o il trasferimento in altri stati di tutte le attività e sostanze che provocano un grave degrado ambientale o sono giudicate nocive per la salute umana.

 

Principio 15

Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'abolizione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale.

 

Principio 16

Le autorità nazionali dovranno adoperarsi a promuovere l'"internazionalizzazione" dei costi per la tutela ambientale e l'uso di strumenti economici, considerando che è in principio l'inquinatore a dover sostenere il costo dell'inquinamento, tenendo nel debito conto l'interesse pubblico e senza distorcere il commercio internazionale e gli investimenti.

 

Principio 17

La valutazione d'impatto ambientale, come strumento nazionale, sarà effettuata nel caso di attività proposte che siano suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sull'ambiente e dipendano dalla decisione di un'autorità nazionale competente.

 

Principio 18

Gli stati notificheranno immediatamente agli altri stati ogni catastrofe naturale o ogni altra situazione d'emergenza che sia suscettibile di produrre effetti nocivi improvvisi sull'ambiente di tali stati. La comunità internazionale compirà ogni sforzo per aiutare gli stati cosí colpiti.

 

Principio 19

Gli Stati invieranno notificazione previa e tempestiva agli Stati potenzialmente coinvolti e comunicheranno loro tutte le informazioni pertinenti sulle attività che possono avere effetti transfrontalieri seriamente negativi sull'ambiente ed avvieranno fin dall'inizio con tali Stati consultazioni in buona fede.

 

Principio 20

Le donne hanno un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo. la loro piena partecipazione è quindi essenziale per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile.

 

Principio 21

La creatività, gli ideali e il coraggio dei giovani di tutto il mondo devono essere mobilitati per forgiare una partnership globale idonea a garantire uno sviluppo sostenibile ed assicurare a ciascuno un futuro migliore.

 

Principio 22

Le popolazioni e comunità indigene e le altre collettività locali hanno un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo grazie alle loro conoscenze e pratiche tradizionali. Gli Stati dovranno riconoscere le loro identità, la loro cultura ed i loro interessi ed accordare ad esse tutto il sostegno necessario a consentire la loro efficace partecipazione alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile.

 

Principio 23

L'ambiente e le risorse naturali dei popoli in stato di oppressione, dominazione ed occupazione saranno protetti.

 

Principio 24

La guerra esercita un'azione intrinsecamente distruttiva sullo sviluppo sostenibile. Gli Stati rispetteranno il diritto internazionale relativo alla protezione dell'ambiente in tempi di conflitto armato e, se necessario, coopereranno al suo progressivo sviluppo.

 

Principio 25

La pace, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente sono interdipendenti e indivisibili.

 

Principio 26

Gli Stati risolveranno le loro controversie ambientali in modo pacifico e con mezzi adeguati in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.

 

Principio 27

Gli stati ed i popoli coopereranno in buona fede uno spirito di partnership all'applicazione dei principi consacrati nella presente Dichiarazione alla progressiva elaborazione del diritto internazionale materia sviluppo sostenibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Santa Sede alla Conferenza di Rio de Janeiro - giugno 1992