(La numerazione progressiva a margine senza formattazione è riportata dalla serie degli EV)
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I supremi beni della Chiesa devono stare e stanno a cuore alla Chiesa stessa, in modo tale che essa non soltanto ne presenta continuamente la dottrina ed esercita la cura pastorale attorno ad essi, ma anche li tutela giuridicamente, soprattutto perché su quei beni si regge la mistica comunione della Chiesa, mentre trascurandoli o trattandoli ingiuriosamente essa ne soffre.
Censure e irregolarità riservate alla Sede Apostolica
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Questa è la ragione per cui, dopo aver recepito nel modo piú largo possibile nel nuovo Codice di diritto canonico i princípi della clemenza penale e della cosiddetta «decentralizzazione», il legislatore ha ritenuto opportuno conservare alla Sede Apostolica la riserva delle censure con cui sono puniti i delitti di sacrilega profanazione del sacramento della ss. Eucaristia (can. 1367), dell'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del decalogo (can. 1378, §1), della violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388, §1), della violenza fisica contro la persona sacra del Romano Pontefice (can. 1370), del conferimento e del ricevimento dell'ordine episcopale senza mandato apostolico (can. 1382); e parimenti la riserva della dispensa dall'irregolarità sorta dal delitto di omicidio o di aborto (can. 1041, n. 4).
Istruzione e formazione dei sacerdoti per impartire l'assoluzione
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L'assoluzione da queste censure e la dispensa da questa irregolarità, quando la cosa è occulta, cadono, com'è noto, sotto la competenza esclusiva della Sacra Penitenzieria, salvo però, nei casi occulti considerati, quanto è prescritto nel can. 1357, cioè la concessione dell'assoluzione con l'onere del ricorso. Nel momento in cui tutta la Chiesa di rito latino ha cominciato da poco a usare il nuovo Codice di diritto canonico, è sembrato opportuno chiedere a tutti i superiori ecclesiastici di rito latino di esortare i propri sacerdoti, in modi e circostanze per quanto possibile segreti, ad acquisire o almeno rivedere attentamente le loro conoscenze, quanto mai necessarie, di teologia morale e di diritto canonico.
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Anzi, i pastori d'anime provvedano di dedicare la piú grande cura affinché la cosiddetta «formazione permanente» sia data ai loro sacerdoti secondo una totale fedeltà verso il magistero della Chiesa, tenendo conto anche degli aspetti ascetici, psicologici e pedagogici, affinché, nelle attuali circostanze di cose e di persone, i fedeli possano trovare dei confessori che siano veramente giudici, ma i giudici misericordiosi per raggiungere la via della giustizia soprannaturale, maestri che insegnano e persuadono, medici che guariscono le anime. Infatti, anche se su argomenti tanto scabrosi non conviene affatto scendere a delle cifre, bisogna tuttavia dire chiaramente che questi delitti si commettono ancor oggi, e che non sono cosí eccezionali da autorizzare genericamente i sacerdoti a ritenere ragionevolmente che nel loro ministero pastorale non incontreranno mai dei colpevoli di questi delitti: la fragilità della natura umana per i peccati originale e personali è tale da non meravigliare che avvengano e si ripetano tali cose.
Profanazioni eucaristiche
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In realtà l'odio contro la Chiesa e nei confronti di Dio stesso, sia di uomini privati sia di associazioni, fa sí che anche in questo nostro tempo si commettano formalmente sacrilegi contro il Ss.mo sacramento dell'Eucaristia; e a questo riguardo bisogna ricercare accuratamente, anche nel governo esterno della Chiesa, come prevenire, denunziare e punire questi mali.
Peccati contro il sesto comandamento
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L'odierna licenziosità dei costumi favorisce ancor di piú la debolezza umana nei confronti dei piaceri sensibili e in tal modo diventa ancor piú facile la caduta nei peccati contro il sesto comandamento, con la complicità anche del lassismo dottrinale, anzi con la perversione del giudizio dottrinale, secondo cui i disordini sessuali sono ritenuti privi di ogni connotazione di peccato e di male morale; inoltre con la complicità dell'abuso delle attenuanti psicologiche, la connotazione di peccato, anche se teoricamente ammessa, di fatto è diluita da un'eccessiva indulgenza che nella prassi rinnova l'errore del già condannato sistema della «morale della situazione». Cosí, fatti i debiti riferimenti, si può dire di altre cose, tenendo conto specialmente della deplorevole confusione per cui anche dei cattolici qua e là ignorano o negano il valore della vita umana non nata (can. 1398).
Il soddisfacimento degli oneri di messe
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Si rende opportuno fare alcune osservazioni specifiche su un argomento che, anche se non è punito da alcuna censura, è di grande importanza nella vita della Chiesa, sia perché tocca il rispetto dovuto al Ss.mo sacramento dell'Eucaristia, sia perché riguarda obblighi che sono di stretta giustizia, sia infine perché può notevolmente favorire o al contrario danneggiare la fiducia dei fedeli nei riguardi dei loro sacerdoti: intendiamo riferirci agli oneri di messe. A questo riguardo chiediamo che i vescovi vogliano inculcare nei loro sacerdoti la stretta osservanza delle norme stabilite nel Codice di diritto canonico (cann. 945-958).
Inoltre bisogna tener conto di ciò che succede molto spesso, come insegna l'esperienza: non è raro infatti che i sacerdoti si sottraggano dal soddisfare questi oneri e mostrino di condividere una certa falsa mentalità, secondo la quale si ritiene che la devoluzione delle offerte di messe per fini buoni soddisfi sufficientemente l'obbligazione assunta, anche se non applicano concretamente le messe secondo le finalità richieste dagli offerenti. In subordine qui si aggiunge qualche precisazione riguardo al modo che è invalso in alcuni luoghi, col permesso degli ordinari, di unire intenzioni di diversi fedeli nella celebrazione di una sola messa: questo può essere lecito solamente se viene fatto col consenso dell'ordinario e dopo aver chiaramente avvertito gli offerenti, i quali devono essere informati di questa prassi, in modo che non siano assolutamente defraudati contro la giustizia.
I sacerdoti che hanno peccato contro il sacro celibato
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È opportuno fare qui qualche osservazione sul comportamento da tenere nel foro interno coi sacerdoti che hanno attentato il matrimonio, agendo contro il sacro celibato che avevano promesso di mantenere. È vero che oggi non sono piú colpiti da scomunica, e in tal modo non c'è proibizione giuridica in base alla quale debbano essere allontanati dal ricevere i sacramenti; ma occorre rilevare che, a causa dell'invalidità del loro matrimonio attentato, essi e le loro donne peccano gravemente nelle loro relazioni intime, e commettono sacrilegio; anzi, dal fatto stesso dell'abbandono del loro ministero senza il consenso legittimo della Chiesa, si macchiano di un peccato per cosí dire «abituale».
Perciò, prima di poter essere assolti sacramentalmente è necessario che essi diano al confessore la certezza morale di una convivenza casta con la donna, tutto compiano per togliere lo scandalo e facciano quanto è loro possibile «secondo le loro particolari situazioni» o per ritornare sul buon sentiero del loro ministero, oppure per ottenere una certa licenza o tolleranza dalla competente autorità ecclesiastica riguardo alla loro permanenza fuori dello stato sacerdotale.
Ricorso: necessità, opportunità, modalità
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1. Orbene, la disciplina della Chiesa ha provveduto all'obbligo di interporre il ricorso alla Sede Apostolica in queste materie affinché, da una parte, i sacerdoti nell'esercizio del loro ministero pastorale, specialmente nell'amministrazione del sacramento della riconciliazione, fossero sostenuti dall'autorità superiore sia per quanto riguarda l'efficacia verso i penitenti, sia per la tranquillità della loro coscienza in un compito cosí arduo; dall'altra parte poi, affinché i fedeli siano tenuti lontano il piú possibile da questi delitti, ne comprendano la gravità e, una volta pentiti, gustino interiormente la benignità, la luce e la forza di cui sono riempiti dall'autorità del Vicario di Cristo.
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2. Quanto alla richiesta di grazie, sanazioni, dispense ecc., si tenga sempre presente che la Sacra Penitenzieria può concedere solo in foro interno quelle che gli altri dicasteri della Santa Sede possono concedere in foro esterno: per es. sanare in radice matrimoni invalidi per impedimenti occulti, esclusi però «com'è ovvio» quelli nei quali si tratta di impedimenti di diritto divino.
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3. Però il ricorso alla Sacra Penitenzieria può essere fatto, come è ovvio, anche in quelle materie che non sono riservate alla S. Sede. Inoltre è compito di questo tribunale apostolico trattare questioni non solo riguardanti materia penale, ma che interessano tutto il foro della coscienza, per quanto riguarda grazie, assoluzioni, dispense, commutazioni, sanazioni, condonazioni; nonché esaminare e dirimere questioni di coscienza. E all'esercizio di questo compito possono ricorrere liberamente i sacerdoti che nel loro ministero incontrano casi difficili da risolvere; e questo ricorso è tanto piú conveniente per il fatto che, mentre si pubblicano numerosi scritti teologici e perdura una deplorevole confusione di idee presso non pochi scrittori, non è puramente ipotetico il pericolo che venga proposta come dottrina approvata o che sia ritenuto lecito un modo di agire, proposto da autori che insegnano in contrasto con quanto insegna il magistero della Chiesa.
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4. Com'è noto, qualsiasi fedele può interporre ricorso alla Sacra Penitenzieria; ma è molto conveniente che, quando si tratta di materia connessa con il peccato e la censura, il ricorso sia fatto per mezzo del sacerdote confessore, tacendo il nome del penitente, a meno che il penitente stesso abbia dato il permesso di indicare il suo nome; ma anche in questo caso, conviene non fare alcun nome.
Dalla Sacra Penitenzieria, 15 luglio 1984.
EV Suppl.
N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.