Una qualche forma di assistenza spirituale e religiosa per i Militari, nella storia della Chiesa, ha origini molto remote.

II Codice di Diritto Canonico del 1917, al can. 451 par. 3, cosí recitava: "Circa militum Cappellanos sive majores sive minores, standum peculiaribus Sanctae Sedis praescriptis". Venivano cosí recepite nell'ordinamento canonico le molteplici esperienze apostoliche e le strutture ecclesiastiche promosse ovunque dalla Gerarchia in rispondenza alle diverse situazioni delle singole Nazioni.

 Monsignor Bartolomasi - Primo Ordinario Militare

Mons. Lorenzo Angelo Bartolomasi

Primo Ordinario Militare d'Italia

23 aprile 1929 - 29 ottobre 1944

 

 

 

La svolta avviene con il Concilio Vaticano II che, nel Decreto Christus Dominus al n. 43, chiede che in ogni Nazione, per quanto possibile, venga eretto un Vicariato Castrense.

Nel clima di applicazione del Concilio, anche per effetto del nuovo Codice di Diritto Canonico, e in risposta alla unanime richiesta di tutti i Vicari Castrensi, Giovanni Paolo II promulga la Costituzione Apostolica Spirituali Militum Curae (21 aprile 1986).

Con tale promulgazione viene regolata in modo nuovo la disciplina canonica relativa all'assistenza spirituale dei militari cattolici del mondo intero.

La Costituzione Apostolica è una sorta di legge quadro e perciò prevede, nel suo primo paragrafo, peculiari "Statuti" per l'Ordinariato Militare d'ogni singola Nazione. Tali Statuti non hanno rilievo nell'ordinamento statuale e sul piano amministrativo ma reggono l'impostazione canonica e la vita pastorale dei singoli Ordinariati Militari anche in rapporto alle esigenze e alle tradizioni dei singoli Paesi.

Per l'Ordinariato Militare in Italia, gli Statuti sono stati approvati dalla competente Congregazione per i Vescovi, il 6 agosto 1987. Essi definiscono quanto segue:

 

• Precisano la natura dell'Ordinariato Militare, che viene giuridicamente assimilato alle diocesi come una vera Chiesa particolare.

 

• L'Ordinario Militare fa parte di diritto della Conferenza Episcopale Nazionale (CEI);

 

• I Fedeli laici appartenenti all'Ordinariato Militare sono:

1) coloro che prestano servizio militare, temporaneo o continuativo;

2) il personale civile dipendente dall'Amministrazione militare;

3) gli allievi delle Scuole, Accademie e Istituti di formazione militare;

4) i componenti delle famiglie dei militari in servizio continuativo e del personale civile dipendente  dall'Amministrazione militare;

5) i militari cattolici di altri Paesi residenti e operanti in Italia qualora manchino del loro Cappellano militare;

6) i fedeli che esercitano in modo permanente un servizio loro affidato dall'Ordinario Militare. Tra essi vanno ricordati i  sacerdoti collaboratori, le religiose addette agli Ospedali militari e i membri dell'Associazione PASFA.

 

 

 

 Santa Messa al fronte

La Santa Messa al fronte

 

 

 

 

 

Considerazioni sulla Cost. Ap. «Spirituali militum curae» di p. Jean Beyer