La numerazione progressiva a margine senza formattazione è riportata dalla serie degli EV)

 

 

Premessa

 

 

104

Nella sua materna sollecitudine di portare a tutti gli uomini il messaggio della salvezza (cf. Mt 28,16-20; Mc 16, 45), la Chiesa si preoccupa delle particolari situazioni connesse con la mobilità umana. Risponde, infatti, ad una norma costante della Santa Sede la promozione di metodi e di mezzi pastorali adeguati per sostenere la vita spirituale dei fedeli. Le speciali facoltà ed i privilegi generosamente concessi nei trascorsi anni a favore dei migranti, dei marittimi e dei naviganti, si sono rivelati efficaci. Confortata, pertanto, dai frutti spirituali conseguenti in tali settori, la Santa Sede, ora che la pastorale a favore delle altre categorie di persone coinvolte nella mobilità umana si è ulteriormente sviluppata, vede opportuno estendere rispettivamente ai cappellani e ai fedeli di queste categorie le facoltà e i privilegi utili allo sviluppo dell'apostolato.

Questa pontificia commissione, avvalendosi dell'esperienza maturata nel frattempo e tenendo presenti le facoltà di cui hanno goduto finora i cappellani ed i missionari dell'emigrazione e dell'apostolato del mare, nonché delle indicazioni del concilio ecumenico Vaticano II, e dei padri della riunione plenaria della pontificia commissione (celebrata nei giorni 2729 ottobre 1981), dopo aver consultato i sacri dicasteri della Curia Romana competenti in materia e le apposite commissioni delle conferenze episcopali, ha raggruppato in un unico elenco le facoltà e i privilegi che estende rispettivamente ai cappellani e ai fedeli di tutti i settori della mobilità umana.

 

 

 

I.

FACOLTÀ PER I CAPPELLANI

 

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I sacerdoti, che sono regolarmente autorizzati a prestare l'assistenza spirituale:

- ai migranti;

- ai marittimi ed ai naviganti (sia nei porti, sia in navigazione dall'inizio stesso di essa);

- ai nomadi, alla gente dei circhi ed ai commercianti ambulanti;

- a quanti lavorano negli aeroporti e a bordo degli aeroplani, nonché agli aeronaviganti (piloti e passeggeri);

- ai turisti ed ai pellegrini, per tutta la durata del loro incarico, godono delle facoltà, qui appresso indicate, per l'utilità soltanto dei fedeli che sono ad essi affidati, osservando le dovute prescrizioni canoniche:

106

1. Di celebrare l'Eucaristia due volte nei giorni feriali, se ci sia una giusta ragione e se lo richieda la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto.

107

 2. Di celebrare il giovedí santo "nella cena del Signore" nelle ore serali, quando lo richieda una ragione pastorale, una seconda messa nelle chiese e negli oratori, e di celebrare anche nelle ore del mattino, nel caso di necessità e soltanto per i fedeli che non possono in alcun modo partecipare alla messa vespertina.

108

3. Di usare, al posto delle candele, le lampade elettriche, quando la messa viene celebrata all'aperto, oppure a bordo delle navi e degli aerei, se non ci siano o non possano essere usate le candele.

109

 4. Di conservare la santa Eucaristia, purché ci sia chi ne abbia cura, nelle navi e nelle roulottes, in luogo tuttavia sicuro e decoroso, usando le dovute cautele ed osservando quanto è prescritto circa la lampada.

110

5. Di ascoltare in qualsiasi luogo le confessioni dei fedeli, che sono ad essi affidati.

111

 6. Di assolvere in foro sacramentale i fedeli, loro affidati, dalle censure "latae sententiae" non intimate, non riservate alla Sede apostolica, osservando le dovute prescrizioni canoniche.

112

 7. Di amministrare il sacramento della confermazione ai fedeli, loro affidati, purché debitamente preparati e disposti, come pure ai pellegrini che si trovano in pericolo di morte.

113

8. Di queste stesse facoltà gode il sacerdote che, in caso di assenza o di impedimento del cappellano, sia regolarmente nominato per farne le veci.

 

 

 

II.

PRIVILEGI PER I FEDELI

 

114

I fedeli appartenenti ai settori della mobilità umana sopra elencati godranno dei seguenti privilegi.

1. I marittimi e gli aeroportuali sono dispensati dalla legge dell'astinenza e del digiuno, di cui alla costituzione apostolica Paenitemini (cf. III, II, pp. 2, 3); tuttavia, si suggerisce ad essi, nel valersi di tale dispensa, di compensare la legge con un'adeguata opera di pietà e di rispettare, per quanto possibile, la legge stessa almeno il venerdí santo, nella passione e morte di Gesú Cristo.

115

2. Coloro che per qualsiasi motivo si trovano a bordo di navi o di aerei, oppure sono ad essi addetti a qualsiasi titolo, sono dispensati dalla legge dell'astinenza e del digiuno, di cui alla costituzione apostolica Paenitemini (cf. III, II, pp. 2, 3), durante il viaggio marittimo o aereo, osservando tuttavia la clausola del precedente n. 1.

116

3. La gente dei circhi, i commercianti ambulanti e i nomadi sono dispensati dalla legge dell'astinenza e del digiuno, di cui alla costituzione apostolica Paenitemini (cf. III, II, pp. 2, 3), osservando tuttavia la clausola del presente n. 1.

117

4. Coloro che si trovano a bordo di navi, purché siano debitamente confessati e comunicati, possono lucrare una sola volta l'indulgenza plenaria il giorno della festa del titolare dell'oratorio ed il giorno del due agosto, se visiteranno piamente l'oratorio, legittimamente eretto nella nave, e ivi reciteranno il Padre nostro e il Credo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice (cf. Enchiridion indulgentiarum, n. 65, §70).

118

5. I medesimi fedeli, osservando le stesse condizioni, possono lucrare una sola volta l'indulgenza plenaria, applicabile in suffragio dei defunti, il giorno del due novembre, se visiteranno piamente il predetto oratorio, ed ivi reciteranno il Padre nostro e il Credo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice (cf. Enchiridion indulgentiarum, n. 67, §71).

119

6. Le indulgenze, di cui ai nn. 4 e 5, possono essere lucrate, osservando le stesse condizioni, dai marittimi, dai loro familiari e dai collaboratori dell'"Apostolato del mare" sia nelle cappelle ed oratori dei centri "Stella maris", sia negli oratori di altre sedi dell'"Apostolato del mare".

120

 7. Le indulgenze, di cui ai nn. 4 e 5, possono essere lucrate, osservando le stesse condizioni, da coloro che hanno incarichi o prestano il loro lavoro negli aeroporti o negli aerei, dai loro familiari, dai piloti e passeggeri durante il viaggio, e dai collaboratori dell'"Apostolato dell'aria" il giorno del dieci dicembre ed il giorno della festa del titolare dell'oratorio dell'aeroporto, nonché il giorno del due novembre, se visiteranno piamente il predetto oratorio, ed ivi reciteranno il Padre nostro e il Credo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

121

 8. Nella nave, in cui è conservata legittimamente la Ss. Eucaristia, in mancanza del ministro ordinario della santa comunione, questa può essere distribuita da un ministro straordinario debitamente autorizzato dal suo ordinario, o anche autorizzato per quella volta dallo stesso cappellano della nave, osservando le dovute prescrizioni canoniche (cf. Immensae caritatis, 1, I-II).

122

9. Se la ss. eucaristia è legittimamente conservata in una roulotte, in mancanza del ministro ordinario della santa comunione, questa può essere distribuita da un ministro straordinario debitamente autorizzato dal suo ordinario, o anche autorizzato per quella volta dallo stesso cappellano, osservando le dovute prescrizioni canoniche (cf. Immensae caritatis, 1, I-II). In tal modo si dà compimento a quanto previsto dal motu proprio Apostolicae caritatis istitutivo della pontificia Commissione per la pastorale delle migrazioni e del turismo, che cosí recita: "... Sarà nostra premura attribuire a questa nuova commissione quelle facoltà che saranno ritenute necessarie ed opportune" (AAS 1970, 196; EV III, 2007).

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, su consiglio dell'em.mo signor cardinale Sebastiano Baggio, presidente di questa pontificia Commissione per la pastorale delle migrazioni e degli itineranti, nell'udienza del 19 dicembre 1981, si è degnato di approvare con la sua autorità tali facoltà e privilegi e ha ordinato di pubblicarli, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

 Roma, sede della stessa Pontificia commissione, 19 marzo 1982.

+ Sebastiano card. Baggio, presidente

+ Emanuele Clarizio, arciv. tit. di Anzio, pro-presidente

 

 

 

 

 

 

EV 8

 

N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.