Introduzione

 

L'incorporazione delle facoltà speciali nel CIC

4. A questo proposito tutto il sistema delle facoltà concesse finora agli Ordinari e agli altri Superiori deve essere riveduto a fondo. Per prima cosa bisogna evitare ciò che nella legislazione attuale sembra abbastanza frequente: e cioè la dispensa dalle leggi generali della Chiesa sembra che dipenda solo dal fatto che si fa ricorso alla Sede Apostolica. Infatti la Santa Sede qualche volta o non concede la dispensa, o è costretta a elargire facoltà larghissime per rendere piú spedita la soluzione degli affari ecclesiastici.

 Nel Codice riveduto dovrà essere definito in modo positivo l'ufficio del vescovo, l'ambito della sua potestà secondo quanto è detto nel decreto sull'ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa Christus Dominus, n. 8 a; ed elencate le cause riservate alla suprema autorità o ad altra autorità. Inoltre, al posto giusto, saranno determinate le dispense alle leggi generali della Chiesa riservate alla suprema autorità o ad altra autorità, che oggi cioè sono elencate nella lettera apostolica De Episcoporum muneribus (cfr. Sinodo dei vescovi, Principi per la revisione del CIC, 7 ottobre 1967).

 

 

 

 

 

 

Dal Codice di Diritto Canonico

 

 

 

Can. 844 sulla communicatio in sacris.

Can. 844 - §1. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici, salve le disposizioni dei §§2, 3 e 4 di questo canone e del can. 861, §2.

 §2. Ogni qualvolta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti.

 §3. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti; ciò vale anche per i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione delle predette Chiese orientali.

 §4. Se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza Episcopale, incombesse altra grave necessità, i ministri cattolici amministrano lecitamente i medesimi sacramenti anche agli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non possano accedere al ministro della propria comunità e li chiedano spontaneamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede cattolica e siano ben disposti.

 §5. Per i casi di cui ai §§2, 3 e 4, il Vescovo diocesano o la conferenza dei Vescovi non diano norme generali, se non dopo aver consultato l'autorità competente almeno locale della Chiesa o della comunità non cattolica interessata.

 

 

Can. 847 circa l'uso degli oli sacri.

Can. 847 - §1. Nell'amministrazione dei sacramenti nei quali si deve far uso dei sacri oli, il ministro deve servirsi di oli ottenuti dagli olivi o da altre piante, e, salvo il disposto del can. 999, n. 2, consacrati o benedetti dal Vescovo e per di piú di recente; non si serva di quelli vecchi, a meno che non vi sia una necessità.

 §2. Il parroco richieda i sacri oli al Vescovo proprio e li conservi diligentemente in una custodia decorosa.

 

 

Can. 850, 860, 861 e 862 sul sacramento del Battesimo.

Can. 850. - Il battesimo viene amministrato secondo il rito stabilito nei libri liturgici approvati, salvo il caso di urgente necessità, nel quale deve essere osservato soltanto ciò che è richiesto per la validità del sacramento.

 

Can. 860 - §1. Fuori del caso di necessità, il battesimo non si conferisca nelle case private, a meno che l'Ordinario del luogo per grave chiusa non lo abbia permesso.

 §2. Negli ospedali, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito diversamente, non si celebri il battesimo, se non in caso di necessità o per altra ragione pastorale cogente.

 

Can. 861 - §1. Ministro ordinario del battesimo è il Vescovo, il presbitero e il diacono, fermo restando il disposto del can. 530, n. 1.

 §2. Qualora il ministro ordinario mancasse o fosse impedito, conferisce lecitamente il battesimo il catechista o altra persona incaricata dall'Ordinario del luogo a questo compito e anzi, in caso di necessità, chiunque, mosso da retta intenzione; siano solleciti i pastori d'anime, soprattutto il parroco, affinché i fedeli abbiano ad essere istruiti sul retto modo di battezzare.

 

 Can. 862 - Eccetto il caso di necessità, a nessuno è consentito, senza la dovuta licenza, conferire il battesimo nel territorio altrui, neppure ai propri sudditi.

 

 

Can. 883 circa l'amministrazione del sacramento della Confermazione.

Can. 883 - Per il diritto stesso hanno facoltà di amministrare la confermazione:

1) entro i confini della propria circoscrizione, coloro che sono equiparati dal diritto al Vescovo diocesano;

2) relativamente alla persona di cui si tratta, il presbitero, che, in forza dell'ufficio o del mandato del Vescovo diocesano, battezza uno fuori dell'infanzia o ammette uno già battezzato nella piena comunione della Chiesa cattolica;

3) in riferimento a coloro che si trovano in pericolo di morte, il parroco, anzi ogni presbitero.

 

 

Can. 884 §2 circa la possibilità di associarsi dei presbiteri, perché anch'essi amministrino il sacramento della confermazione.

Can. 884 - §1. Il Vescovo diocesano amministri personalmente la confermazione o provveda che sia amministrata da un altro Vescovo; qualora lo richiedesse una necessità, può concedere la facoltà di amministrarlo a uno o piú sacerdoti determinati.

 §2. Per una causa grave il Vescovo e similmente il presbitero che possiede la facoltà di confermare in forza del diritto o per speciale concessione della competente autorità, possono, in singoli casi, associarsi dei presbiteri, perché anch'essi amministrino il sacramento.

 

 

Can. 905 sulla frequenza della celebrazione o concelebrazione eucaristica.

Can. 905 - §1. Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebrare l'Eucaristia piú volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare piú di una volta al giorno.

 §2. Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l'Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto.

 

 

Can. 911 sul dovere di portare l'Eucaristia sotto forma di Viatico agli infermi.

Can. 911 - §1. Hanno il dovere e il diritto di portare l'Eucaristia sotto forma di Viatico agli infermi, il parroco e i vicari parrocchiali, i cappellani, come pure il Superiore della comunità negli istituti religiosi clericali o nelle società di vita apostolica, nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella casa.

 §2. Ciò deve fare qualsiasi sacerdote o un altro ministro della sacra comunione, in caso di necessità o con la licenza almeno presunta del parroco, del cappellano o del Superiore, i quali debbono poi essere informati.

 

 

Can 925 sulla possibilità di comunicarsi alla sola specie del vino.

Can. 925 - La sacra comunione venga data sotto la sola specie del pane o, a norma delle leggi liturgiche, sotto le due specie; però, in caso di necessità, anche sotto la sola specie del vino.

 

 

Can. 935 e 938 §4 sulla conservazione e il trasporto della Ss.ma Eucaristia.

Can. 935 - Non è lecito ad alcuno conservare presso di sé la santissima Eucaristia o portarsela in viaggio, a meno che non vi sia una necessità pastorale urgente e osservate le disposizioni del Vescovo diocesano.

 

Can. 938 - §4. Per causa grave è consentito conservare la santissima Eucaristia, soprattutto durante la notte, in altro luogo piú sicuro e decoroso.

 

 

Can. 986 sugli obblighi dei sacerdoti in materia di confessione sacramentale.

Can. 986 - §1. Tutti coloro cui è demandata in forza dell'ufficio la cura delle anime, sono tenuti all'obbligo di provvedere che siano ascoltate le confessioni dei fedeli a loro affidati, che ragionevolmente lo chiedano, e che sia ad essi data l'opportunità di accostarsi alla confessione individuale, stabiliti, per loro comodità, giorni e ore.

 §2. In caso di urgente necessità ogni confessore è tenuto all'obbligo di ricevere le confessioni dei fedeli; in pericolo di morte vi è tenuto qualunque sacerdote.

 

 

Can. 999 circa la benedizione dell'olio degli infermi.

Can. 999 - Oltre al Vescovo possono benedire l'olio da usare nell'unzione degli infermi:

1) coloro che per diritto sono equiparati al Vescovo diocesano;

2) in caso di necessità, qualunque presbitero, però nella stessa celebrazione del sacramento.

 

 

Can. 1000 e 1003 circa il sacramento dell'unzione degli infermi.

Can. 1000 - §1. Le unzioni siano compiute accuratamente con le parole, l'ordine e il modo stabiliti nei libri liturgici; tuttavia in caso di necessità è sufficiente un'unica unzione sulla fronte, o anche in altra parte del corpo, pronunciando integralmente la formula.

 §2. Il ministro compia le unzioni con la propria mano, salvo che una grave ragione non suggerisca l'uso di uno strumento.

 

Can. 1003 - §1. Amministra validamente l'unzione degli infermi ogni sacerdote e soltanto il sacerdote.

 §2. Hanno il dovere e il diritto di amministrare l'unzione degli infermi tutti i sacerdoti ai quali è demandata la cura delle anime, ai fedeli affidati al loro ufficio pastorale; per una ragionevole causa, qualunque sacerdote può amministrare questo sacramento con il consenso almeno presunto del sacerdote di cui sopra.

 §3. A qualunque sacerdote è lecito portare con sé l'olio benedetto, perché sia in grado di amministrare, in caso di necessità, il sacramento dell'unzione degli infermi.

 

 

Can. 1048 sulla dispensa dalle irregolarità dall'esercizio degli ordini sacri.

Can. 1048 - Nei casi occulti piú urgenti, se non si possa ricorrere al Vescovo o quando si tratti delle irregolarità di cui al can. 1041, nn. 3 e 4, alla Penitenzieria, e se incomba il pericolo di grave danno o infamia, colui che è impedito dalla irregolarità di esercitare l'ordine, può esercitarlo, fermo però restando l'onere di ricorrere quanto prima all'Ordinario o alla Penitenzieria, taciuto il nome e tramite il confessore.

 

 

Can. 1079 §§2-3 e 1080 circa la dispensa dalla forma della celebrazione del matrimonio e dagli impedimenti di diritto ecclesiastico pubblici e occulti.

Can. 1079 - §1. In urgente pericolo di morte, l'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, sia dalla osservanza della forma prescritta per la celebrazione del matrimonio, sia da tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico, pubblici e occulti, eccetto l'impedimento proveniente dal sacro ordine del presbiterato.

 §2. Nelle medesime circostanze di cui al §1, ma solo nei casi in cui non sia possibile ricorrere neppure all'Ordinario del luogo, hanno uguale facoltà di dispensare, sia il parroco sia il ministro sacro legittimamente delegato sia il sacerdote o diacono che assiste al matrimonio a norma del can. 1116, §2.

 §3. In pericolo di morte il confessore ha la facoltà di dispensare dagli impedimenti occulti nel foro interno, sia durante sia fuori della confessione sacramentale.

 §4. Nel caso di cui al §2, si ritiene impossibile il ricorso all'Ordinario del luogo, se lo si può fare solo tramite telegrafo o telefono.

 

Can. 1080 - §1. Ogniqualvolta si scopra un impedimento mentre tutto è già pronto per le nozze, e non è possibile, senza probabile pericolo di grave male, differire il matrimonio finché non si ottenga la dispensa dall'autorità competente, hanno facoltà di dispensare da tutti gli impedimenti, eccetto quelli di cui al can. 1078, §2, n. 1, l'Ordinario del luogo e, purché il caso sia occulto, tutti quelli di cui al can. 1079, §§2-3, alle condizioni ivi determinate.

 §2. Tale facoltà vale anche per la convalidazione del matrimonio, qualora vi sia il medesimo pericolo nell'attesa e manchi il tempo di ricorrere alla Sede Apostolica o all'Ordinario del luogo, relativamente agli impedimenti da cui questi può dispensare.

 

 

Can. 1071, 1116 e 1119 circa l'assistenza al matrimonio e il rito liturgico.

Can. 1071 - §1. Tranne che in caso di necessità, nessuno assista senza la licenza dell'Ordinario del luogo:

1) al matrimonio dei girovaghi;

2) al matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile;

3) al matrimonio di chi è vincolato da obblighi naturali derivati da una precedente unione verso un'altra parte o i figli;

4) al matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica;

5) al matrimonio di chi è irretito da censura;

6) al matrimonio di un figlio minorenne, se ne sono ignari o ragionevolmente contrari i genitori;

7) ai matrimonio da celebrarsi mediante procuratore, di cui al can. 1105.

§2. L'Ordinario del luogo non conceda la licenza di assistere al matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica, se non dopo che siano state osservate, con opportuno riferimento, le norme di cui al can. 1125.

 

Can. 1116 - §1. Se non si può avere o andare senza grave incomodo dall'assistente competente a norma del diritto, coloro che intendono celebrare il vero matrimonio, possono contrarlo validamente e lecitamente alla presenza dei soli testimoni:

1) in pericolo di morte;

2) al di fuori del pericolo di morte, purché si preveda prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese.

 §2. Nell'uno e nell'altro caso, se vi è un altro sacerdote o diacono che possa essere presente, deve essere chiamato e assistere, insieme ai testimoni, alla celebrazione del matrimonio, salva la validità del matrimonio in presenza dei soli testimoni.

 

Can. 1119 - Fuori del caso di necessità, nella celebrazione del matrimonio si osservino i riti prescritti dai libri liturgici approvati dalla Chiesa o recepiti per legittime consuetudini.

 

 

Can. 1248 §2 circa le liturgie domenicali.

Can. 1248 - §1. Soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga celebrata nel rito cattolico, o nello stesso giorno di festa, o nel vespro del giorno precedente.

 §2. Se per la mancanza del ministro sacro o per altra grave causa diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica, si raccomanda vivamente che i fedeli prendano parte alla liturgia della Parola, se ve n'è qualcuna nella chiesa parrocchiale o in un altro luogo sacro, celebrata secondo le disposizioni del Vescovo diocesano, oppure attendano per un congruo tempo alla preghiera personalmente o in famiglia o, secondo l'opportunità, in gruppi di famiglie.

 

 

Can. 1352 sulla sospensione del divieto di ricevere i sacramenti.

Can. 1352 - §1. Se la pena vieta di ricevere i sacramenti o i sacramentali, il divieto è sospeso finché il reo versa in pericolo di morte.

 §2. L'obbligo di osservare una pena latae sententiae che non sia stata dichiarata né sia notoria nel luogo ove vive il delinquente, è sospeso in tutto o in parte nella misura in cui il reo non la possa osservare senza pericolo di grave scandalo o d'infamia.

 

 

Can. 1357 §1 circa la remissione in foro interno sacramentale delle censure latae sententiae di scomunica o d'interdetto, non dichiarate.

Can. 1357 - §1. Ferme restando le disposizioni dei cann. 508 e 976, il confessore può rimettere in foro interno sacramentale la censura latae sententiae di scomunica o d'interdetto, non dichiarata, se al penitente sia gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda.

§2. Il confessore nel concedere la remissione imponga al penitente l'onere di ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà, e di attenersi alle sue decisioni; intanto imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno. Il ricorso poi può essere fatto anche tramite il confessore, senza fare menzione del nominativo del penitente.

§3. Allo stesso onere di ricorrere sono tenuti, dopo essersi ristabiliti in salute, coloro che a norma del can. 976 furono assolti da una censura inflitta o dichiarata o riservata alla Sede Apostolica.

 

 

 

Oltre ai canoni già citati, in pericolo di morte è stabilito quanto segue:

 

Can. 530 n. 2º sull'amministrazione del sacramento della confermazione.

Can. 530 - Le funzioni affidate al parroco in modo speciale sono le seguenti:

amministrare il battesimo;

amministrare il sacramento della confermazione a coloro che sono in pericolo di morte, a norma del can. 883, n. 3;

Amministrare il Viatico e l'unzione degli infermi, fermo restando il disposto del can. 1003, §§ 2 e 3, e impartire la benedizione apostolica;

assistere al matrimonio e benedire le nozze;

celebrare i funerali;

benedire il fonte battesimale nel tempo pasquale, guidare le processioni fuori della chiesa e impartire le benedizioni solenni fuori della chiesa;

celebrare l'Eucaristia piú solenne nelle domeniche e nelle feste di precetto.

 

 

Can. 566 sulle facoltà dei cappellani.

Can. 566 - § 1. È opportuno che il cappellano sia fornito di tutte le facoltà che richiede una ordinaria cura pastorale. Oltre a quelle che vengono concesse dal diritto particolare o da una delega speciale, il cappellano, in forza dell'ufficio, ha la facoltà di udire le confessioni dei fedeli affidati alle sue cure, di predicare loro la parola di Dio, di amministrare loro il Viatico e l'unzione degli infermi, nonché di conferire il sacramento della confermazione a chi tra loro versa in pericolo di morte.

§ 2. Negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi in mare il cappellano ha inoltre la facoltà, esercitabile solo in tali luoghi, di assolvere dalle censure latae sententiae non riservate né dichiarate, fermo restando tuttavia il disposto del can. 976.

 

 

Can. 865 § 2 circa il battesimo di un adulto in pericolo di morte.

Can. 865 - § 1. Affinché un adulto possa essere battezzato, è necessario che abbia manifestato la volontà di ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani e sia provato nella vita cristiana per mezzo del catecumenato; sia anche esortato a pentirsi dei propri peccati.

§ 2. L'adulto, che si trova in pericolo di morte, può essere battezzato qualora, avendo una qualche conoscenza delle verità principali della fede, in qualunque modo abbia manifestato l'intenzione di ricevere il battesimo e prometta che osserverà i comandamenti della religione cristiana.

 

 

Can. 867 § 2 circa il battesimo di un bambino in pericolo di morte. In caso di pericolo tale facoltà è data ad ogni persona inclusi i laici non credenti.

Can. 867 - § 1. I genitori sono tenuti all'obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime settimane; al piú presto dopo la nascita, anzi prima di essa, si rechino dal parroco per chiedere il sacramento per il figlio e vi si preparino debitamente.

§ 2. Se il bambino è in pericolo di morte, lo si battezzi senza alcun indugio.

 

 

 

Amministrazione del battesimo in pericolo di morte da parte di un laico

anche se non cristiano o non credente

 

Il sacramento va amministrato con l'intenzione di fare ciò che farebbe la Chiesa. Per la validità
del sacramento è necessario versare dell'acqua comune sul capo della persona da battezzare
e pronunciare contemporaneamente le seguenti parole:

«Io ti battezzo, nel nome del Padre e del Figlio, e dello Spirito Santo».

 

 

 

 

Can. 868 § 2 circa il battesimo di un bambino appartenente a genitori contrari all'amministrazione del sacramento.

Can. 868 - § 1. Per battezzare lecitamente un bambino si esige:

che i genitori o almeno uno di essi o chi tiene legittimamente il loro posto, vi consentano;

che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica; se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori.

§ 2. Il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori.

 

 

Can. 889 §2 e 891 circa il conferimento del sacramento della confermazione.

Can. 889 - § 1. È capace di ricevere la confermazione ogni battezzato e il solo battezzato, che non l'ha ancora ricevuta.

§ 2. Fuori del pericolo di morte per ricevere lecitamente la confermazione si richiede, se il fedele ha l'uso di ragione, che sia adeguatamente preparato, ben disposto e sia in grado di rinnovare le promesse battesimali.

 

Can. 891 - Il sacramento della confermazione venga conferito ai fedeli all'incirca all'età della discrezione, a meno che la Conferenza Episcopale non abbia determinata un'altra età o non vi sia il pericolo di morte oppure, a giudizio del ministro, non suggerisca diversamente una grave causa.

 

 

Can. 913 § 2 circa l'amministrazione della Ss.ma Eucaristia ai bambini in pericolo di morte.

Can. 913 - § 1. Per poter amministrare la santissima Eucaristia ai fanciulli, si richiede che essi posseggano una sufficiente conoscenza e una accurata preparazione, cosí da percepire, secondo la loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di assumere con fede e devozione il Corpo del Signore.

§ 2. Tuttavia ai fanciulli che si trovino in pericolo di morte la santissima Eucaristia può essere amministrata se possono distinguere il Corpo di Cristo dal cibo comune e ricevere con riverenza la comunione.

 

 

Can. 921 circa l'amministrazione della Ss.ma Eucaristia in pericolo di morte.

Can. 921 - § 1. I fedeli che si trovano in pericolo di morte derivante da una causa qualsiasi, ricevano il conforto della sacra comunione come Viatico.

§ 2. Anche se avessero ricevuto nello stesso giorno la sacra comunione, tuttavia si suggerisce vivamente che quanti si trovano in pericolo di morte, si comunichino nuovamente.

§ 3. Perdurando il pericolo di morte, si raccomanda che la sacra comunione venga amministrata piú volte, in giorni distinti.

 

 

Can. 961 § 1 n. 1º e 962 circa l'assoluzione generale.

Can. 961 - § 1. L'assoluzione a piú penitenti insieme senza la previa confessione individuale non può essere impartita in modo generale se non:

vi sia imminente pericolo di morte ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti;

vi sia grave necessità, ossia quando, dato il numero dei penitenti, non si ha a disposizione abbondanza di confessori per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un tempo conveniente, sicché i penitenti, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della sacra comunione; però la necessità non si considera sufficiente quando non possono essere a disposizione dei confessori, per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio.

§ 2. Giudicare se ricorrano le condizioni richieste a norma del § 1, n. 2, spetta al Vescovo diocesano, il quale, tenuto conto dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale, può determinare i casi di tale necessità.

 

Can. 962 - § 1. Affinché un fedele usufruisca validamente della assoluzione sacramentale impartita simultaneamente a piú persone, si richiede che non solo sia ben disposto, ma insieme faccia il proposito di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, che al momento non può confessare.

§ 2. I fedeli, per quanto è possibile anche nell'occasione di ricevere l'assoluzione generale, vengano istruiti circa i requisiti di cui al § 1 e all'assoluzione generale, anche nel caso di pericolo di morte, qualora vi sia tempo sufficiente, venga premessa l'esortazione che ciascuno provveda a porre l'atto di contrizione.

 

 

Can. 976 circa le facoltà dei sacerdoti in materia di assoluzione, benché dimessi dallo stato clericale o incorsi in qualsivoglia censura canonica.

Can. 976 - Ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte, da qualsiasi censura e peccato, anche quando sia presente un sacerdote approvato.

 

 

 

Approfondimento in materia di assoluzione

 

«La forma, la parola che completa e determina gli atti del penitente, è l'assoluzione sacerdotale. Per il suo tenore non esiste nessuna testimonianza della Scrittura. La formula oggi decisiva per l'esistenza del sacramento cosí suona: «Io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen». Secondo la maggioranza dei teologi moderni sono assolutamente necessarie le parole: «Io ti assolvo», perché senza di esse l'azione non avrebbe piú senso e non sarebbe piú comprensibile. La formula di assoluzione ha una lunga storia. Nella Chiesa antica e del primo medio evo fino all'epoca carolingia, nella riammissione nella comunità ecclesiastica, che avveniva mediante preghiera ed imposizione delle mani (Leone I, Epist. 108, 3), si vedeva garantito il perdono dei peccati.

Quanto alla preghiera, essa ha avuto nella Chiesa antica molteplici forme. Troviamo preghiere di domanda in senso stretto (formule deprecative), cioè preghiere in cui la Chiesa si rivolge direttamente a Dio per impetrare perdono al peccatore, inoltre preghiere in forma di augurio (formule ottative), in cui si impetra perdono da Dio in terza persona, cioè preghiere che vengono pronunziate sul peccatore. Dall'epoca carolingia troviamo formule indicative (io ti assolvo), che sovente si mescolano con quelle deprecative ed ottative. A partire dal sec. XIII le formule deprecative in genere scompaiono, mentre prevalgono forme congiunte ottative ed indicative. Nel suo scritto De forma absolutionis S. Tommaso ha dichiarato la formula indicativa come l'unica forma del sacramento della penitenza. Per questo egli può appellarsi alla convinzione concorde dei suoi colleghi parigini contemporanei. Nell'amministrazione liturgica tuttavia si conservò ancora l'unione di formule ottative ed indicative. Ogni oscurità fu tolta dal Concilio di Firenze (Denz. 699) e definitivamente dal Concilio di Trento (cfr.L. Ott, Das opusculum des heiligen Thomas von Aquin «De forma absolutionis» in "Dogmengeschichtlicher Beleuchtung", in Festschrift Eduard Eichmann, Paderborn 1940, 99-155). Il prospetto storico dimostra che la Chiesa sa di avere il potere di elaborare il simbolo centrale [...] del sacramento della penitenza, proveniente da Cristo, in modo che oggi il sacramento viene ad esistere solo mediante il simbolo da essa stabilito (non mediante la sua forma primitiva). In questa funzione la Chiesa esercita il suo potere sovrano (cfr. l'opera manoscritta di C. Rahner, De poenitentia tractatus historico-dogmaticus, Innsbruck 1952).

Mediante le parole dell'assoluzione viene prodotto, come mediante ogni segno sacramentale, ciò che essa dice. Perciò con essa viene prodotto, non soltanto dichiarato, il perdono dei peccati. Essa non costituisce soltanto l'annunzio del perdono dei peccati, ma la sua attuazione. Conseguentemente le parole dell'assoluzione hanno il senso di un atto che cancella i peccati. Con essa la Chiesa distrugge il peccato dei suoi figli. Nel farlo agisce naturalmente come strumento. Il sacerdote che assolve dal peccato è strumento del Padre celeste. Nell'assoluzione il Padre celeste rivolge al peccatore la sua misericordia efficace. In essa diviene udibile la misericordia di Dio. Perciò è una epifania del Dio che perdona. Poiché il sacerdote è lo strumento mediante il quale parla ed agisce Dio stesso, il sacramento della penitenza è un incontro del peccatore con il Padre celeste. Poiché il sacerdote è strumento personale, le sue parole di assoluzione significano pure un incontro tra lui ed il penitente. Poiché nel sacerdote si presenta la comunità ecclesiastica, in lui il penitente incontra la comunità, che ha dimenticato col peccato. L'incontro avviene nella parola efficace. Questa è il segno, pieno di senso e di forza, che stabilisce il rapporto salutare tra il sacerdote ed il penitente Poiché la distruzione del peccato deve avvenire nell'incontro tra il membro penitente e quello assolvente della Chiesa e l'incontro avviene soltanto nella parola, non esiste un'assoluzione muta. Per lo stesso motivo è impossibile l'assoluzione per iscritto (cfr. Denz. 1088) ed è per lo meno dubbio se l'assoluzione possa avvenire per telefono. Ci si deve tuttavia chiedere se questa sentenza non dipenda dall'epoca anteriore alla tecnica. Infatti secondo l'odierno sentimento della vita anche il colloquio telefonico rappresenta un incontro.

La misura della distanza materiale non dovrebbe avere importanza. Nella Chiesa greca odierna si è conservata la primitiva formula deprecativa. Essa suona: «Mio figlio spirituale, che ti confessi alla mia bassezza, io, uomo piccolo e peccatore, non posso rimettere i peccati in terra; solo Dio lo può. Ma in virtù di quelle divine parole, che il nostro Signore Gesù Cristo ha detto agli apostoli dopo la sua risurrezione: coloro ai quali rimetterete i peccati ecc., fidando su quelle parole anche noi osiamo dire: Dio ti perdoni in questo mondo e nel futuro ciò che tu hai detto alla mia piccolissima bassezza e ciò che non hai detto di te, sia per ignoranza, sia per dimenticanza. Il Dio, che ha perdonato a Davide i suoi peccati per mezzo del profeta Natan, dopo che egli li ebbe confessati, e che ha perdonato a Pietro il rinnegamento dopo che ebbe amaramente pianto, e che ha perdonato alla peccatrice, che lavò di lacrime i suoi piedi, ed al pubblicano ed al crapulone, lo stesso Dio ti perdoni tutto per mezzo di me, uomo peccatore, ora in questo mondo e nel futuro e ti faccia comparire innocente dinanzi al suo terribile tribunale». Ma nella Chiesa greca sono in uso anche formule indicative, quantunque non si trovino nel rituale. In altre parti della Chiesa ortodossa l'assoluzione contiene sia la preghiera per il perdono, sia la dichiarazione autoritativa del perdono. «Il nostro Signore e Dio Gesù ti perdoni, o figlio mio, mediante la grazia e la misericordia della sua clemenza, tutti i tuoi peccati; e col suo potere a me conferito anch'io, indegno sacerdote, ti perdono e ti assolvo da tutti i tuoi peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (P. Mazerath, Busse und hl. Ölung in der byzantischen Kirche [Heilige Feiern der Ostkirche, 3]; cfr. Jugie, Theol. dogm. christ. orient., III, 338-342).

Anche nella liturgia occidentale del sacramento della penitenza viene pronunziata una preghiera per il perdono dei peccati, quantunque essa rappresenti la forma sacramentale e perciò non sia necessaria alla validità del sacramento. Prima di dare l'assoluzione il sacerdote si rivolge alla misericordia di Dio che agisce nel tribunale della penitenza: «Dio onnipotente abbia misericordia di te, perdoni i tuoi peccati e ti conduca alla vita eterna». Poi stende la mano destra verso il penitente e dice: «Il Signore onnipotente e misericordioso ti conceda l'indulgenza, l'assoluzione e il perdono dei tuoi peccati». «Nostro Signore Gesù Cristo ti assolva, e io per sua autorità ti libero da ogni vincolo di scomunica e interdetto, secondo i miei poteri e la tua necessità». Nell'estensione della mano sopravvive il rito della imposizione della mano. È una riduzione del rito originario, ma ne conserva il significato. Segue poi l'assoluzione, cui tengono dietro le parole: «La Passione di Gesú Cristo nostro Signore, i meriti della beata Vergine Maria e di tutti i Santi, il bene che farai e le sofferenze che avrai da sopportare ti giovino per la remissione dei peccati, l'aumento della grazia e il premio della vita eterna». In fondo l'assoluzione in forma dichiarativa e quella in forma deprecativa finiscono per dire la stessa cosa. Nella seconda si esprime la fede che Dio solo può perdonare i peccati. Nella prima si esprime che Dio perdona i peccati per mezzo di un uomo come suo strumento, con certezza infallibile. La formula indicativa corrisponde meglio al carattere giudiziario della penitenza».

 

[ Cfr. SCHMAUS M., Dogmatica Cattolica, IV/1, Torino 1970, 569-572 ].

 

 

 

Cfr. DS 1673.

Cfr. KOCH G., voce Assoluzione, in Aa. Vv., Lessico di teologia sistematica, a cura di W. Beinert, Brescia 19902, 44.

 

 

 

 

 

Can. 977 circa l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo.

Can. 977 - L'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo è invalida, eccetto che in pericolo di morte.

 

 

Can. 986 circa l'obbligo di ricevere le confessioni dei fedeli.

Can. 986 - § 1. Tutti coloro cui è demandata in forza dell'ufficio la cura delle anime, sono tenuti all'obbligo di provvedere che siano ascoltate le confessioni dei fedeli a loro affidati, che ragionevolmente lo chiedano, e che sia ad essi data l'opportunità di accostarsi alla confessione individuale, stabiliti, per loro comodità, giorni e ore.

§ 2. In caso di urgente necessità ogni confessore è tenuto all'obbligo di ricevere le confessioni dei fedeli; in pericolo di morte vi è tenuto qualunque sacerdote.

 

 

Can. 1068 circa le dichiarazioni dei contraenti il matrimonio in pericolo di morte.

Can. 1068 - In pericolo di morte, qualora non sia possibile avere altre prove, né sussistano indizi contrari, è sufficiente l'affermazione dei contraenti, anche giurata se il caso lo richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da impedimento.

 

 

Can. 1079 §§ 2-4 circa la dispensa dall'osservanza della forma prescritta per la celebrazione del matrimonio, da tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico, pubblici e occulti, eccetto l'impedimento proveniente dal sacro ordine del presbiterato.

Can. 1079 - § 1. In urgente pericolo di morte, l'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, sia dalla osservanza della forma prescritta per la celebrazione del matrimonio, sia da tutti e singoli impedimenti di diritto ecclesiastico, pubblici e occulti, eccetto l'impedimento proveniente dal sacro ordine del presbiterato.

§ 2. Nelle medesime circostanze di cui al § 1, ma solo nei casi in cui non sia possibile ricorrere neppure all'Ordinario del luogo, hanno uguale facoltà di dispensare, sia il parroco sia il ministro sacro legittimamente delegato sia il sacerdote o diacono che assiste al matrimonio a norma del can. 1116, § 2.

§ 3. In pericolo di morte il confessore ha la facoltà di dispensare dagli impedimenti occulti nel foro interno, sia durante sia fuori della confessione sacramentale.

§ 4. Nel caso di cui al § 2, si ritiene impossibile il ricorso all'Ordinario del luogo, se lo si può fare solo tramite telegrafo o telefono.

 

 

Can. 1335 circa la sospensione dei divieti riguardanti la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o gli atti di governo derivanti dalle censure (per un chierico).

Can. 1335 - Se la censura vieta la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti di governo, il divieto è sospeso ogniqualvolta ciò sia necessario per provvedere a fedeli che si trovano in pericolo di morte; che se la censura latae sententiae non sia dichiarata, il divieto è inoltre sospeso tutte le volte che un fedele chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di governo; tale richiesta poi è lecita per una giusta causa qualsiasi.

 

 

Can. 1352 circa la sospensione dei divieti riguardanti la ricezione dei sacramenti o dei sacramentali derivanti dalle censure (anche per un laico).

Can. 1352 - § 1. Se la pena vieta di ricevere i sacramenti o i sacramentali, il divieto è sospeso finché il reo versa in pericolo di morte.

§ 2. L'obbligo di osservare una pena latae sententiae che non sia stata dichiarata né sia notoria nel luogo ove il delinquente, è sospeso in tutto o in parte nella misura in cui il reo non la possa osservare senza pericolo di grave scandalo o d'infamia.

 

 

 

Anche in caso di urgente ed estrema necessità è sempre vietato:

 

- Consacrare una materia senza l'altra o anche l'una e l'altra, fuori della celebrazione eucaristica.

Can. 927 - Non è assolutamente lecito, anche nel caso di urgente estrema necessità, consacrare una materia senza l'altra o anche l'una e l'altra, fuori della celebrazione eucaristica.

 

 

 

Tranne che nei casi stabiliti dal diritto è sempre prescritta:

 

- Quanto prima, offrendosene l'occasione, La confessione individuale dei peccati gravi.

Can. 963 - Fermo restando l'obbligo di cui al can. 989, colui al quale sono rimessi i peccati gravi mediante l'assoluzione generale, si accosti quanto prima, offrendosene l'occasione, alla confessione individuale, prima che abbia a ricevere un'altra assoluzione generale, a meno che non sopraggiunga una giusta causa.

 

Can. 916 - Colui che è consapevole di essere in peccato grave, non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza premettere la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi di porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima.

 

Can. 961 - §1. L'assoluzione a piú penitenti insieme senza la previa confessione individuale non può essere impartita in modo generale se non:

1) vi sia imminente pericolo di morte ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti;

2) vi sia grave necessità, ossia quando, dato il numero dei penitenti, non si ha a disposizione abbondanza di confessori per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un tempo conveniente, sicché i penitenti, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della sacra comunione; però la necessità non si considera sufficiente quando non possono essere a disposizione dei confessori, per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio.

§2. Giudicare se ricorrano le condizioni richieste a norma del §1, n. 2, spetta al Vescovo diocesano, il quale, tenuto conto dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale, può determinare i casi di tale necessità.

 

 

- L'omelia domenicale.

Can. 767 - §2. Nei giorni di domenica e nelle feste di precetto, in tutte le Messe che si celebrano con concorso di popolo, si deve tenere l'omelia né la si può omettere se non per grave causa.

 

 

- La celebrazione eucaristica in luogo decoroso.

Can. 932 - §1. La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso la celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso.

§2. Il sacrificio eucaristico si deve compiere sopra un altare dedicato o benedetto; fuori del luogo sacro può essere usato un tavolo adatto, purché sempre ricoperto di una tovaglia e del corporale.

 

 

- La licenza espressa dell'Ordinario del luogo per celebrare in un tempio di qualche Chiesa o comunità ecclesiale non aventi piena comunione con la Chiesa cattolica.

 

Can. 933 - Per una giusta causa e con licenza espressa dell'Ordinario del luogo, è consentito al sacerdote celebrare l'Eucaristia nel tempio di qualche Chiesa o comunità ecclesiale non aventi piena comunione con la Chiesa cattolica, allontanato il pericolo di scandalo.

 

 

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