Emesse dalla S. Congregazione per la Dottrina della Fede

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Commissione centrale per il coordinamento dei lavori postconciliari

e per l'interpretazione dei decreti del Concilio Vaticano II

Pontificia commissione per l'interpretazione autentica del CIC

Pontificio consiglio per l'interpretazione autentica dei testi legislativi

 

 

 

(La numerazione progressiva a margine senza formattazione è riportata dalla serie degli EV)

 

 

RISPOSTE A DUBBI (PC 10 §2 e CD 38 §4)

I

88

I. Se l'espressione latina dell'art. 10 §2 del decreto del concilio ecumenico Vaticano II Perfectae caritatis: «Il sacro concilio dichiara non esservi alcun impedimento» implichi una raccomandazione delle parole che seguono: oppure manifesti piuttosto una semplice possibilità per tutti gli istituti laicali di promuovere alcuni membri agli ordini sacri, alle condizioni richieste.

II. Se nel citato testo conciliare sia contenuto un esplicito riconoscimento del diritto proprio al capitolo generale di qualsiasi istituto di decidere sull'opportunità di usare della facoltà di cui sopra, oppure no. La Commissione centrale per il coordinamento dei lavori postconciliari e per l'interpretazione dei decreti del concilio, dopo aver attentamente esaminato la cosa, nell'assemblea del 24 maggio 1966 ha deliberato di rispondere:

Al punto I negativamente alla prima parte; affermativamente alla seconda, cioè: quell'espressione dice solo una semplice possibilità, per tutti gli istituti laicali, di promuovere alcuni membri agli ordini sacri.

Al punto II affermativamente alla prima parte; negativamente alla seconda, cioè: il capitolo generale di ciascun istituto ha diritto di decidere sull'opportunità di usare della facoltà di cui alla seconda parte del primo dubbio, osservando quanto è di dovere. Sua santità il papa Paolo VI, nell'udienza concessa al sottoscritto il 10 giugno 1966, ha ratificato e approvato questa decisione.

+ Amleto I. card. Cicognani, degli affari pubblici della Chiesa

 

 

 

 

II

 

89

Se il potere legislativo che, a norma del decreto del concilio ecumenico Vaticano II Christus Dominus, n. 38 §4 viene attribuito, entro certi limiti alle conferenze episcopali, possa essere delegato alle commissioni episcopali costituite dalle stesse conferenze. La Commissione centrale per il coordinamento dei lavori postconciliari e per l'interpretazione dei decreti del Concilio, dopo aver attentamente esaminato la cosa, nell'assemblea del 24 maggio 1966 ha deciso di rispondere: negativamente.

Sua santità il papa Paolo VI, nell'udienza concessa al sottoscritto il 10 giugno 1966, ha ratificato e approvato questa decisione.

+ Amleto I. card. Cicognani, degli affari pubblici della Chiesa

 

 

 

 

EV Suppl.

 

 

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I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, ai seguenti dubbi proposti nell'assemblea plenaria, hanno deciso di rispondere a ciascuno come segue:  

 

 

 

I. Sulle conferenze episcopali

 

136

D. Se dopo il decreto conciliare Christus dominus del 28 ottobre 1965 ed il m.p. Ecclesiae sanctae del 6 agosto 1966 coi quali si delibera sulle conferenze episcopali, rimangano ancora in vigore le norme sulle assemblee episcopali nazionali o territoriali stabilite interinalmente dalla costituzione Sacrosanctum concilium del 4 dicembre 1963, il m.p. Sacram liturgiam del 25 gennaio 1964, e l'istruzione Inter oecumenici del 26 settembre 1964.

R. Negativamente.  

 

 

 

II. Sul conferimento di benefici a coloro che hanno dignità episcopale

 

137

D. Se, a norma del n. 18 §1 della lettera apostolica Ecclesiae sanctae, sia richiesta ancora la licenza della Sede Apostolica per il conferimento di un beneficio non concistoriale a colui che sia stato promosso alla dignità episcopale, secondo la prassi finora in uso.

R. Affermativamente: non si tratta infatti della riserva di cui nella citata lettera apostolica n. 18 §1.  

 

 

 

III. Parallelismo tra Sacra Scrittura e Corpo di Cristo

 

138

D. Se nelle parole della costituzione dogmatica sulla divina rivelazione Dei verbum: «La Chiesa ha sempre venerato le divine scritture come ha fatto per il corpo stesso del Signore, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della parola di Dio sia del corpo di Cristo» (n. 21), l'avverbio come voglia significare la stessa cosa, cioè che si deve uguale venerazione alla sacra Scrittura e alla Ss.ma eucaristia.

R. Si deve attribuire venerazione sia alla sacra Scrittura, sia al corpo del Signore, in modo o per motivo tuttavia diverso, come si desume dalla costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum concilium, n. 7, dall'enciclica Mysterium fidei del 3 settembre 1965: AAS 57 (1965), 764 e dall'istruzione Eucharisticum mysterium n. 9: AAS 59 (1967), 547.

Sua santità il papa Paolo VI nell'udienza concessa al sottoscritto il 5 febbraio 1968 ha ratificato le suddette decisioni e dopo averle approvate ha ordinato di pubblicarle.

+ Pericle card. Felici, presidente

 

 

EV Suppl.

 

 

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357

I membri della Pontificia commissione per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, ai seguenti dubbi proposti nell'assemblea plenaria hanno deliberato di rispondere ciascuno come segue:  

 

 

I. Delega generale al diacono per assistere al matrimonio

 

D. Se il diacono, assegnato stabilmente e legittimamente a una parrocchia, possa essere equiparato ai vicari cooperatori, per la parrocchia a cui sono assegnati, secondo il senso del can. 1096 §1, per quanto riguarda una delega generale o licenza di assistere a un matrimonio a norma del can. 1095 §2.

R. Affermativamente.  

 

 

 

 

II. Facoltà del vescovo di dispensare dal difetto di età gli ordinandi diaconi permanenti sposati

 

358

D. Se la facoltà del vescovo di dispensare gli ordinandi dal difetto di età non superiore a un anno, di cui nella lettera apostolica De episcoporum muneribus del 15 giugno 1966, IX, 6, valga anche per l'ordinazione dei diaconi permanenti sposati di cui al III, n. 12 della lettera apostolica Sacrum diaconatus ordinem, del 18 giugno 1967.

R. Affermativamente.

Sua santità il papa Paolo VI, nell'udienza concessa al sottoscritto il 19 luglio 1970, ha ratificato e approvato le predette decisioni, ordinando di pubblicarle

+ Pericle card. Felici, presidente

 

EV Suppl.

 

 

 

 

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L'OMELIA NELLA MESSA E COMPETENZA DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

 

400

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, ai seguenti dubbi proposti nell'assemblea plenaria, hanno deciso di rispondere come segue:  

 

 

 

I

 

D. Se le parole "L'omelia sia tenuta normalmente dallo stesso celebrante", contenute nell'Istruzione generale del messale romano al n. 42, con le quali si applicano le prescrizioni della cost. Sacrosanctum concilium, n. 52, e della cost. dogmatica Dei verbum n. 24 (cf. pure la lettera apost. Sacram liturgiam del 29 gennaio 1964, III; l'istruzione della S.C.R. Inter oecumenici del 26 settembre 1964, nn. 53-55 e l'istruzione della S.C. per il culto divino Liturgicae instaurationes del 5 settembre 1970, n. 2), siano da intendere nel senso che anche coloro che, pur non essendo né sacerdoti né diaconi, ma uomini e donne, partecipano alla sacra liturgia, possano tenere l'omelia.

R. Negativamente.  

 

 

 

II

 

401

1) D. Se sia possibile ricorrere al tribunale supremo della Segnatura apostolica - sezione seconda - contro una decisione del competente dicastero, ogniqualvolta venga a mancare una decisione da parte dell'autorità ecclesiastica inferiore.

R. Affermativamente.

402

2) D. Se l'ammissione alla discussione debba essere immediatamente comunicata solo alla parte avversa, oppure anche al competente dicastero che ha preso la decisione impugnata.

R. Negativamente al primo; affermativamente al secondo; cioè l'ammissione alla discussione deve essere immediatamente comunicata, oltre che alla parte avversa, anche al competente dicastero che ha preso la decisione impugnata.

403

3) D. Come debba intendersi il comma ogni volta che si discute se l'atto stesso abbia violato o no una legge, di cui al n. 106 della costituzione apostolica Regimini ecclesiae universae.

R. Per violazione della legge si deve intendere un errore di diritto sia nel procedere sia nel decidere.

404

4) D. Se, nel caso di cui sopra al dubbio terzo, il supremo tribunale della Segnatura apostolica - sezione seconda - abbia competenza solo sulla illegittimità dell'atto impugnato, oppure anche sul merito della causa.

R. Affermativamente al primo; negativamente al secondo; cioè, il supremo tribunale della Segnatura apostolica ha competenza solo sulla illegittimità dell'atto impugnato.

Sua santità il papa Paolo VI, nell'udienza accordata al sottoscritto l'11 gennaio 1971, ha ratificato le predette decisioni e approvandole ha ordinato di pubblicarle.

+ Pericle card. Felici, presidente

 

 

EV Suppl.

 

 

 

 

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416 I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, ai dubbi proposti nell'assemblea plenaria, hanno deciso di rispondere come segue:  

 

 

 

1 - (Sull'indulto per ridurre messe fondate)

 

D. Se, in virtù delle facoltà concesse dalla lettera apostolica Pastorale munus del 30 novembre 1963 ai nn. 11-12, i vescovi possano ridurre, o anche, se necessario, estinguere l'obbligo delle messe fondate, a cui nel passato non sia stato colpevolmente soddisfatto.

R. Affermativamente per la riduzione delle messe fondate, rispettando per quanto possibile la volontà dei fondatori o degli offerenti; negativamente per l'estinzione.  

 

 

 

II. (Sul ricorso nel caso di rimozione di un parroco)

 

417

D. Se il ricorso che, secondo il n. 106 della costituzione apostolica Regimini ecclesiae universae, può essere proposto contro le decisioni dei ss. dicasteri al supremo tribunale della Segnatura apostolica, nel caso di procedimento di rimozione di un parroco, sia solo in devolutivo, oppure anche in sospensivo.

R. Negativamente al primo; affermativamente al secondo; cioè il ricorso non è solo in devolutivo; ma anche in sospensivo, per analogia con il can. 2146 §3 CIC.

Sua santità il papa Paolo VI, nell'udienza accordata al sottoscritto il 1 luglio 1971, ha ratificato e approvato la sopradetta decisione, ordinandone la pubblicazione.

+ Pericle card. Felici, presidente

 

EV Suppl.

 

 

 

 

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444

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione del concilio Vaticano II, ai seguenti dubbi proposti nell'assemblea plenaria, hanno deciso di rispondere a ciascuno come segue:  

 

 

 

I. Dispensa dalla forma canonica della celebrazione del matrimonio misto

 

D. - Se a norma della lettera apostolica data in forma di motu proprio, del 31 marzo 1970, che inizia con le parole Matrimonia mixta l'ordinario del luogo che possa concedere la dispensa dalla forma canonica della celebrazione di un matrimonio misto quando un parte sia cattolica, l'altra invece sia stata battezzata nella Chiesa cattolica, ma poi venendo meno alla sua fede si è convertita ad altra confessione non cattolica.

R. - Affermativamente, purché ci siano gravi difficoltà a osservare la forma canonica.  

 

 

 

II. Autorità competente per l'erezione di un seminario

 

445

D. - Qual è l'autorità competente per l'erezione di un seminario nazionale o regionale, di cui al n. 7 del decreto sulla formazione sacerdotale Optatam totius, del santo concilio ecumenico Vaticano.

III.

R. - L'autorità competente è la conferenza episcopale interessata; tuttavia la sua decisione dev'essere approvata dalla Sede Apostolica.

Sua santità il papa Paolo VI, nell'udienza concessa al sottoscritto l'11 febbraio 1972, ha ratificato le predette decisioni e approvandole ha ordinato di pubblicarle.

+ Pericle card. Felici, presidente

 

EV Suppl.

 

 

 

 

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460

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, ai seguenti dubbi proposti nell'assemblea plenaria, hanno deciso di rispondere come segue:  

 

 

 

1 - (Dichiarazione della pena di scomunica latae sententiae)

 

D. - Se il moderatore supremo di una congregazione clericale di diritto pontificio, in base alla facoltà n. 13 del rescritto pontificio Cum admotae del 6 novembre 1964, possa usare della facoltà di porre atti di giurisdizione per il governo e la disciplina interna al fine di dichiarare una scomunica latae sententiae, nei confronti dei propri sudditi, i quali abbiano commesso un delitto, descritto nei sacri canoni e punito con quella pena.

R. - Affermativamente.  

 

 

 

II. (Cessazione dopo cinque anni dall'affidamento di un incarico)

 

461

D. - 1) Se nella norma, di cui al n. 2 del §5 della costituzione apostolica Regimini ecclesiae universae, oltre ai prefetti, membri e segretari delle sacre congregazioni, siano compresi anche i prefetti, i presidenti o equiparati, pro-presidenti e vicepresidenti, membri e prelati superiori degli altri dicasteri e gruppi o ordini collegiali della Curia romana (come tribunali, segretariati, offici, commissioni e comitati permanenti);

2) Se, passati cinque anni dall'affidamento, la cessazione dell'incarico dei consultori dei dicasteri, di cui al n. 5 del §1 della stessa costituzione apostolica Regimini ecclesiae universae, riguardi anche i consultori degli altri gruppi o ordini della Curia Romana, nonché votanti, referendari, consulenti, commissari e periti di dicasteri e gruppi o ordini, dei quali si è detto.

R. - Affermativamente ad entrambi, a eccezione tuttavia dei gruppi o ordini della Curia Romana che siano retti da legge propria su questo argomento (ciò avviene nominativamente della sacra romana Rota, della Camera apostolica e del Collegio di protonotari apostolici de numero partecipanti), nonché "data la sua peculiare natura" della Segreteria di stato o papale, che dipende ad nutum dal Sommo Pontefice.

Sua santità il papa Paolo VI, nell'udienza concessa al sottoscritto il 18 aprile 1973, ha ratificato e approvato le sopraddette decisioni, ordinando di pubblicarle.

+ Pericle card. Felici, presidente

 

EV Suppl.

 

 

 

 

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L'APPELLO NELLE CAUSE MATRIMONIALI

 

464

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, ai seguenti dubbi proposti nell'assemblea plenaria, hanno deciso di rispondere come segue:

D. - 1) Se, a norma del n. VIII §3 della lettera apostolica Causas matrimoniales del 28 marzo 1971, il tribunale di seconda istanza possa ratificare con decreto la decisione di primo grado che ha dichiarato la nullità, qualora sia il difensore del vincolo sia la parte favorevole alla validità del matrimonio interpongano appello.

R. - Affermativamente.

465

2) Se il tribunale di terzo grado possa definire con decreto una causa, qualora l'istanza di primo grado abbia dichiarato la nullità del matrimonio, mentre l'istanza di secondo grado abbia emesso sentenza contro la nullità di matrimonio, per lo stesso capo.

R. - Negativamente.

Sua santità il papa Paolo VI, nell'udienza concessa al sottoscritto il 31 ottobre 1973, ha ratificato e approvato le sopraddette decisioni, ordinando di pubblicarle.

+ Pericle card. Felici, presidente

 

EV Suppl.

 

 

 

 

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1 - Sul calendario (2-1975)

 

556

D. Se l'anniversario della dedicazione della Chiesa cattedrale si possa celebrare in domenica del tempo ordinario.

R. Negativamente. Infatti si tratta di festa particolare del Signore da celebrarsi in tutta la diocesi (cf. Norme circa il calendario, n. 52 a, c). Nella tabella dei giorni liturgici solo le feste del Signore inserite nel Calendario generale (n. 5) prevalgono sulle domeniche del tempo natalizio e ordinario, non invece le feste proprie, fra le quali vi è la celebrazione della dedicazione della Chiesa cattedrale (n. 8b). Dietro questa norma c'è la preoccupazione di conservare alla domenica il suo carattere specifico e di non appesantirla con altre celebrazioni. Talvolta, tuttavia, il vescovo desidera mostrare alle diocesi l'importanza della cattedrale, segno dell'unità della Chiesa locale, per es. in occasione del restauro o di un particolare anniversario della cattedrale, radunando tutta la comunità diocesana intorno alla stessa celebrazione. E spesso questo si può fare soltanto di domenica. In tal caso egli può far uso della facoltà concessagli dai Principi e norme per l'uso del Messale romano: «Nel caso di una necessità particolarmente grave o di una utilità pastorale, si può celebrare una messa adatta, per ordine o con il consenso dell'ordinario del luogo, in qualsiasi giorno, eccetto le solennità, le domeniche di avvento, quaresima e pasqua, il mercoledì delle ceneri e le ferie della settimana santa» (n. 332).

 

 

 

2 - Sul Rito della Confermazione

 

557

D. Se sia ancora necessario avere il padrino della Confermazione.

R. Secondo le premesse al Rito della confermazione, n. 5, di solito, cioè salvo in casi straordinari, ci dev'essere il padrino. Ma vengono offerte tre possibilità, che tuttavia non sono dello stesso grado, ma secondo un certo ordine di precedenza, così che venga per primo quello che va preferito:

Conviene che il padrino del battesimo, se è presente, sia anche padrino della confermazione, affinché sia significato più chiaramente il nesso tra battesimo e confermazione e siano più efficacemente espressi la funzione e il dovere del padrino; non si esclude la facoltà di scegliere un padrino proprio della confermazione; può avvenire che i genitori stessi presentino i loro figli. Tocca all'ordinario del luogo, secondo la sua prudenza pastorale e «tenuto conto delle circostanze e del luogo» giudicare «quale prassi adottare nella sua diocesi». Nei casi particolari può anche permettere che qualcuno acceda alla confermazione senza padrino.  

 

 

 

3 - Sul Rito della professione religiosa

 

558

D. Se la professione dei religiosi possa essere ricevuta dal vescovo o dal sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica.

R. Negativamente.

Il Rito della professione religiosa, parte seconda, n. 39, stabilisce: «Terminata l'orazione, due sorelle già professe, secondo la consuetudine dell'istituto religioso, si accostano alla sede della superiora e, stando in piedi, adempiono la speciale funzione di testimoni. Ad una ad una le novizie si portano davanti alla superiora e leggono la formula di professione...». Al n. 69 si trova quasi la stessa indicazione rubricale: «Le singole novizie si portano davanti alla superiora e leggono la formula della professione». Per alcuni aspetti, questo svolgimento del rito sembra meno adatto quando la professione viene emessa durante la messa, come viene raccomandato dallo stesso Rito della professione religiosa, soprattutto se è il vescovo che presiede l'eucaristia. Le ragioni si deducono dalla natura gerarchica e sacramentale della Chiesa (cf. LG 26, 45) che si manifesta nella celebrazione della sacra liturgia e soprattutto della messa (cf. SC 41; istr. Eucharisticum mysterium, n. 16). La questione è stata analizzata attentamente, sentendo anche il parere della Congregazione per i religiosi, che ha così risposto: «Questo dicastero non ritiene validi e cogenti i motivi proposti per giustificare la modificazione del rito, proprio nel momento più significativo in cui i superiori qualificati accettano i voti religiosi del candidato, in nome della Chiesa, ed incorporano i professi nel rispettivo istituto» (14 ottobre 1974, prot. n. SR 5898/69).

Le motivazioni, sulle quali si fonda la risposta della Sacra Congregazione per i religiosi, sono le seguenti:

«1. Diritto comune e giurisprudenza: a) In virtù del can. 572, §1, 6 la validità della professione è condizionata all'accettazione del legittimo superiore. Deve trattarsi di superiore o di superiora interna all'Istituto, meglio specificato dalle rispettive costituzioni, il quale accettando per sé vel per alium i voti pubblici, agiscono in nome della Chiesa e del proprio istituto. b) La professione è il primo momento, l'atto costitutivo di un rapporto tra l'istituto ed il professo che durerà tutta la vita: è logico quindi che non sia un estraneo ad intromettersi nel punto preciso in cui questo rapporto viene instaurato. c) La dottrina canonica è unanime nel riservare il diritto di accettazione della professione ai superiori interni: perfino negli istituti di diritto diocesano, che sono particolarmente soggetti all'ordinario del luogo, non è il vescovo che riceve la professione, bensì le rispettive superiore o superiori.

2. Documenti recenti della Santa Sede: a) L'Ordo professionis religiosae stabilisce esplicitamente che i voti dei religiosi vengano emessi dinanzi al superiore, anche se non sacerdote, qualunque sia il celebrante (vescovo o semplice sacerdote). La stessa norma è ribadita per la professione delle religiose. b) Nel rito della Consacrazione delle vergini, allorché è abbinato alla professione perpetua, si prescrive che sia la superiora a ricevere i voti, anche quando è il vescovo a presiedere alla cerimonia. Tali riti specificano molto bene la parte del superiore che accetta la professione dei voti e la parte del vescovo (o sacerdote celebrante) al quale è riservata la prece di consacrazione del neo professo. Una cosa è presiedere la celebrazione eucaristica e i riti concomitanti la professione, altra cosa è l'accettazione stessa dei voti.

3. Rilievi di carattere liturgico: a) Non si vede perché dovrebbero essere escluse le professioni emesse extra missam. b) Non è affatto messa in questione la dottrina sulla struttura sacramentale e gerarchica della Chiesa, perché i superiori legittimi, ai sensi del can. 572, agiscono proprio in nome dell'istituto approvato dalla Chiesa stessa. c) Andrebbe anche richiamata la dottrina comune, pur essa sussunta e riproposta dal concilio Vaticano II tanto nella Lumen gentium che nel Perfectae caritatis, che la professione religiosa si situa nella linea della grazia e del carattere battesimale. La professione dei consigli evangelici quindi diventa uno di quei sacrifici spirituali che il cristiano offre nell'esercizio del suo sacerdozio battesimale e che riceve forma sacramentale e liturgica quando esso si esercita in seno a una comunità celebrante, associandosi al sacrificio di Cristo. Nel nuovo Ordo occorre cogliere l'ordinato intervento di due ministri distinti con distinti ministeri, richiesti dalla realtà mistica composita che l'Ordo associa in un'unica celebrazione; il ministro dell'eucaristia, capo della comunità liturgica, compie sacramentalmente il sacrificio che la professione, emessa nelle mani del ministro proprio di questa, esprime. Il sacerdos quindi "vescovo o presbitero che sia" ministro meno adatto per essere portatore del segno di una struttura e di una comunione che non deriva dall'ordine sacro, diventa invece il ministro insostituibile e in proprio come presidente della comunità liturgica, attorno a lui riunita e gerarchicamente ordinata, anche se non compie quei ministeri che sono commessi ad altri. Questa prospettiva squisitamente liturgica deve mettere in luce la veste propria con cui interviene il sacerdos e quella in cui interviene, in veste propria, il superiore, e come il ministero del secondo sia, nel sacramento, ordinata a quello del primo».  

 

 

 

4 - Sulle processioni eucaristiche

 

559

D. Se si può svolgere la processione col Santissimo sacramento all'interno della Chiesa.

R. Negativamente. In alcuni luoghi c'era la consuetudine di fare talvolta la processione all'interno della Chiesa. Il rituale «Sacra comunione e culto del mistero eucaristico fuori della messa» non ne parla espressamente. Ma quando tratta della processione con il Ss.mo sacramento prende in considerazione solo quelle che avvengono «lungo le strade» (n. 101), «da una Chiesa ad un'altra» (n. 106), con «ornamento delle piazze e delle vie» (n. 104). Le processioni all'interno della Chiesa non sono vere «processioni». Né si può addurre il caso della messa vespertina del giovedì santo. Infatti dopo la messa non si fa una «processione», ma semplicemente la traslazione del Ss.mo sacramento al luogo della reposizione. Al contrario, il suddetto rituale, che raccomanda vivamente le processioni nella solennità del Corpo e Sangue del Signore, dice chiaramente: «Dove non si può svolgere la processione, conviene che ci sia una celebrazione pubblica per tutta la città o per le sue parti principali, nella Chiesa cattedrale o in altri luoghi più adatti». Questo si può fare o con la celebrazione della messa o con l'adorazione del Ss.mo sacramento, con lettura della sacra Scrittura, canti, omelia e un tempo di meditazione.

 

EV Suppl.

 

 

 

 

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SUL MINISTRO DELLA CONFERMAZIONE E SUI VESCOVI AUSILIARI

 

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, ai seguenti dubbi proposti nell'assemblea plenaria, hanno deciso di rispondere come segue:  

 

 

 

I. Sul ministro del sacramento della Confermazione

 

560

D. Se la facoltà, di cui nel Rito di ammissione nella piena comunione della Chiesa cattolica dei validamente battezzati (Introduzione, n. 8), e nel Rito della confermazione (Introduzione, n. 7, b) secondo la quale il presbitero deputato dal vescovo per l'ammissione può dare la Confermazione al candidato nello stesso atto di ammissione, comprenda anche l'atto di riammissione di un apostata dalla fede, non ancora Confermato.

R. Affermativamente.  

 

 

 

II. Sui vescovi ausiliari

 

561

D. Se col decreto Christus Dominus, n. 26, e con la lettera apostolica Ecclesiae sanctae, I, n. 13 §3, si sia derogato al can. 355 §2 del CIC riguardo alla cessazione dell'ufficio di vescovo ausiliare quando cessa l'ufficio del vescovo diocesano.

R. Affermativamente, a meno che, in un caso particolare, la Sede Apostolica non abbia espressamente provveduto diversamente.

Sua santità il papa Paolo VI, nell'udienza concessa al sottoscritto il 25 aprile 1975, ha ratificato le predette decisioni, e approvandole ha ordinato di pubblicarle.

+ Pericle card. Felici, presidente

 

EV Suppl.

 

 

 

 

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640

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, ai seguenti dubbi proposti nell'assemblea plenaria, hanno deciso di rispondere come segue:

 

 

 

I. Sulla eccezione di suspicione

 

D. - 1) Se possa essere proposta eccezione di suspicione contro i singoli cardinali della Segnatura apostolica e, in quanto affermativamente:

2) Quale via e quale modo sia da seguire per definire l'eccezione di suspicione.

R. - Affermativamente alla prima parte, cioè l'eccezione di suspicione contro i singoli cardinali della Segnatura Apostolica può essere posta; alla seconda parte, la cosa sia deferita al Sommo Pontefice.  

 

 

 

II. Sul decreto di ratifica nelle cause matrimoniali

 

641

D. - Se le motivazioni da presentare nelle decisioni dei decreti, di cui nell'interpretazione autentica del 14 febbraio 1974, siano sotto sanzione di nullità dei decreti stessi, oppure soltanto per la legittimità.

R. - Affermativamente al primo; negativamente al secondo.

Sua santità il papa Paolo VI, nell'udienza concessa al sottoscritto il 1 luglio 1976, ha ratificato e approvato le sopraddette decisioni, ordinando di pubblicarle.

+ Pericle card. Felici, presidente

 

EV Suppl.

 

 

 

 

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1 - Uso di strumenti musicali (dischi e musicassette) per supplire, accompagnare o sostenere il canto nella celebrazione liturgica

(2 1977)

650

D. Di recente (20 gennaio 1977) è apparso sui giornali l'elogio di una «messa per comunità parrocchiali», la cui melodia con i suoni degli strumenti che accompagnano le voci è incisa su disco fonografico o su musicassetta, per facilitarne l'uso nella celebrazione eucaristica da parte di quelle comunità che non dispongono di strumenti musicali. Considerata l'autorità di quel giornale, che riporta un elogio, si chiede se nella celebrazione liturgica sia ammissibile una cosa del genere.

R. - Tutta la sacra liturgia è basata sui segni, i quali, per risultare efficaci, devono essere autentici e «veri». A tale scopo soprattutto tende la riforma liturgica e il suo duttile adattamento. La musica sacra, come anche il canto sacro, costituisce un segno; per cui dev'essere posto come autentico e vero da un'assemblea di fedeli non fittizia ma viva e orante. Già l'istruzione «Musica sacra e sacra liturgia» di Pio XII, emanata nel 1958, aveva stabilito il principio: i mezzi tecnici di diffusione sono molto utili per l'apprendimento del canto e per sostenere le voci nelle processioni che si fanno all'aperto; ma sono proibite nelle celebrazioni «in luogo sacro». Da allora, le norme dei documenti ufficiali non sono mutate. Soltanto nel Direttorio sulla messa con partecipazione di fanciulli, n. 32, si parla dell'uso di musica incisa, con la dovuta cautela e prudenza.  

 

 

 

2 - Il silenzio dell'organo durante la preghiera eucaristica

 

651

D. Qua e là è invalso l'uso di accompagnare con l'organo la recita della preghiera eucaristica. È ammissibile questo?

R. - Il n. 12 di Principi e norme per l'uso del Messale romano dice apertamente: «La natura delle parti "presidenziali" esige che esse siano proferite a voce alta e chiara e che siano ascoltate da tutti con attenzione. Perciò, mentre il sacerdote le dice, non si devono sovrapporre altre orazioni o canti, e l'organo e altri strumenti musicali devono tacere». Viene data una norma chiara, che non è possibile mettere in dubbio, mentre richiama gli ostacoli che hanno impedito e falsato non poco la partecipazione dei fedeli in questa parte centrale della messa. Del resto, è noto che il cosiddetto «sottofondo» dell'organo il più delle volte sommerge ciò che dovrebbe emergere e dominare. Nessuno accompagnerebbe con quel «sottofondo» l'omelia del sacerdote: ma nella preghiera eucaristica la parola del presidente o «toû proestoû», per usare l'espressione di Giustino, raggiunge il significato più alto.

 

 

EV Suppl.

 

 

 

 

_____________________

 

 

 

 

I. Sul ministro del sacramento della cresima

 

700

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, ai seguenti dubbi proposti nell'assemblea plenaria, hanno deciso di rispondere come segue:

D. - 1) Se un presbitero possa amministrare il sacramento della cresima a un adulto il quale, avendo ricevuto il battesimo nella Chiesa Cattolica, non abbia poi mai praticato la fede senza sua colpa, nel momento in cui egli viene ammesso alla piena pratica.

2) Se un presbitero, incaricato dal vescovo ad ammettere nella piena comunione della Chiesa un adulto già validamente battezzato nella Chiesa cattolica, il quale poi senza sua colpa sia stato istruito nella religione non cattolica o vi abbia aderito, possa amministrare il sacramento della cresima, nel rito dell'ammissione, allo stesso adulto non cresimato.

R. - Negativamente al primo quesito; affermativamente al secondo, secondo quanto è previsto nel n. 7 b) dell'introduzione generale del Rito della cresima.  

 

 

 

II. Sulla potestà del diacono di dispensare nell'assistenza al matrimonio

 

701

D. - Se il diacono, come è per il sacerdote, il quale assiste a un matrimonio a nome della Chiesa per potestà delegata, possa dispensare da impedimenti matrimoniali nelle stesse circostanze di cui nel can. 1044 CIC.

R. - Affermativamente.  

 

 

 

III. Sulla potestà di una conferenza episcopale e di una commissione episcopale

 

702

D. - Se la potestà di emanare norme generali, di cui nella prima parte n. 172 dell'istruzione pastorale Communio et progressio pubblicata il 23 maggio 1971 dal Pontificio consiglio per gli strumenti di comunicazione sociale, debba essere intesa concessa alla conferenza episcopale nazionale, oppure, alla commissione episcopale per gli strumenti di comunicazione sociale.

R. - Affermativamente alla prima parte; negativamente alla seconda, nel senso che la potestà di cui si tratta appartiene alla conferenza episcopale a norma del n. 38, 4 del decreto conciliare Christus Dominus, come già è stato dichiarato dalla Commissione centrale di coordinamento per i lavori postconciliari e per l'interpretazione dei decreti del concilio il 10 giugno 1966 e da questa stessa commissione il 5 febbraio 1968.

Sua santità il papa Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa al sottoscritto il 21 dicembre 1979, ha ratificato e approvato le sopraddette decisioni, ordinando di pubblicarle.

+ Pericle card. Felici, presidente

 

EV Suppl.

 

 

 

 

_____________________

 

 

 

 

741

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, ai seguenti dubbi proposti nell'assemblea plenaria, hanno deciso di rispondere come segue:  

 

 

 

I. (Membri del consiglio della segreteria generale del Sinodo dei vescovi)

 

D. I. - Se in virtù dell'art. 13 del Regolamento per la celebrazione del sinodo generale, i membri del Consiglio della segreteria generale sono di diritto membri del gruppo del Sinodo dei vescovi per il quale sono stati eletti o nominati.

II. - Quale parte abbiano i membri del Consiglio della segreteria generale del Sinodo dei vescovi nella celebrazione del gruppo per il quale sono stati nominati o eletti.

R. - Negativamente al primo quesito; al secondo: hanno soltanto le funzioni stabilite all'art. 13 §§ 5-6 nel Regolamento per la celebrazione del Sinodo dei vescovi.  

 

 

 

II. (Elezione del vicario curato perpetuo)

 

742

D. I. - Se le norme, di cui nella lettera apostolica del 6 agosto 1966 Ecclesiae sanctae I, n. 18 e n. 21 §2, siano precettive o soltanto direttive; e supposto affermativamente alla prima parte del dubbio:

II. - Se in virtù delle predette norme si debba ritenere abrogato il modo di eleggere, da parte del capitolo, il vicario curato perpetuo della parrocchia che sia unita a pieno diritto al capitolo per legge particolare e confermata con speciale approvazione del Sommo Pontefice.

R. - Al primo quesito affermativamente circa la prima parte, negativamente per la seconda parte, nel senso che le citate norme sono precettive e non soltanto direttive. Al secondo quesito negativamente e in questo senso: che la cosa sia deferita nei singoli casi al Sommo Pontefice.

Sua santità il papa Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa al sottoscritto il 13 giugno 1980, ha ratificato e approvato le sopradette decisioni, ordinando di pubblicarle.

+ Pericle card. Felici, presidente

 

EV Suppl.

 

 

 

 

_____________________

 

 

 

 

LA DISPENSA DALLA FORMA CANONICA NEI MATRIMONI MISTI

 

696

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, ai seguenti dubbi proposti nell'assemblea plenaria, hanno deciso di rispondere come segue:

D. - I. Se il vescovo diocesano che concede la dispensa dalla forma canonica nei matrimoni misti secondo il m.p. Matrimonia mixta possa circoscrivere l'ambito di questa concessione aggiungendo clausole di validità;

II. E in quanto affermativamente al primo quesito: qualora le clausole così apposte non vengano osservate, se possano causare la nullità del matrimonio per difetto di forma canonica;

III. Se, nella fattispecie di cui sopra, il vescovo diocesano possa dichiarare la nullità del matrimonio come nel caso speciale secondo il m.p. Causas matrimoniales n. XI, se tuttavia ci siano le prove di cui al n. X.

R. - Affermativamente al I, al II e al III.

Sua santità il papa Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa al sottoscritto il 9 aprile 1979, ha ratificato e approvato la sopraddetta decisione ordinando di pubblicarla.

+ Pericle card. Felici, presidente

 

EV Suppl.

 

 

 

 

_____________________

 

 

 

 

UNIONE DI PARROCCHIE

 

698

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione autentica dei decreti del concilio Vaticano II, ai seguenti dubbi proposti nell'assemblea plenaria hanno deciso di rispondere come segue:

 

 

 

I. Convenzioni nel caso di unione di parrocchie

 

D. - Se la norma contenuta nel motuproprio del 6 agosto 1966 Ecclesiae sanctae I, 33, relativa alla potestà dell'ordinario del luogo, col consenso del superiore competente, di affidare una parrocchia ad un istituto religioso, includa anche la facoltà di scindere la medesima unione, stabilita in forza del can. 1425 CIC, senza l'intervento della Sede apostolica.

R. - Affermativamente, salvi eventuali diritti acquisiti.  

 

 

 

II. Unione di parrocchie

 

699

D. - I) Se le norme contenute nel motu proprio del 6 agosto 1966 Ecclesiae sanctae I, 21 §2, riguardanti le parrocchie unite a pieno diritto ai capitoli dei canonici, vadano applicate anche alle parrocchie che sono state affidate a pieno diritto a istituti religiosi secondo quanto disposto nel can. 1425 §2 CIC.

II) In caso affermativo, se le predette unioni di parrocchie debbano essere separate e in futuro proibite.

R. - Negativamente al primo punto; al secondo: la risposta è già contenuta nel primo.

Sua santità il papa Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa al sottoscritto il 25 giugno 1979, ha ratificato le predette decisioni e approvandole ha ordinato di pubblicarle.

+ Pericle card. Felici, presidente

 

EV Suppl.

 

 

 

 

_____________________

 

 

 

 

743

I padri della S. Congregazione per la dottrina della fede, ai seguenti dubbi proposti nell'adunanza ordinaria, hanno deliberato di rispondere a ciascuno come segue:  

 

 

 

I

 

D. - Se l'art. 4 n. 1 del decreto Ecclesiae pastorum circa la vigilanza dei pastori della Chiesa sui libri (cf. AAS 67 [1975], 283) sopprima l'obbligo di chiedere l'approvazione della S. Sede per i catechismi e i Direttori catechistici nazionali, di cui al n. 134 del Direttorio catechistico generale, promulgato dalla S. Congregazione per il clero (cf. AAS 64 [1972], 173).

R. - Negativamente.  

 

 

 

II

 

744

D. - Se la parola «si raccomanda», di cui all'art. 5 n. 1 dello stesso decreto, intenda derogare al diritto degli ordinari di esigere che libri e scritti, dei quali si tratta nel predetto articolo, siano da essi approvati.

R. - Negativamente.

Sua santità il papa Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa al sottoscritto cardinale prefetto, ha approvato le risposte sopra indicate, ordinando che fossero pubblicate.

Dal palazzo della S. Congregazione per la dottrina della fede, 25 giugno 1980.  

+ Francesco card. Seper, prefetto

+ Fr. Gerolamo Hamer, o.p., arciv. tit. di Lorium, segretario

 

EV Suppl.

 

 

 

 

_____________________

 

 

 

 

COMPETENZA CIRCA GLI ONERI DI MESSE GRAVANTI SULLE PIE ASSOCIAZIONI

 

829

Sorto un conflitto negativo (nel senso che entrambi dichiarano la propria incompetenza) tra la Sacra Congregazione per il clero e il Pontificio Consiglio per i laici circa la competenza nei riguardi di oneri di messe gravanti su pie associazioni di fedeli, la Sacra Congregazione per il clero, con lettera del 19 ottobre 1981, ha proposto il dubbio, a norma della costituzione apostolica Regimini ecclesiae universae, art. 107, che in forma giuridica viene così enunziato: «Se la competenza circa gli oneri di messe che gravano su pie associazioni di fedeli spetti alla Sacra Congregazione per il clero oppure al Pontificio Consiglio per i laici». Questo supremo tribunale, composto dagli em.mi cardinali Pericle Felici, prefetto e ponente, Francesco Carpino, Paolo Bertoli, Corrado Bafile e Ladislao Rubin, il 20 febbraio 1982, al dubbio proposto ha dato la seguente risposta.

830

La competenza della Sacra Congregazione per il clero, per quanto riguarda la celebrazione delle messe e le relative offerte nonché per i legati, è prima e principale, come chiaramente si rileva dall'art. 68 della cost. apost. Regimini ecclesiae universae par. 1, che ha così disposto affinché tutto ciò che riguarda «la celebrazione della messa e le relative offerte» competa ad essa. Assieme alla Sacra Congregazione per il clero, hanno la stessa facoltà anche altre sacre congregazioni secondo le facoltà ad esse attribuite dal diritto. Di che genere sia questa competenza attribuita alle sacre congregazioni, se cioè cumulativa, oppure, come altri preferiscono, delegata, i padri cardinali hanno ritenuto non dover essere deciso in questa sede: invece hanno ritenuto che essa appartiene certamente in modo primario e principale sempre alla Sacra Congregazione per il clero.

831

Per quanto riguarda il Pontificio Consiglio per i laici bisogna distinguere due periodi: il primo, quando è stato costituito il Pontificio Consiglio sui laici, con lettera apostolica Catholicam Christi ecclesiam del 6 gennaio 1967; il secondo, invece, quando a questo Consiglio è succeduto un altro col nome di Pontificio Consiglio per i laici, che è stato eretto come dicastero della Curia romana con lettera apostolica Apostolatus peragendi del 10 dicembre 1976. Nel primo periodo, quando il consiglio era stato istituito soltanto per favorire l'apostolato dei laici in quanto tali, secondo l'intenzione del decreto del concilio Vaticano II Apostolicam actuositatem, non esisteva alcun dubbio, alla luce anche della costituzione apostolica Regimini ecclesiae universae, art. 103 col quale era determinata la competenza dello stesso consiglio, che esso non aveva alcuna competenza circa gli oneri di messe. Come esplicitamente dichiarò la Segreteria papale con lettera del 7 giugno 1969. Infatti, essendo sorti dei dubbi circa la funzione specifica del predetto consiglio, la Segreteria di stato rispose che la sanazione di oneri di legati non adempiuti (che, in genere, riguardano celebrazione di messe) non apparteneva al consiglio, bensì agli altri dicasteri competenti.

832

Tuttavia sorse un nuovo dubbio una volta costituito il Pontificio Consiglio per i laici, perché nella lettera apostolica Apostolatus peragendi, n. II, sopra citata, si poteva leggere: «Il cardinale presidente è aiutato dal segretario e dal sottosegretario. Spetta a tutti i predetti, secondo le norme del diritto, compiere tutte quelle cose che richiedono la potestà sacra di ordine e di giurisdizione». È ben vero che da queste parole non si può dedurre nessuna potestà del Pontificio Consiglio per i laici circa gli oneri di messe. Non solo perché quelle parole generiche «compiere tutte quelle cose che richiedono la potestà sacra di ordine e di giurisdizione», con le altre che precedono «secondo la norma del diritto», sono limitate e coartate, e il diritto, né nel presente documento né nei precedenti, non concede tale potestà, anzi la esclude con la citata lettera della Segreteria di stato; ma anche perché il fine principale di questo numero è di determinare le persone che sono competenti a esercitare e firmare atti di sacra potestà. La stessa cosa deve dirsi della stessa lettera apostolica (VI, n. 3) che è riportata dalla Sacra Congregazione per il clero per confermare il dubbio: «(Appartiene al consiglio) trattare tutte quelle cose che riguardano pie associazioni, arciconfraternite, confraternite, pie unioni, associazioni di qualsiasi genere». Può dunque trattare tutte quelle cose che per diritto le competono, non altre. Considerate e ponderate tutte queste cose, questo supremo tribunale, per facoltà attribuitagli dalla costituzione apostolica Regimini ecclesiae universae, art. 107, risponde al dubbio proposto: «Affermativamente al primo, negativamente al secondo; cioè che la competenza circa gli oneri di messe che gravano su pie associazioni di fedeli appartiene alla Sacra Congregazione per il clero, salva la competenza delle altre sacre congregazioni».

 

+ Pericle card. Felici, prefetto e presidente

+ Francesco card. Carpino

+ Paolo card. Bertoli

+ Corrado card. Bafile

+ Ladislao card. Rubin

 

Sia notificata.

 

Dato a Roma, dalla sede del supremo tribunale della Segnatura apostolica, il 3 maggio 1982.

Aurelio Sabattani, segretario

Vincenzo Càrcel Ortì, notaio

 

EV Suppl.

 

 

 

 

_____________________

 

 

Il 25 gennaio 1983 S. S. Giovanni Paolo II promulga il nuovo Codice di Diritto Canonico.

 

 

_____________________

 

 

 

 

861

I padri della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico hanno ritenuto che si debba rispondere come segue ai singoli dubbi loro presentati nella riunione plenaria del 26 giugno 1984.

862

D. Se, a norma del can. 917, il fedele che ha già ricevuto la santissima eucaristia, possa riceverla nello stesso giorno soltanto una seconda volta o tutte le volte che partecipa alla celebrazione eucaristica.

R. Affermativamente al primo; Negativamente al secondo.

863

D. Se per provare lo stato libero di coloro i quali, benché tenuti alla forma canonica, abbiano attentato il matrimonio davanti a un ufficiale civile o a un ministro acattolico, si richieda necessariamente il processo documentale di cui al can. 1686, o sia sufficiente l'investigazione prematrimoniale a norma dei cann. 1066-1067.

R. Negativamente al primo; Affermativamente al secondo.

 

 

 

III

 

864

D. a) Se, a norma del can. 502, p 1, un membro del collegio dei consultori, che cessa di essere membro del consiglio presbiterale, rimanga nel suo ufficio di consultore.

R. Affermativamente.

865

D. b) Se, qualora un consultore, durante il quinquennio, cessi dal suo ufficio, il vescovo diocesano debba nominare un altro al suo posto.

R. Negativamente e "ad mentem".

La "mente" è questa: l'obbligo di nominare un altro consultore esiste solo qualora venga a mancare il numero minimo richiesto nel can. 502,§1.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'udienza dell'11 luglio 1984 concessa al sottoscritto, informato delle decisioni sopra riportate, ha stabilito che siano pubblicate.

+ Rosalio Castillo Lara, arciv. tit. di Precausa, pro-presidente

Juliàn Herranz, segretario

 

EV 9

 

 

 

 

 

_____________________

 

 

 

 

1659

I membri della Pontificia commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico, ai singoli dubbi presentati nella riunione plenaria del 14 maggio 1985 hanno ritenuto che si debba rispondere come segue:  

 

 

 

1 - Sui decreti generali esecutivi

 

1660

D. Se, sotto la locuzione "decreti generali" di cui al can. 455, pp. 1, siano compresi anche i decreti generali esecutivi di cui nei cann. 31-33.

R. Affermativamente.

 

 

 

2 - Circa il superiore e il suo consiglio

 

1661

D. Se, quando nel diritto è stabilito che il superiore per porre degli atti abbia bisogno del consenso di un collegio o di un gruppo di persone, a norma del can. 127, pp. 1, lo stesso superiore abbia diritto di dare il suo voto con gli altri, almeno per dirimere la parità dei voti.

R. Negativamente.  

 

 

 

3 - Sulla dispensa dalla forma canonica di matrimonio

 

1662

D. Se, fuori del caso nel pericolo di morte urgente, il vescovo diocesano, a norma del can. 87, pp. 1, abbia la facoltà di dispensare dalla forma canonica nel matrimonio di due cattolici.

R. Negativamente.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, informato delle decisioni sopra riportate, nell'udienza del 5 luglio 1985 accordata al sottoscritto, ha stabilito che siano pubblicate.

+ Rosalio Josè card. Castillo Lara, presidente

Julian Herranz, segretario

 

EV 9

 

 

 

 

_____________________

 

 

 

 

443

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico hanno deciso di rispondere come segue ai dubbi presentati nella riunione plenaria del 28 febbraio 1986:

D. Se il vicario giudiziale, il cui consenso è richiesto a norma del can. 1673, 3, sia il vicario giudiziale della diocesi nella quale la parte convenuta ha il domicilio, oppure quello del tribunale interdiocesano.

R. Affermativamente al primo e "ad mentem". La "mente" è questa: se, in un caso particolare, manca il vicario giudiziale diocesano, è richiesto il consenso del vescovo.

444

Così pure hanno ritenuto di rispondere come segue ai dubbi presentati nella riunione plenaria del 21 marzo 1986:

D. Se il decreto di dimissione, emesso dal moderatore supremo secondo il can. 700 del CIC, debba essere notificato al religioso dimesso prima della conferma della Santa Sede, oppure dopo la conferma.

R. Negativamente alla prima parte; affermativamente alla seconda.

445

D. Se l'autorità competente a ricevere il ricorso in sospensivo contro la dimissione di un religioso sia la Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari che ha confermato il decreto, oppure il supremo tribunale della Segnatura apostolica.

R. Affermativamente alla prima parte; negativamente alla seconda.

446

Infine, hanno ritenuto di rispondere come segue ai dubbi presentati nella riunione plenaria del 29 aprile 1986:

D. Se il vescovo religioso abbia voce attiva e passiva nel proprio istituto.

R. Negativamente.

447

D. Se qualcuno, finita un'istanza per perenzione o per rinuncia, volesse introdurre di nuovo o proseguire la causa, questa debba essere riassunta presso il foro nel quale è stata trattata in precedenza, oppure possa essere introdotta presso un altro tribunale competente per il diritto al momento della riassunzione.

R. Negativamente alla prima parte; affermativamente alla seconda.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, informato delle decisioni sopra riportate, nell'udienza concessa al sottoscritto il 17 maggio 1986, ha stabilito che siano pubblicate.

+ Rosalio Giuseppe card. Castillo Lara, presidente

Giuliano Herranz, segretario

 

EV 10

 

 

 

 

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RISPOSTE A DUBBI (CANN. 1103 E 951 §1)

I

 

1732

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico nella plenaria del 25 novembre 1986 hanno ritenuto di rispondere come segue al dubbio proposto:

D. Se il vizio del consenso di cui al can. 1103 si possa applicare ai matrimoni dei non cattolici.

R. Affermativamente.  

 

 

 

II

 

1733

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico nella plenaria del 20 febbraio 1987 ritennero di rispondere come segue al dubbio proposto:

D. Se l'ordinario, di cui al can. 951 par. 1 debba intendersi l'ordinario del luogo in cui è celebrata la messa, ovvero l'ordinario proprio del celebrante.

R. Negativamente alla prima parte; affermativamente alla seconda, eccetto che si tratti di parroci e vicari parrocchiali, per i quali l'ordinario si intende l'ordinario del luogo.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'udienza del 23 aprile 1987 concessa al sottoscritto, informato della suddetta decisione, ha ordinato che venga pubblicata.

+ Rosalio card. Castillo Lara, presidente

Giuliano Herranz, segretario

 

EV 10

 

 

 

 

_____________________

 

 

 

 

RISPOSTE A QUESITI (CANN. 684 §3, 830 §3, 767 §1, 299 §3)

A

 

1839

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico nella plenaria del 29 aprile 1987 hanno ritenuto di rispondere come segue ai dubbi proposti:

D. Se con la parola religioso, di cui al can. 684 par. 3, si intenda solo il religioso di voti perpetui o anche il religioso di voti temporanei.

R. Negativamente al primo: affermativamente al secondo.

1840

D. Se la licenza, di cui al can. 830 par. 3, debba essere stampata nei libri che vengono editi, con l'indicazione del nome di chi la concede, del giorno e del luogo della concessione.

R. Affermativamente.

1841

Così pure nella plenaria del 26 maggio 1987 hanno ritenuto di rispondere come segue al dubbio proposto:

D. Se il vescovo possa dispensare dalla prescrizione del can. 767 par. 1, che riserva l'omelia al sacerdote o al diacono.

R. Negativamente.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'udienza del 20 giugno 1987 concessa al sottoscritto, informato della suddetta decisione, ha ordinato che venga pubblicata.

+ Rosalio J. card. Castillo Lara, presidente

Juliàn Herranz, segretario

 

B

 

1842

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico, nella plenaria del giorno 29 aprile 1987, hanno ritenuto di rispondere come segue al dubbio proposto:

D. Se un gruppo di fedeli, privo della personalità giuridica, e addirittura del riconoscimento di cui al can. 299 par. 3, abbia la legittimazione attiva a proporre ricorso gerarchico contro un decreto del proprio vescovo diocesano.

R. Negativamente, in quanto gruppo; affermativamente in quanto singoli fedeli, sia che agiscano separatamente che congiuntamente, purché abbiano veramente subìto un gravame. Nella valutazione poi di questo gravame, è necessario che il giudice goda di una adeguata discrezionalità.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa al sottoscritto il 20 giugno 1987, informato della suddetta decisione, ha ordinato che venga pubblicata.

+ Rosalio J. card. Castillo Lara, presidente

Juliàn Herranz Casado, segretario

 

EV 10

 

 

 

 

_____________________

 

 

 

 

RISPOSTE A DUBBI (CANN. 1398, 1444, 403SS)

A

 

695

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico, nella plenaria del giorno 19 gennaio 1988, hanno ritenuto di rispondere come segue ai dubbi proposti:  

 

 

 

I. ABORTO

 

D. Se per aborto, di cui al can. 1398, si intenda soltanto l'espulsione del feto immaturo o anche l'uccisione del feto medesimo in qualunque modo e in qualunque tempo dal momento del concepimento venga procurata.

R. Negativamente alla prima parte; affermativamente alla seconda.  

 

 

 

II. ESENZIONE DEI RELIGIOSI

 

696

D. Se i religiosi, nominati prelati uditori della Rota romana, debbano considerarsi esenti dall'ordinario religioso e dagli obblighi che promanano dalla professione religiosa, al pari dei religiosi elevati all'episcopato.

R. Negativamente ad ambedue, salvo ciò che riguarda l'esercizio del proprio ufficio.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa al sottoscritto il 23 maggio 1988, informato delle suddette decisioni, ha ordinato che vengano pubblicate.

+ Rosalio J. card. Castillo Lara, presidente

Julián Herranz Casado, segretario

 

B

 

697

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico, nella plenaria del giorno 19 gennaio 1988, hanno ritenuto di rispondere come segue al dubbio proposto:

D. Se un vescovo ausiliare possa svolgere l'ufficio di presidente (o di pro-presidente) nelle conferenze episcopali. Se possa svolgere tale compito nelle assemblee dei vescovi della regione ecclesiastica, di cui al can. 434.

R. Negativamente ad ambedue.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa al sottoscritto il 23 maggio 1988, informato della suddetta decisione, ha ordinato che venga pubblicata.

 + Rosalio J. card. Castillo Lara, presidente

Julián Herranz Casado, segretario

 

EV 11

 

 

 

 

_____________________

 

 

 

 

IL MINISTRO STRAORDINARIO DELLA SACRA COMUNIONE

 

714

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico nella plenaria del 20 febbraio 1987 hanno ritenuto di rispondere come segue al dubbio proposto:

D. Se il ministro straordinario della sacra comunione, a ciò incaricato a norma dei cann. 910 §2 e 230 §3, possa esercitare il suo compito di supplenza anche quando sono presenti in Chiesa, sebbene non partecipino alla celebrazione eucaristica, ministri ordinari che non siano in qualsiasi modo impediti.

R. Negativamente.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, informato della suddetta decisione, ha ordinato in data 1 giugno 1988 che venga pubblicata.

+ Rosalio J. card. Castillo Lara, presidente

Julián Herranz Casado, segretario

 

EV 11

 

 

 

 

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IL FORO DELLA MAGGIOR PARTE DELLE PROVE

 

2228

Il rev.mo N., vicario giudiziale del foro N., ha qui trasmesso una copia della lettera scritta il 30 dicembre 1988 al rev.do N., vicario giudiziale aggiunto del foro regionale N., circa l'interpretazione del can. 1673 4º.

Il Supremo tribunale della Segnatura apostolica: - a norma del can. 1445 §3 1º; - atteso il voto del rev.mo promotore di giustizia sostituto e uditi due rev.mi votanti; - esaminata diligentemente la cosa nel congresso tenuto il 27 aprile 1989 davanti al sottoscritto cardinale prefetto dichiara sull'oggetto:

2229

1. Anzitutto bisogna tenere presente che il tribunale nel quale di fatto si deve raccogliere il maggior numero delle prove non è un foro competente per diritto se non si verificano realmente le condizioni di cui al can. 1673 4 cioè se non «si aggiunge il consenso del vicario giudiziale della parte convenuta, il quale deve prima interrogarla se abbia qualcosa da eccepire». Finché queste condizioni non sono state adempiute, il tribunale, anche se realmente sia quello della maggior parte delle prove, non può procedere legittimamente (cf. can. 127 §2), per es. a citare le parti, a concordare i dubbi, ecc. Bisogna che consti positivamente della concessione del consenso del vicario giudiziale della parte convenuta e questa concessione non può presumersi, per es. a causa della mancata risposta, da parte dello stesso vicario giudiziale, entro i termini stabiliti da colui che ha chiesto il consenso.

2230

2. Il foro della maggior parte delle prove per sé non può essere ritenuto il foro dove stanno soltanto i testi indotti dalla sola parte attrice; per questa valutazione si devono prendere in considerazione sia le prove che possono essere addotte dalla parte convenuta sia anche quelle da raccogliere d'ufficio. Questo foro poi non va inteso come quello nell'ambito della cui giurisdizione possono essere raccolte alcune prove, ma deve trattarsi del tribunale di quel luogo nel quale di fatto si deve raccogliere la maggior parte delle prove.

2231 In quest'ordine di cose non si deve considerare soltanto il numero di prove, ma anche il peso delle prove. Dato che nelle cause di nullità di un matrimonio si esige una ricerca della verità particolarmente diligente (cf. Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota romana, del 26.1.1989, n. 8), il tribunale in queste cause non può mai prescindere dalle prove più importanti che riguardano direttamente il tempo immediatamente prima e dopo la celebrazione del matrimonio. Perciò se le parti si sono conosciute, hanno contratto matrimonio e sono quindi vissute per anni in una diocesi, difficilmente il tribunale di un'altra diocesi può essere ritenuto come foro «del luogo nel quale di fatto si deve raccogliere il maggior numero delle prove» (can. 1673 4º). Tuttavia un tribunale non può essere ritenuto come foro di cui al can. 1673 4º per il fatto che la maggior parte delle prove si trova nella sua nazione, ma si deve trattare del foro «del luogo nel quale di fatto si deve raccogliere il maggior numero delle prove».

2232

3. Nel determinare quale sia il vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, bisogna tener presente la risposta della Pontificia commissione per l'interpretazione del Codice di diritto canonico del 28 febbraio 1986 al can. 1673 3º (AAS 78, 1986, 1323) (V10/443), poiché la stessa espressione di cui nella risposta sopra citata si trova anche nel can. 1673 4º.

2233

4. Tutti coloro «di cui è richiesto il consenso sono tenuti all'obbligo di esprimere sinceramente il loro parere» (can. 127 §3). Perciò il vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta deve valutare attentamente le circostanze del caso prima di prestare o no, secondo la propria coscienza, il consenso di cui al can. 1673 4º. Per questo motivo ha il diritto di ricevere o raccogliere tutte le necessarie informazioni riguardanti la cosa, in modo da poter formarsi un'opinione con la debita conoscenza della causa. Questa conoscenza della causa richiede inoltre che egli possa interrogare nel modo dovuto la parte convenuta. L'istanza dello stesso vicario giudiziale, con la quale ricerca le informazioni, non può essere presa come segno di diffidenza nei riguardi di colui che ha chiesto il consenso di cui al can. 1673 4º, ma dev'essere ritenuta al contrario del tutto legittima.

2234

Il vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, a riguardo del prestare o no il consenso, deve valutare specialmente le difficoltà della parte convenuta nel difendersi davanti a quel tribunale, per es. a causa della diversità della lingua, della grande distanza, ecc. Il diritto di difesa esige non solamente che la parte sia ascoltata ma anche, se essa lo vuole, di conoscere e contraddire le prove e le deduzioni addotte sia dalla parte avversa sia d'ufficio (cf. Giovanni Paolo II, Alloc. cit., n. 3). Perciò il vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta non può mai tralasciare la debita valutazione delle ragioni per le quali la parte convenuta si oppone.

2235

Dopo quanto è stato esposto è chiaro che la parte convenuta deve essere interrogata «se ha qualcosa da eccepire» dal vicario giudiziale del suo domicilio, e non dal vicario giudiziale del tribunale che asserisce di essere il foro della maggior parte delle prove. Di per sé al tribunale, a cui si ricorre come foro della maggior parte delle prove, compete giudicare se realmente esso è questo foro oppure no. Tuttavia non è lecito al vicario giudiziale della parte convenuta dare il consenso di cui al can. 1673 4º, se gli risulta che nel caso non si tratta del foro del luogo nel quale di fatto si deve raccogliere la maggior parte delle prove.

2236

5. Infine l'obbligo del vicario giudiziale della parte convenuta di interrogarla «se abbia qualcosa da eccepire» comporta per sua natura il diritto della parte convenuta di chiedere e di ottenere le debite informazioni sulla cosa, per es. riguardo al capo di nullità addotto e alle prove proposte ecc.

Roma, dalla sede del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, 27 aprile 1989.  

+ Achille card. Silvestrini, prefetto

Zenon Grocholewski, segretario

 

EV 11

 

 

 

 

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RISPOSTE AD ALCUNI DUBBI (CANN. 509 §1 E 1263)

 

2271

I padri della Pontificia commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico nella plenaria del giorno 24 gennaio 1989 hanno ritenuto di rispondere come segue ai dubbi proposti:  

 

 

 

I

 

D. Se l'elezione del presidente nei capitoli dei canonici venga imposta in forza del can. 509 §1.

R. Negativamente.  

 

 

 

II

 

D. Se nelle parole del can. 1263 «persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo» siano comprese anche le scuole esterne degli istituti religiosi di diritto pontificio.

R. Negativamente.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa al sottoscritto il 20 maggio 1989, informato delle suddette decisioni, ha ordinato che vengano pubblicate.

+ Rosalio J. card. Castillo Lara, presidente

Julián Herranz Casado, segretario

 

EV 11

 

 

 

 

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LA MAGGIORANZA RELATIVA NELLE ELEZIONI (can. 119 1º)

 

306

I padri del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi nella plenaria del giorno 8 maggio 1990 hanno ritenuto di rispondere come segue al dubbio proposto:

D. Se nelle elezioni, da svolgere a norma del can. 119 1º, si richieda ancora nel terzo scrutinio la maggioranza assoluta dei suffragi di coloro che sono presenti, oppure, eccetto il caso di parità, sia sufficiente la maggioranza relativa.

R. Negativamente alla prima parte; affermativamente alla seconda.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa al sottoscritto il 28 giugno 1990, informato della suddetta decisione, ha ordinato che venga pubblicata.

+ Rosalio J. card. Castillo Lara, presidente

Julián Herranz Casado, segretario

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.