(La numerazione progressiva a margine senza formattazione è riportata dalla serie degli EV)

 

 

1346

La Congregazione per la dottrina della fede, allo scopo di tutelare la santità del sacramento della penitenza e per difendere i diritti dei ministri e dei fedeli cristiani allo stesso sacramento che riguardano il sigillo sacramentale e gli altri segreti connessi con la confessione, in virtú della speciale facoltà conferita dalla Suprema Autorità della Chiesa (can. 30), ha stabilito che:

Ferma restando la prescrizione del can. 1388, chiunque registra con qualsiasi strumento tecnico ciò che nella confessione sacramentale, vera o simulata, fatta da sé o da un altro, viene detto dal confessore o dal penitente, oppure lo divulga con strumenti della comunicazione sociale, incorre nella scomunica latae sententiae.

Questo decreto entra in vigore dal giorno della promulgazione.

+ Joseph card. Ratzinger, prefetto

+ Alberto Bovone, arciv. tit. di Cesarea di Numidia, segretario

 

 

 

 

 

EV 11

 

N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.