I

INTRODUZIONE

 

1. Il Signore Gesú costituí gli Apostoli "sotto la forma di un collegio o di un gruppo stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro". (2) Gli Apostoli non sono scelti ed inviati da Gesú l'uno indipendentemente dall'altro, bensí formando il gruppo dei Dodici, come viene sottolineato dai Vangeli con l'espressione, ripetutamente usata, "uno dei Dodici". (3) A tutti insieme affida il Signore la missione di predicare il Regno di Dio, (4) e sono inviati da Lui non isolatamente ma a due a due. (5) Nell'ultima cena Gesú prega il Padre per l'unità degli Apostoli e di quelli che per la loro parola crederanno in Lui. (6) Dopo la sua Risurrezione e prima dell'Ascensione, il Signore riconferma Pietro nel supremo ufficio pastorale (7) e affida agli Apostoli la stessa missione che Egli aveva ricevuto dal Padre. (8)

Con la discesa dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste, la realtà del Collegio apostolico si manifesta piena della vitalità nuova che procede dal Paraclito. Pietro, "levatosi in piedi con gli Undici", (9) parla alla moltitudine e battezza un gran numero di credenti; la prima comunità appare unita nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli (10) e da loro riceve la soluzione ai problemi pastorali; (11) agli Apostoli rimasti a Gerusalemme si rivolge Paolo per assicurare la sua comunione con loro e non trovarsi nel rischio di correre invano. (12) La consapevolezza di formare un corpo indiviso si manifesta anche quando sorge la questione dell'obbligo per i cristiani provenienti dal paganesimo di osservare o meno alcune norme dell'Antica Legge. Allora, nella comunità di Antiochia, "fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli Apostoli e dagli anziani per tale questione". (13) Per esaminare questo problema, gli Apostoli e gli anziani si riuniscono, si consultano, deliberano guidati dall'autorità di Pietro, e finalmente sentenziano: "Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie...". (14)

2. La missione di salvezza che il Signore affidò agli Apostoli durerà fino alla fine del mondo. (15) Affinché tale missione fosse compiuta, secondo il volere di Cristo, gli stessi Apostoli "ebbero cura di costituirsi dei successori (...). I Vescovi per divina istituzione sono succeduti al posto degli Apostoli, quali pastori della Chiesa". (16) Infatti, per compiere il ministero pastorale, "gli Apostoli sono stati arricchiti da Cristo con una speciale effusione dello Spirito Santo discendente su loro, (17) ed essi stessi con la imposizione delle mani hanno trasmesso questo dono dello Spirito Santo ai loro collaboratori, (18) dono che è stato trasmesso fino a noi nella consacrazione episcopale". (19)

"Come san Pietro e gli altri Apostoli costituirono, per istituzione del Signore, un unico Collegio apostolico, similmente il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli, sono fra loro uniti". (20) Cosí, tutti i Vescovi in comune hanno ricevuto da Cristo il mandato di annunciare il Vangelo in ogni parte della terra e, perciò, sono tenuti ad avere una sollecitudine per tutta la Chiesa, come anche, per il compimento della missione affidata loro dal Signore, sono tenuti a collaborare tra loro e col Successore di Pietro, (21) nel quale è stabilito "il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione". (22) I singoli Vescovi a loro volta sono principio e fondamento dell'unità nelle loro Chiese particolari. (23)

3. Ferma restando la potestà di istituzione divina che il Vescovo ha nella sua Chiesa particolare, la consapevolezza di far parte di un corpo indiviso ha portato i Vescovi, lungo la storia della Chiesa, ad adoperare, nel compimento della loro missione, strumenti, organi o mezzi di comunicazione che manifestano la comunione e la sollecitudine per tutte le Chiese e prolungano la vita stessa del collegio degli Apostoli: la collaborazione pastorale, le consultazioni, l'aiuto reciproco, ecc.

Sin dai primi secoli, questa realtà di comunione ha trovato una espressione particolarmente qualificata e caratteristica nella celebrazione dei concili, tra i quali c'è da menzionare, oltre ai Concili ecumenici, che ebbero inizio col Concilio di Nicea del 325, anche i concili particolari, sia plenari che provinciali, che furono celebrati frequentemente in tutta la Chiesa già fin dal secolo II. (24)

Questa prassi della celebrazione dei concili particolari continuò per tutto il Medio Evo. Dopo il Concilio di Trento (1545-1563), invece, la loro celebrazione regolare andò sempre piú diradandosi. Tuttavia il Codice di Diritto Canonico del 1917, avendo l'intenzione di ridare vigore a una cosí veneranda istituzione, diede disposizioni anche per la celebrazione di concili particolari. Il can. 281 del suddetto Codice si riferiva al concilio plenario e stabiliva che si poteva celebrare con l'autorizzazione del Sommo Pontefice, il quale designava un suo delegato perché lo convocasse e lo presiedesse. Lo stesso Codice prevedeva la celebrazione dei concili provinciali almeno ogni venti anni (25) e la celebrazione, almeno ogni cinque anni, di conferenze o assemblee dei Vescovi di una provincia, per trattare dei problemi delle diocesi e preparare il concilio provinciale. (26) Il nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 continua a mantenere un'ampia normativa sui concili particolari, siano essi plenari o provinciali. (27)

4. Accanto alla tradizione dei concili particolari e in consonanza con essa, a partire dal secolo scorso, per ragioni storiche, culturali, sociologiche e per specifiche finalità pastorali, sono nate in vari Paesi le Conferenze dei Vescovi al fine di affrontare le diverse questioni ecclesiali di comune interesse e trovare ad esse le opportune soluzioni. Tali Conferenze, a differenza dei concili, hanno avuto un carattere stabile e permanente. La Istruzione della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari del 24 agosto 1889 le ricorda denominandole espressamente "Conferenze Episcopali". (28)

Il Concilio Vaticano II, nel Decreto Christus Dominus, oltre ad auspicare che la veneranda istituzione dei concili particolari riprenda nuovo vigore (cfr. n. 36), tratta anche espressamente delle Conferenze dei Vescovi, rilevandone l'avvenuta costituzione in molte nazioni e stabilendo particolari norme al riguardo (cfr. nn. 37-38). Infatti, il Concilio ha riconosciuto l'opportunità e la fecondità di tali organismi, ritenendo "sommamente utile che in tutto il mondo i Vescovi della stessa nazione o regione si costituiscano in un unico organismo e si adunino periodicamente tra di loro, affinché da uno scambio luminoso di prudenza e di esperienza e dal confronto dei pareri sgorghi una santa concordia di forze, per il bene comune delle Chiese". (29)

5. Nel 1966, il Papa Paolo VI, con il Motu proprio Ecclesiae Sanctae, impose la costituzione delle Conferenze Episcopali laddove non esistevano ancora; le già esistenti dovevano redigere propri statuti; stante l'impossibilità di costituzione, i Vescovi interessati si dovevano unire a Conferenze Episcopali già istituite; si sarebbero potute creare Conferenze Episcopali per parecchie nazioni o anche internazionali. (30) Qualche anno dopo, nel 1973, il Direttorio pastorale dei Vescovi tornò a ricordare che "la Conferenza Episcopale è stata istituita affinché possa oggigiorno portare un molteplice e fecondo contributo all'applicazione concreta dell'affetto collegiale. Per mezzo delle Conferenze viene fomentato in maniere eccellenti lo spirito di comunione con la Chiesa universale e le diverse Chiese particolari tra di loro". (31) Infine, il Codice di Diritto Canonico, da me promulgato il 25 gennaio 1983, ha stabilito una specifica normativa (cann. 447-459), con la quale si regolano le finalità e le competenze delle Conferenze dei Vescovi, nonché la loro erezione, composizione e funzionamento.

Lo spirito collegiale che ispira la costituzione delle Conferenze Episcopali e ne guida l'attività, muove anche alla collaborazione tra le Conferenze di diverse nazioni, come è auspicato dal Concilio Vaticano II (32) e accolto dalla norma canonica. (33)

6. A partire dal Concilio Vaticano II, le Conferenze Episcopali si sono sviluppate notevolmente ed hanno assunto il ruolo di organo preferito dai Vescovi di una nazione o di un determinato territorio per lo scambio di vedute, per la consultazione reciproca e per la collaborazione a vantaggio del bene comune della Chiesa: "esse sono diventate in questi anni una realtà concreta, viva ed efficiente in tutte le parti del mondo". (34) La loro rilevanza appare dal fatto che esse contribuiscono efficacemente all'unità tra i Vescovi, e quindi all'unità della Chiesa, essendo uno strumento assai valido per rinsaldare la comunione ecclesiale. Tuttavia l'evoluzione della loro sempre piú vasta attività ha suscitato alcuni problemi di natura teologica e pastorale, specialmente sul loro rapporto coi singoli Vescovi diocesani.

7. Vent'anni dopo la chiusura del Concilio Vaticano II, l'Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrata nel 1985, ha riconosciuto l'utilità pastorale, anzi la necessità delle Conferenze dei Vescovi nella situazione attuale, ma, al contempo, non ha mancato di osservare che "nel loro modo di procedere, le Conferenze Episcopali devono tener presente il bene della Chiesa ossia il servizio dell'unità e la responsabilità inalienabile di ciascun Vescovo nei confronti della Chiesa universale e della sua Chiesa particolare". (35) Il Sinodo, pertanto, ha avanzato la raccomandazione che venga piú ampiamente e profondamente esplicitato lo studio dello status teologico e conseguentemente giuridico delle Conferenze dei Vescovi e soprattutto il problema della loro autorità dottrinale, tenendo presente il n. 38 del Decreto conciliare Christus Dominus e i canoni 447 e 753 del Codice di Diritto Canonico. (36)

Il presente documento è anche frutto di tale auspicato studio. In stretta aderenza ai documenti del Concilio Vaticano II esso si propone di esplicitare i principi basilari teologici e giuridici riguardo alle Conferenze Episcopali, e offrire l'indispensabile integrazione normativa, per aiutare a stabilire una prassi delle medesime Conferenze teologicamente fondata e giuridicamente sicura.

 

 

II

L'UNIONE COLLEGIALE TRA I VESCOVI

 

8. Nella universale comunione del Popolo di Dio, al cui servizio il Signore ha istituito il ministero apostolico, l'unione collegiale dell'Episcopato manifesta la natura della Chiesa la quale, essendo in terra il seme e l'inizio del regno di Dio, "costituisce per tutta l'umanità un germe validissimo di unità, di speranza e di salvezza". (37) Come la Chiesa è una e universale, cosí anche l'Episcopato è uno e indiviso, (38) si estende tanto quanto la compagine visibile della Chiesa e ne esprime la ricca varietà. Principio e fondamento visibile di tale unità è il Romano Pontefice, capo del corpo episcopale.

L'unità dell'Episcopato è uno degli elementi costitutivi dell'unità della Chiesa. (39) Infatti per mezzo del corpo dei Vescovi «è manifestata e custodita la tradizione apostolica in tutto il mondo»; (40) e la condivisione della stessa fede, il cui deposito è affidato alla loro custodia, la partecipazione agli stessi Sacramenti, "dei quali con la loro autorità organizzano la regolare e fruttuosa distribuzione", (41) l'adesione ed obbedienza ad essi, quali Pastori della Chiesa, sono le componenti essenziali della comunione ecclesiale. Tale comunione proprio perché attraversa tutta la Chiesa, struttura anche il Collegio episcopale, ed è "una realtà organica, che richiede forma giuridica e insieme è animata dalla carità". (42)

9. L'ordine dei Vescovi è collegialmente, "insieme con il suo capo il Romano Pontefice, e mai senza di esso, soggetto di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa". (43) Come è a tutti ben noto, il Concilio Vaticano II, nell'insegnare questa dottrina, ha parimenti ricordato che il Successore di Pietro "conserva integralmente il suo potere primaziale su tutti, pastori e fedeli. Infatti il Romano Pontefice, in virtú del suo ufficio di Vicario di Cristo e di Pastore di tutta la Chiesa, ha sulla Chiesa la potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente". (44)

La suprema potestà che il corpo dei Vescovi possiede su tutta la Chiesa non può essere da loro esercitata se non collegialmente, sia in modo solenne radunati nel Concilio ecumenico, sia sparsi per il mondo, purché il Romano Pontefice li chiami a un atto collegiale o almeno approvi o liberamente accetti la loro azione congiunta. In tali azioni collegiali i Vescovi esercitano un potere che è loro proprio per il bene dei loro fedeli e di tutta la Chiesa, e rispettando fedelmente il primato e la preminenza del Romano Pontefice, capo del Collegio episcopale, non vi agiscono tuttavia come suoi vicari o delegati. (45) Vi appare con chiarezza che sono Vescovi della Chiesa cattolica, un bene per tutta la Chiesa, e come tali riconosciuti e rispettati da tutti i fedeli.

10. Una pari azione collegiale non si ha a livello di singole Chiese particolari e dei loro raggruppamenti da parte dei rispettivi Vescovi. A livello di singola Chiesa, il Vescovo diocesano pasce nel nome del Signore il gregge a lui affidato come Pastore proprio, ordinario e immediato ed il suo agire è strettamente personale, non collegiale, anche se animato dallo spirito comunionale. Egli inoltre, pur essendo insignito della pienezza del sacramento dell'Ordine, non vi esercita tuttavia la potestà suprema, la quale appartiene al Romano Pontefice e al Collegio episcopale come elementi propri della Chiesa universale, interiori ad ogni Chiesa particolare, affinché questa sia pienamente Chiesa, cioè presenza particolare della Chiesa universale con tutti i suoi elementi essenziali. (46)

A livello di raggruppamento di Chiese particolari per zone geografiche (nazione, regione, ecc.), i Vescovi ad esse preposti non esercitano congiuntamente la loro cura pastorale con atti collegiali pari a quelli del Collegio episcopale.

11. Per inquadrare correttamente e meglio comprendere come l'unione collegiale si manifesta nell'azione pastorale congiunta dei Vescovi di una zona geografica, giova ricordare, pur brevemente, come i singoli Vescovi, nella loro cura pastorale ordinaria, si rapportano alla Chiesa universale. Occorre, infatti, tenere presente che l'appartenenza dei singoli Vescovi al Collegio episcopale si esprime, nei confronti di tutta la Chiesa, non solo coi suddetti atti collegiali, ma anche con la sollecitudine per essa che, sebbene non venga esercitata con atto di giurisdizione, sommamente contribuisce tuttavia al bene della Chiesa universale. Tutti i Vescovi, infatti, devono promuovere e difendere l'unità della fede e la disciplina comune a tutta la Chiesa, e promuovere ogni attività comune a tutta la Chiesa, specialmente nel procurare che la fede cresca e sorga per tutti gli uomini la luce della piena verità. (47) "Del resto è una verità che, reggendo bene la propria Chiesa come porzione della Chiesa universale, contribuiscono essi stessi efficacemente al bene di tutto il Corpo mistico, che è pure il corpo delle Chiese". (48)

Non soltanto con il buon esercizio del munus regendi nelle loro Chiese particolari i Vescovi contribuiscono al bene della Chiesa universale, ma anche con l'esercizio delle funzioni di insegnamento e di santificazione.

Certamente i singoli Vescovi, in quanto maestri di fede, non si rivolgono all'universale comunità dei fedeli se non con un atto di tutto il Collegio episcopale. Infatti, solo i fedeli affidati alla cura pastorale di un Vescovo devono accordarsi col suo giudizio dato a nome di Cristo in materia di fede e di morale e aderirvi col religioso ossequio dello spirito. In realtà "i Vescovi quando insegnano in comunione col Romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità"; (49) e il loro insegnamento, in quanto trasmette fedelmente ed illustra la fede da credere e da applicare alla vita, è di grande vantaggio a tutta la Chiesa.

Anche il singolo Vescovo, in quanto è "distributore della grazia del supremo sacerdozio", (50) nell'esercizio della sua funzione di santificare contribuisce in grande misura all'opera della Chiesa di glorificazione di Dio e di santificazione degli uomini. Questa è un'opera di tutta la Chiesa di Cristo che agisce in ogni legittima celebrazione liturgica che viene realizzata in comunione col Vescovo e sotto la sua direzione.

12. Quando i Vescovi di un territorio esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per il bene dei loro fedeli, tale esercizio congiunto del ministero episcopale traduce in applicazione concreta lo spirito collegiale (affectus collegialis), (51) il quale "è l'anima della collaborazione tra i Vescovi in campo regionale, nazionale ed internazionale". (52) Tuttavia esso non assume mai la natura collegiale caratteristica degli atti dell'ordine dei Vescovi in quanto soggetto della suprema potestà su tutta la Chiesa. E ben diverso, infatti, il rapporto dei singoli Vescovi rispetto al Collegio episcopale dal loro rapporto rispetto agli organismi formati per il suddetto esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali.

La collegialità degli atti del corpo episcopale è legata al fatto che "la Chiesa universale non può essere concepita come la somma delle Chiese particolari né come una federazione di Chiese particolari". (53) "Essa non è il risultato della loro comunione, ma, nel suo essenziale mistero, è una realtà ontologicamente e temporalmente previa ad ogni singola Chiesa particolare". (54) Parimenti il Collegio episcopale non è da intendersi come la somma dei Vescovi preposti alle Chiese particolari, né il risultato della loro comunione, ma, in quanto elemento essenziale della Chiesa universale, è una realtà previa all'ufficio di capitalità sulla Chiesa particolare. (55) Infatti la potestà del Collegio episcopale su tutta la Chiesa non viene costituita dalla somma delle potestà dei singoli Vescovi sulle loro Chiese particolari; essa è una realtà anteriore a cui partecipano i singoli Vescovi, i quali non possono agire su tutta la Chiesa se non collegialmente. Solo il Romano Pontefice, capo del Collegio, può esercitare singolarmente la suprema potestà sulla Chiesa. In altre parole, "la collegialità episcopale in senso proprio o stretto appartiene soltanto all'intero Collegio episcopale, il quale come soggetto teologico è indivisibile". (56) E ciò per volontà espressa del Signore. (57) La potestà, però, non va intesa come dominio, ma le è essenziale la dimensione di servizio, perché deriva da Cristo, il Buon Pastore che offre la vita per le pecore. (58)

13. I raggruppamenti di Chiese particolari hanno un rapporto con le Chiese che li compongono corrispondente al fatto che essi si fondano su legami di comuni tradizioni di vita cristiana e di radicazione della Chiesa in comunità umane unite da vincoli di lingua, di cultura e di storia. Tale rapporto è ben diverso dal rapporto di mutua interiorità della Chiesa universale con le Chiese particolari.

Parimenti, gli organismi formati dai Vescovi di un territorio (nazione, regione, ecc.) e i Vescovi che li compongono hanno un rapporto che, pur presentando una certa somiglianza, è invero ben diverso da quello tra il Collegio episcopale e i singoli Vescovi. L'efficacia vincolante degli atti del ministero episcopale esercitato congiuntamente in seno alle Conferenze episcopali e in comunione con la Sede Apostolica deriva dal fatto che questa ha costituito tali organismi ed ha loro affidato, sulla base della sacra potestà dei singoli Vescovi, precise competenze.

L'esercizio congiunto di alcuni atti del ministero episcopale serve a realizzare quella sollecitudine di ogni Vescovo per tutta la Chiesa che si esprime significativamente nel fraterno aiuto alle altre Chiese particolari, specialmente alle piú vicine e piú povere, (59) e che si traduce altresí nell'unione di sforzi e di intenti con gli altri Vescovi della stessa zona geografica, per incrementare il bene comune e delle singole Chiese. (60)

 

 

 

III

LE CONFERENZE EPISCOPALI

 

14. Le Conferenze Episcopali costituiscono una forma concreta di applicazione dello spirito collegiale. Il Codice di Diritto Canonico ne dà una precisa descrizione, avendo come fonte le prescrizioni del Concilio Vaticano II: "La Conferenza Episcopale, organismo di per sé permanente, è l'assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio, per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo, a norma del diritto". (61)

15. La necessità, ai nostri tempi, della concordia di forze come frutto dello scambio di prudenza e di esperienza in seno alla Conferenza Episcopale è stata ben evidenziata dal Concilio, poiché "i Vescovi spesso difficilmente sono in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto il loro mandato, senza una cooperazione sempre piú stretta e concorde con gli altri Vescovi". (62) Non è possibile circoscrivere entro un elenco esauriente i temi che richiedono tale cooperazione, ma a nessuno sfugge che la promozione e la tutela della fede e dei costumi, la traduzione dei libri liturgici, la promozione e la formazione delle vocazioni sacerdotali, la messa a punto dei sussidi per la catechesi, la promozione e la tutela delle università cattoliche e di altre istituzioni educative, l'impegno ecumenico, i rapporti con le autorità civili, la difesa della vita umana, della pace, dei diritti umani, anche perché vengano tutelati dalla legislazione civile, la promozione della giustizia sociale, l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, ecc., sono temi che attualmente suggeriscono un'azione congiunta dei Vescovi.

16. Le Conferenze Episcopali di regola sono nazionali, comprendono cioè i Vescovi di una sola nazione, (63) perché i legami di cultura, di tradizioni e storia comune, nonché l'intreccio di rapporti sociali tra i cittadini di una stessa nazione richiedono una collaborazione tra i membri dell'episcopato di quel territorio molto piú assidua di quanto possano reclamarla le circostanze ecclesiali di un altro genere di territorio. Tuttavia la stessa normativa canonica apre la prospettiva per cui una conferenza Episcopale "può essere eretta per un territorio di ampiezza minore o maggiore, in modo che comprenda solamente i Vescovi di alcune Chiese particolari costituite in un determinato territorio oppure i Presuli di Chiese particolari esistenti in diverse nazioni". (64) Da ciò si deduce che ci possono essere Conferenze Episcopali anche ad altro livello territoriale, oppure a livello sopranazionale. Il giudizio sulle circostanze relative alle persone o alle cose che suggeriscono un'ampiezza maggiore o minore del territorio di una Conferenza, è riservato alla Sede Apostolica. Infatti, "spetta unicamente alla suprema autorità della Chiesa, sentiti i Vescovi interessati, erigere, sopprimere o modificare le Conferenze Episcopali". (65)

17. Poiché la finalità delle Conferenze dei Vescovi è provvedere al bene comune delle Chiese particolari di un territorio attraverso la collaborazione dei sacri Pastori alla cui cura esse sono affidate, ogni singola Conferenza deve comprendere tutti i Vescovi diocesani del territorio e quelli che nel diritto sono loro equiparati, nonché i Vescovi coadiutori, i Vescovi ausiliari e gli altri Vescovi titolari che esercitano in quel territorio uno speciale incarico affidato dalla Sede Apostolica o dalla stessa Conferenza Episcopale. (66) Nelle riunioni plenarie della Conferenza Episcopale ai Vescovi diocesani e a quelli che nel diritto sono loro equiparati, nonché ai Vescovi coadiutori, compete il voto deliberativo; e ciò per il diritto stesso, non potendo prevedere altrimenti gli statuti della Conferenza. (67) Il Presidente e il Vice Presidente della Conferenza Episcopale devono essere scelti soltanto tra i membri che sono Vescovi diocesani. (68) Per quanto concerne i Vescovi ausiliari e gli altri Vescovi titolari membri della Conferenza Episcopale, resta alla determinazione degli statuti della Conferenza che il loro voto sia deliberativo o consultivo. (69) A questo riguardo si dovrà tener conto della proporzione tra Vescovi diocesani e Vescovi ausiliari e altri Vescovi titolari, perché una eventuale maggioranza di questi non condizioni il governo pastorale dei Vescovi diocesani. Si ritiene opportuno però che gli statuti delle Conferenze Episcopali prevedano la presenza dei Vescovi emeriti con voto consultivo. Si abbia particolare cura di farli partecipare a talune Commissioni di studio, quando si trattano temi nei quali un Vescovo emerito sia particolarmente competente. Attesa la natura della Conferenza Episcopale, la partecipazione del membro della Conferenza non è delegabile.

18. Ogni Conferenza Episcopale ha i propri statuti, che essa stessa elabora. Questi tuttavia devono ottenere la revisione (recognitio) della Sede Apostolica; "in essi, fra l'altro, vengano regolate le riunioni plenarie della Conferenza. Si provveda alla costituzione del consiglio permanente, della segreteria generale della Conferenza e anche di altri uffici e commissioni che, a giudizio della Conferenza, contribuiscano piú efficacemente al conseguimento delle sue finalità". (70) Tali finalità esigono, comunque, di evitare la burocratizzazione degli uffici e delle commissioni operanti tra le riunioni plenarie. Si deve tener conto del fatto essenziale che le Conferenze Episcopali con le loro commissioni e uffici esistono per aiutare i Vescovi e non per sostituirsi a essi.

19. L'autorità della Conferenza Episcopale e il suo campo di azione vengono a trovarsi in stretto rapporto con l'autorità e l'azione del Vescovo diocesano e dei Presuli a lui equiparati. I Vescovi "presiedono in luogo di Dio al gregge, di cui sono Pastori, quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo (...). Per divina istituzione sono succeduti al posto degli Apostoli, quali Pastori della Chiesa", (71) e "reggono le Chiese particolari a loro affidate, come vicari e delegati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà (...). Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata". (72) Il suo esercizio è regolato dalla suprema autorità della Chiesa, e questo come necessaria conseguenza del rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare, poiché questa non esiste se non come porzione del Popolo di Dio "nella quale opera ed è realmente presente l'unica Chiesa cattolica". (73) Infatti, "il primato del Vescovo di Roma ed il Collegio episcopale sono elementi propri della Chiesa universale non derivati dalla particolarità delle Chiese, ma tuttavia interiori ad ogni Chiesa particolare". (74) Come parte di siffatta regolamentazione, l'esercizio della sacra potestà del Vescovo può essere circoscritto, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli, (75) e questa previsione si trova esplicita nella norma del Codice di Diritto Canonico ove si legge: "Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica". (76)

20. Nella Conferenza Episcopale i Vescovi esercitano congiuntamente il ministero episcopale in favore dei fedeli del territorio della Conferenza; ma perché tale esercizio sia legittimo e obbligante per i singoli Vescovi, occorre l'intervento della suprema autorità della Chiesa che mediante la legge universale o speciali mandati affida determinate questioni alla delibera della Conferenza Episcopale. I Vescovi non possono autonomamente, né singolarmente né riuniti in Conferenza, limitare la loro sacra potestà in favore della Conferenza Episcopale, e meno ancora di una sua parte, sia essa il consiglio permanente, o una commissione o lo stesso presidente. Questa logica è ben esplicita nella norma canonica sull'esercizio della potestà legislativa dei Vescovi riuniti in Conferenza Episcopale: "La Conferenza Episcopale può emanare decreti generali solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisca un mandato speciale della Sede Apostolica, sia motu proprio, sia su richiesta della Conferenza stessa". (77) In altri casi "rimane intatta la competenza di ogni singolo Vescovo diocesano e la Conferenza Episcopale o il suo presidente non possono agire validamente in nome di tutti i Vescovi, a meno che tutti e singoli i Vescovi non abbiano dato il loro consenso". (78)

21. L'esercizio congiunto del ministero episcopale concerne pure la funzione dottrinale. Il Codice di Diritto Canonico stabilisce la norma fondamentale al riguardo: "I Vescovi, che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari, anche se non godono dell'infallibilità nell'insegnamento, sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a tale magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo". (79) Oltre a questa norma generale lo stesso Codice stabilisce, piú in concreto, alcune competenze dottrinali delle Conferenze dei Vescovi, come sono il "curare che vengano pubblicati catechismi per il proprio territorio, previa approvazione della Sede Apostolica", (80) e l'approvazione delle edizioni dei libri delle sacre Scritture e delle loro versioni. (81)

La voce concorde dei Vescovi di un determinato territorio, quando, in comunione col Romano Pontefice, proclamano congiuntamente la verità cattolica in materia di fede e di morale, può giungere al loro popolo con maggiore efficacia e rendere piú agevole l'adesione dei loro fedeli col religioso ossequio dello spirito a tale magistero. Esercitando fedelmente la loro funzione dottrinale, i Vescovi servono la parola di Dio, alla quale è sottomesso il loro insegnamento, la ascoltano piamente, santamente la custodiscono e fedelmente la espongono in modo che i loro fedeli la ricevano nel miglior modo possibile. (82) E poiché la dottrina della fede è un bene comune di tutta la Chiesa e vincolo della sua comunione, i Vescovi, riuniti nella Conferenza Episcopale, curano soprattutto di seguire il magistero della Chiesa universale e di farlo opportunamente giungere al popolo loro affidato.

22. Nell'affrontare nuove questioni e nel far sí che il messaggio di Cristo illumini e guidi la coscienza degli uomini per dare soluzione ai nuovi problemi che sorgono coi mutamenti sociali, i Vescovi riuniti nella Conferenza Episcopale svolgono congiuntamente questa loro funzione dottrinale ben consapevoli dei limiti dei loro pronunciamenti, che non hanno le caratteristiche di un magistero universale, pur essendo ufficiale e autentico e in comunione con la Sede Apostolica. Evitino, perciò, con cura di intralciare l'opera dottrinale dei Vescovi di altri territori tenuto conto della risonanza in piú vaste aree, perfino in tutto il mondo, che i mezzi di comunicazione sociale fanno avere agli avvenimenti di una determinata regione. Presupposto che il magistero autentico dei Vescovi, quello cioè che realizzano rivestiti dell'autorità di Cristo, deve essere sempre nella comunione con il Capo del collegio e con i membri, (83) se le dichiarazioni dottrinali delle Conferenze Episcopali sono approvate all'unanimità, indubbiamente possono essere pubblicate a nome delle Conferenze stesse, e i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo a quel magistero autentico dei propri Vescovi. Se però viene a mancare tale unanimità, la sola maggioranza dei Vescovi di una Conferenza non può pubblicare l'eventuale dichiarazione come magistero autentico della medesima a cui debbano aderire tutti i fedeli del territorio, a meno che non ottengano la revisione (recognitio) della Sede Apostolica, che non la darà se tale maggioranza non è qualificata. L'intervento della Sede Apostolica si configura come analogo a quello richiesto dal diritto perché la Conferenza Episcopale possa emanare decreti generali. (84) La revisione (recognitio) della Santa Sede serve inoltre a garantire che, nell'affrontare le nuove questioni che pongono le accelerate mutazioni sociali e culturali caratteristiche della storia attuale, la risposta dottrinale favorisca la comunione e non pregiudichi, bensí prepari, eventuali interventi del magistero universale.

23. La natura stessa della funzione dottrinale dei Vescovi richiede che, se la esercitano congiuntamente riuniti nella Conferenza Episcopale, ciò avvenga nella riunione plenaria. Organismi piú ridotti - il consiglio permanente, una commissione o altri uffici - non hanno l'autorità di porre atti di magistero autentico né a nome proprio né a nome della Conferenza neppure per incarico di questa.

24. Molti sono attualmente i compiti delle Conferenze Episcopali per il bene della Chiesa. Esse sono chiamate a favorire, in un crescente servizio, "la responsabilità inalienabile di ciascun Vescovo nei confronti della Chiesa universale e della sua Chiesa particolare" (85) e, naturalmente, a non ostacolarla sostituendosi indebitamente a lui, dove la norma canonica non prevede una limitazione della sua potestà episcopale in favore della Conferenza Episcopale, oppure agendo da filtro o intralcio rispetto ai rapporti immediati dei singoli Vescovi con la Sede Apostolica.

I chiarimenti fin qui espressi, assieme all'integrazione normativa come di seguito, corrispondono agli auspici dell'Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1985 e mirano a illuminare e a rendere ancora piú efficace l'azione delle Conferenze Episcopali, le quali sapranno rivedere opportunamente i loro statuti, perché siano coerenti con questi chiarimenti e norme, secondo i suddetti auspici.

 

 

 

IV

NORME COMPLEMENTARI SULLE CONFERENZE DEI VESCOVI

 

Art. 1. - Perché le dichiarazioni dottrinali della Conferenza dei Vescovi in riferimento al n. 22 della presente Lettera costituiscano un magistero autentico e possano essere pubblicate a nome della Conferenza stessa, è necessario che siano approvate all'unanimità dai membri Vescovi oppure che, approvate nella riunione plenaria almeno dai due terzi dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, ottengano la revisione (recognitio) della Sede Apostolica.

Art. 2. - Nessun organismo della Conferenza Episcopale, tranne la riunione plenaria, ha il potere di porre atti di magistero autentico. Né la Conferenza Episcopale può concedere tale potere alle Commissioni o ad altri organismi costituiti al suo interno.

Art. 3. - Per altri tipi di intervento diversi da quelli di cui all'articolo 2, la Commissione dottrinale della Conferenza dei Vescovi deve essere autorizzata esplicitamente dal Consiglio Permanente della Conferenza.

Art. 4. - Le Conferenze Episcopali devono rivedere i loro statuti perché siano coerenti con i chiarimenti e le norme del presente documento oltre ché con il Codice di Diritto Canonico, ed inviarli successivamente alla Sede Apostolica per la revisione (recognitio), a norma del can. 451 del C.I.C.

Affinché l'azione delle Conferenze Episcopali sia sempre piú ricca di frutti di bene, imparto cordialmente la mia Benedizione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 21 di maggio, solennità dell'Ascensione del Signore, dell'anno 1998, ventesimo di Pontificato.

Giovanni Paolo II

 

 

 

 

 

 

 

Note

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(1) Le Chiese orientali patriarcali e arcivescovili maggiori sono governate dai rispettivi Sinodi dei Vescovi, dotati di potere legislativo, giudiziario e, in certi casi, anche amministrativo (cfr. C.C.E.O. cann. 110 e 152): di questi non tratta il presente documento. Sotto questo aspetto, infatti, non si può stabilire un'analogia tra tali Sinodi e le Conferenze dei Vescovi. Esso invece tocca le Assemblee costituite nelle regioni in cui vi sono piú Chiese sui iuris e regolate dal C.C.E.O., can. 322 e dai relativi Statuti approvati dalla Sede Apostolica (cfr. C.C.E.O., can. 322 § 4; Cost. ap. Pastor Bonus, art. 58, 1, nella misura in cui queste si avvicinano alle Conferenze dei Vescovi (cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Decr. Christus Dominus, 38).

(2) Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 19. Cfr. Mt 10, 1-4; 16, 18; Mc 3, 13-19; Lc 6, 13; Gv 21, 15-17.

(3) Cfr. Mt 26, 14; Mc 14, 10.20.43; Lc 22, 3.47; Gv 6, 72; 20, 24.

(4) Cfr. Mt 10.5-7; Lc 9, 1-2.

(5) Cfr. Mc 6, 7.

(6) Cfr. Gv 17, 11.18.20-21.

(7) Cfr. Gv 21, 15-17.

(8) Cfr. Gv 20, 21; Mt 28, 18-20.

(9) At 2, 14.

(10) Cfr. At 2, 42.

(11) Cfr. At 6, 1-6.

(12) Cfr. Gal 2, 1-2.7-9.

(13) At 15, 2.

(14) At 15, 28.

(15) Cfr. Mt 28, 18-20.

(16) CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 20.

(17) Cfr. At 1, 8; 2, 4; Gv 20, 22-23.

(18) Cfr. 1Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6-7.

(19) CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 21.

(20) Ibid., 22.

(21) Cfr. ibid., 23.

(22) Ibid., 18; cfr. ibid., 22-23; Nota esplicativa previa, 2; CONC. ECUM. VAT. I, Cost. dogm. Pastor aeternus, Prologus: DS 3051.

(23) Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23.

(24) Su alcuni concili del secolo II, cfr. Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica, V, 16, 10; 23, 2-4; 24, 8: SC 41, pp. 49, 66-67, 69. Tertulliano, agli inizi del secolo III, elogia l'uso presso i Greci di celebrare dei concili (cfr. De ieiunio, 13, 6: CCL 2, 1272). Dall'epistolario di s. Cipriano di Cartagine abbiamo notizia di diversi concili africani e romani a partire dal secondo o terzo decennio del secolo III (cfr. Epist. 55, 6; 57; 59, 13, 1; 61; 64; 67; 68, 2, 1; 70; 71, 4, 1; 72; 73, 1-3: Bayard [ed.], Les Belles Lettres, Paris 1961, II, pp. 134-135; 154-159; 180; 194-196; 213-216; 227-234; 235; 252-256; 259; 259-262; 262-264). Sui concili dei Vescovi nei secoli II e III, cfr. K. J. HEFELE, Histoire des Conciles, I, Adrien le Clere, Paris 1869, pp. 77-125.

(25) Cfr. C.I.C. (1917), can. 283.

(26) Cfr. ibid., can. 292.

(27) Cfr. cann. 439-446.

(28) SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, Instructio "Alcuni Arcivescovi", De collationibus quolibet anno ab Italis Episcopis in variis quae designantur Regionibus habendis (24 agosto 1889): Leonis XIII Acta, IX (1890), 184.

(29) CONC. ECUM. VAT. II, Decr. Christus Dominus, 37; cfr. Cost. dogm. Lumen gentium, 23.

(30) Cfr. PAOLO VI, Motu proprio Ecclesiae Sanctae (6 agosto 1966), I. Normae ad exsequenda Decreta SS. Concilii Vaticani II "Christus Dominus" et "Presbyterorum Ordinis", 41: AAS 58 (1966), 773-774.

(31) CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio Ecclesiae imago de Pastorali Ministerio Episcoporum (22 febbraio 1973), 210: Euch. Vat. 4, 2310-2311.

(32) Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Decr. Christus Dominus, 38, 5.

(33) Cfr. C.I.C. can. 459, § 1. È stata di fatto favorita tale collaborazione mediante le Reuniones Internacionales de Conferencias Episcopales, Consejo Episcopal Latinoamericano (C.E.L.AM.), Consilium Conferentiarum Episcopalium Europae Secretariado Episcopal de América Central y Panamá (S.E.D.A.C.), Commissio Episcopatuum Communitatis Europaeae (COM.E.C.E.), Association des Conférences Episcopales de l'Afrique Centrale (A.C.E.A.C.), Association des Conférences Episcopales de la Region de l'Afrique Centrale (A.C.E.R.A.C.), Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (S.E.C.A.M.), Inter-Regional Meeting of Bishops of Southern Africa (I.M.B.S.A.), la Southern African Catholic Bishops' Conference (S.A.C.B.C.), Conférences Episcopales de l'Afrique de l'Ouest Francophone (C.E.R.A.O.), la Association of the Episcopal Conferences of Anglophone West Africa (A.E.C.A.W.A.), la Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa (A.M.E.C.E.A.), Federation of Asian Bishops' Conferences (F.A.B.C.), Federation of Catholics Bishops' Conferences of Oceania (F.C.B.C.O.) (cfr. Annuario Pontificio per l'anno 1998, Città del Vaticano 1998, pp. 1112-1115). Tuttavia, queste istituzioni non sono propriamente Conferenze Episcopali.

(34) GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Curia Romana (28 giugno 1986), 7 c: AAS 79 (1987), 197.

(35) Relazione finale, II, C), 5: L'Osservatore Romano, 10 dicembre 1985, p. 7.

(36) Cfr. ibid., II, C), 8, b).

(37) CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 9.

(38) Cfr. CONC. ECUM. VAT. I, Cost. dogm. Pastor aeternus, Prologus: DS 3051.

(39) Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. Communionis notio (28 maggio 1992), 12: AAS 85 (1993), 845-846.

(40) CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 20.

(41) Ibid., 26.

(42) Ibid., nota esplicativa previa, 2.

(43) Ibid., 22.

(44) Ibid.

(45) Cfr. ibid., 22; Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, vol. III, pars VIII, Typis Poliglottis Vaticanis 1976, p. 77, 102.

(46) Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. Communionis notio (28 maggio 1992), 13: AAS 85 (1993), 846.

(47) Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23.

(48) Ibid.

(49) Ibid., 25.

(50) Ibid., 26.

(51) Cfr. ibid., 23.

(52) SINODO DEI VESCOVI [del 1985], Relazione finale, II, C), 4: L'Osservatore Romano, 10 dicembre 1985, p. 7.

(53) GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai Vescovi degli Stati Uniti d'America (16 settembre 1987), 3: Insegnamenti, X, 3 (1987), 555.

(54) CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. Communionis notio (28 maggio 1992), 9: AAS 85 (1993), 843.

(55) Tra l'altro, come a tutti è evidente, vi sono molti Vescovi che, pur esercitando compiti propriamente episcopali, non sono a capo di una Chiesa particolare.

(56) GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Curia Romana (20 dicembre 1990), 6: AAS 83 (1991), 744.

(57) Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22.

(58) Cfr. Gv 10, 11.

(59) Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23; Decr. Christus Dominus, 6.

(60) Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Decr. Christus Dominus, 36.

(61) C.I.C. can. 447; cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Decr. Christus Dominus, 38, 1.

(62) CONC. ECUM. VAT. II, Decr. Christus Dominus, 37.

(63) Cfr. C.I.C. can. 448, § 1.

(64) Ibid., can. 448, § 2.

(65) Ibid., can. 449, § 1.

(66) Cfr. ibid., can. 450, § 1.

(67) Cfr. ibid., can. 454, § 1.

(68) Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, Responsum ad propositum dubium, Utrum Episcopus Auxiliaris (23 Maii 1988): AAS 81 (1989), 388.

(69) Cfr. C.I.C. can. 454, § 2.

(70) Ibid., can. 451.

(71) CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 20.

(72) Ibid., 27.

(73) CONC. ECUM. VAT. II, Decr. Christus Dominus, 11; C.I.C. can. 368.

(74) CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. Communionis notio (28 magg. 1992), 13: AAS 85 (1993), 846.

(75) Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 27.

(76) C.I.C. can. 381, § 1.

(77) Ibid., can. 455, § 1. Con l'espressione "decreti generali" si intendono anche i decreti esecutori di cui ai cann. 31-33 del C.I.C.; cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, Responsum ad propositum dubium, Utrum sub locutione (14 Maii 1985): AAS 77 (1985), 771.

(78) C.I.C. can. 455, § 4.

(79) Ibid., can. 753.

(80) Ibid., can. 775, § 2.

(81) Cfr. ibid., can. 825.

(82) Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 10.

(83) Cfr. ibid., Cost. dogm. Lumen gentium, 25; C.I.C. can. 753.

(84) Cfr. C.I.C. can. 455.

(85) SINODO DEI VESCOVI [del 1985], Relazione finale, II, C), 5: L'Osservatore Romano, 10 dicembre 1985, p. 7.

 

 

 

 

 

 

 

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