(La numerazione progressiva a margine senza formattazione è riportata dalla serie degli EV)
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La Chiesa si è sempre studiata di inculcare la inumazione dei cadaveri, sia circondando tale atto con riti destinati a metterne in risalto il significato simbolico e religioso, sia comminando pene canoniche contro coloro che agissero contro una cosí salutare prassi; e ciò specialmente quando l'opposizione nasceva da animo avverso ai costumi cristiani ed alle tradizioni ecclesiastiche, fomentata dallo spirito settario di chi si proponeva di sostituire alla inumazione la cremazione in segno di violenta negazione dei dogmi cristiani e specificatamente della risurrezione dei morti e della immortalità dell'anima. Tale proposito era evidentemente un fatto soggettivo, sorto nell'animo dei fautori della cremazione e non oggettivamente inseparabile dalla cremazione stessa; di fatto l'abbruciamento del cadavere, come non tocca l'anima, e non impedisce all'onnipotenza divina di ricostruire il corpo, cosí non contiene, in sé e per sé, l'oggettiva negazione di quei dogmi.
Non si tratta, quindi, di cosa intrinsecamente cattiva o di per sé contraria alla religione cristiana. E ciò fu sempre sentito dalla Chiesa, come risulta dal fatto che, in date circostanze, e cioè quando risultava che la cremazione del cadavere era chiesta con animo onesto e per gravi cause, specialmente di ordine pubblico, essa soleva permettere la cremazione. Tale migliorato mutamento di animo, congiunto al piú frequente ripetersi di circostanze che ostacolano la inumazione, spiega come in questi ultimi tempi siano state dirette alla Santa Sede insistenti preghiere perché sia mitigata la disciplina ecclesiastica relativa alla cremazione, oggi spesso richiesta, non certo per odio contro la Chiesa o contro le usanze cristiane, ma solo per ragioni igieniche, economiche o di altro genere, di ordine pubblico o privato.
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La santa madre Chiesa, attenta direttamente al bene spirituale dei fedeli, ma non ignara delle altre necessità, decide di ascoltare benignamente queste richieste, stabilendo quanto segue:
1. Deve essere usata ogni cura perché sia fedelmente mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli; perciò gli ordinari con opportune istruzioni ed ammonimenti cureranno che il popolo cristiano rifugga dalla cremazione dei cadaveri, e non receda, se non in casi di vera necessità, dall'uso della inumazione, che la Chiesa sempre ritenne e adornò di solenni riti.
2. Tuttavia, per non accrescere le difficoltà di ogni sorta e per non moltiplicare i casi di dispensa dalle leggi vigenti, è sembrato conveniente apportare qualche mitigazione alle disposizioni del diritto canonico, cosí che quanto è stabilito nel can. 1203, pp. 2 (vietata esecuzione del mandato di cremazione) e nel can. 1240, pp. 1, n. 5 (diniego di sepoltura ecclesiastica a chi ha chiesto la cremazione) non sia piú da osservarsi in tutti i casi ma solo quando consti che la cremazione sia voluta come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa.
3. Ne segue che a chi abbia chiesto la cremazione del proprio cadavere non dovranno essere negati, per questo motivo, i sacramenti ed i pubblici suffragi, a meno che consti avere egli fatto tale richiesta per i motivi sopra indicati, ostili alla vita cristiana.
4. Per non indebolire l'attaccamento del popolo cristiano alla tradizione ecclesiastica e per mostrare l'avversione della Chiesa alla cremazione, i riti della sepoltura ecclesiastica ed i susseguenti suffragi non si celebreranno mai nel luogo ove avviene la cremazione e neppure vi si accompagnerà il cadavere.
Gli em.mi padri preposti alla difesa della fede e dei costumi hanno riveduto questa Istruzione l'8 maggio 1963; e il Papa Paolo VI si è degnato di approvarla nell'udienza concessa all'em.mo segretario del Sant'Offizio il 5 luglio dello stesso anno.
Sebastiano Masala, Notaro
EV 2
N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.