«DECRETUM MAGISTRI GRATIANI»
«SEU CONCORDIA DISCORDANTIUM CANONUM»
Autore, data e luogo della composizione dell'opera
L'autore del Decretum noto come Graziano nacque alla fine del secolo XI in Umbria. Alcuni autori ritengono fosse originario di Chiusi (Siena) o di Ficulle (Terni). Le notizie circa la sua vita sono scarse, si suppone che abbia insegnato a Bologna dal 1130 al 1140 circa presso il convento dei santi Felice e Nabore. Intorno al 1159 Ruffino parla di Graziano come di persona già scomparsa. Era un monaco, non un eremita, non risulta tuttavia - come alcuni autori sostengono - che fosse Camaldolese, infatti, il suo monastero solo in seguito passò all'Ordine Camaldolese. All'epoca di Graziano apparteneva ancora ai benedettini, perciò Graziano era probabilmente un benedettino. Il Decretum venne presto accolto come la piú completa raccolta di leggi compilata a quel tempo, includendo materiale compreso dai canoni apostolici fino a quelli emanati da papa Innocenzo II (1130-1143) e dal secondo concilio lateranense (1139). Esso racoglie circa 4000 testi, che nell'edizione classica di Æ. Friedberg (1879) occupano 1424 colonne. È il primo libro del Corpus iuris canonici, ossia della raccolta fondamentale del diritto nella Chiesa cattolica fino al 1917, anno della promulgazione del Codice Piano-benedettino.
Metodo e struttura
Il Decretum in origine era intitolato Concordia discordantium canonum. In questo modo Graziano delineò l'intento della sua collezione che si prefiggeva di superare le numerose incoerenze dell'ordinamento canonico dell'epoca. L'opera è insieme una collezione e un trattato, perciò i contemporanei cominciarono a chiamarla Decreta e quindi Decretum, benché tale non fosse nelle intenzioni dell'Autore.
Sono diverse le opinioni circa la data della sua composizione. Secondo alcuni si tratta di un'opera piú antica. Se ne trovano infatti delle tracce nei testi del Concilio Lateranense II celebrato nel 1139, ragion per cui la Collezione non potrebbe essere stata composta intorno all'anno 1140. Secondo altri autori (come Garcia y Garcia) essa sarebbe invece posteriore al 1150. L'edizione critica accettata è quella di Æ. Friedberg, edita a Lipsia nel 1879 benché essa non vada esente da appunti critici.
Quanto alla struttura l'opera è cosí suddivisa:
- Prima parte: contiene 101 distinzioni, opera di Paucapalea, (commentate mediante le auctoritates) dove vengono riportate fontes (autori) e dicta (esegesi proposte da Graziano, spesso sono degli introductoria (pr.; dictum post, vengono aggiunti ai vari testi) Le distinzioni contengono dei canones (ad opera dei discepoli di Graziano, es. Paucapalea): a) dall'1 al 20 di teoria generale del diritto; b) dal 21 al 24 sulle nozioni inerenti la gerarchia ecclesiastica; c) dal 25 fino all'ultimo sulle ordinazioni, deposizioni, elezioni ed altre questioni connesse con l'ordine sacro.
- Seconda parte: contiene 36 causae (cause giudiziarie, cioè diversi trattati ordinati in forma di causa). A loro volta le cause si suddividono in: causa; quaestio; e caput. Le questioni trattatevi possono anche essere di ordine teorico:
- la 1a: simonia;
- dalla 2a alla 7a: questioni processuali;
- dall'8a all'11a: la potestà dei vescovi;
- dalla 12a alla 14a: i beni temporali della Chiesa;
- dalla 15a alla 20a: il diritto dei religiosi;
- dalla 21a alla 24a: l'eresia ed i diritti di guerra;
- dalla 27a alla 36a: diritto matrimoniale concentrato in gruppi di questioni.
- il can. 33 (Distinctio 3a, de Poenitentia) appare anomalo: la quest. III tratta della penitenza ed è suddivisa in 7 distinzioni.
- Terza parte: sembra sia stata aggiunta in seguito, poco dopo, e non contiene dicta di Graziano ma solo una collana di fonti.
Schema della struttura
Pars I: 101 distinctiones
D. 1-20: de notione et fontibus iuris
D. 21-24: notiones de hierarchia
D. 25.: tractatus de ordinatione, depositione, electione, etc... in ordinibus sacris.
Pars II: 36 causae
C. 1: de simonia
C. 2-7: de processus
C. 8-11: de potestate episcoporum
C. 12-14: de bonis temporalibus
C. 16-20: ius monachorum
C. 23-24: de haereticis et iure belli
C. 27-36: de matrimonio, sed:
...in prima redatione nondum receptae...
C. 33 quest. 3: de poenitentia (7 distinctiones).
Pars III: 5 distinctiones (desunt dicta)
De consecratione (sacramenta, reliquia, etc...).
La questione delle paleae
Nel testo del Decretum ci sono diverse auctoritates che non vengono riportate nella loro nella forma originale, esse vennero denominate paleae. Si tratta di brani di fonti aggiunte al testo ancora nel sec. XII che contengono spesso frammenti di diritto romano. Piú paleae appaiono in un testo piú esso è recente. La ricerca delle paleae è un campo interessante nella scienza del decreto. La parola palea non ha niente a che fare con Paucapalea, in realtà si tratta di un gioco di parole degli studenti dell'epoca (Gratiano ut granum, Paucapalea ut pulam).
Valore giuridico ed influsso del Decretum
Il Decretum si configura come collezione privata, non autentica, essa infatti non venne mai approvata, neppure - come asseriscono alcuni autori - dal b. papa Eugenio III. All'epoca, infatti, nessuno avrebbe ritenuto che una collana canonica necessitasse di una approvazione formale. Nell'anno 1582 su mandato pontificio fu preparata, da parte dei Correctores Romani, una revisione chiamata appunto romana. Da notare tuttavia che il valore giuridico di un testo collecto resta comunque legato al valore che ogni singola parte aveva prima di entrare a far parte della Collezione. I testi della versione romana avevano piuttosto un valore interpretativo; ognuno di essi era preceduto da un summarium (che non aveva alcuna forza di norma giuridica). Nei tribunali la forma edita nel 1582 a Roma fu resa obbligatoria. È certo che dopo il Decretum Gratiani la scienza canonistica mutò radicalmente fornendo al Pontificato uno strumento giuridico di grande valore che ne qualificò l'azione pastorale e politica favorendone il prestigio e l'indiscussa autorità.
Modus citandi
All'epoca di Graziano si usava citare un testo a partire dall'incipit. Fu Paucapalea ad introdurre le distinctiones. Si hanno perciò tre sistemi di citazione: 1) Modus Antiquus, 2) More CIC 1917, 3) Hodie.
Esempio:
Modus antiquus | More CIC 1917 | Hodie |
-------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
di. xxj Cleros | C.1, D. XXI | D.21 C.1 |
di. lv. § Hor autem | = | D.55 c.12 Gr.p. vel |
D.55 DG. p. c. 12 | ||
di. lxxx. § Loca vero | = | D.80 pv. |
-------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
xxiij q.v. Dicat aliquis | c.25,C. XXIII q. 5. | C.23 q.5. c.25 |
di. vij de pen., Qui eg. | c.3,D.VIII, de | D.7 c.3 de pen. |
di. v. de cons., Discip. | c.26,D.V, de cons. | D.5 c.26 de cons. |
Excursus: Le citazioni del Corpus Iuris canonici
Nella citazione occorre considerare ogni singolo libro tenendo presente che il moderno modus citandi predilige l'uso dei soli numeri arabi e del criterio a maiore ad minus (es.: libro - titolo - capitolo).
Seguono alcune abbreviazioni esplicative: a.[ante], antepe. [antepenultimo], circa med. [verso la metà], d. [dictum vel decretum], i. fi. [in fine], in pr. [in principio], init. [initio], penlt. / pe. / pen.[penultimo], ult./ fin. [ultimo capitolo o fine del testo], ut / arg. [argumentum - per introdurre le citazioni].
Anticamente la posizione della citazione era anche indicata nel modo seguente: e. / ea., ead. [eadem distinctione, causa, quaestione], î. / J (sormontato da un ^). [infra], s. / S. (sormontati da un ^) [supra].
-- Decretum Gratiani: suddiviso in 3 parti:
- Ministeria (citazione: numero del canone, numero della distinzione (possiede 101 distinzioni): c. 1, D. 8). Modo antico: numero del canone, numero della distinzione: c. 12. D. XXIII.
- Negotia (36 cause, suddivisione in questioni e canoni (la terza questione ha 33 cause, il trattato sulla penitenza ha sette distinzioni), (citazione: numero della causa, numero della questione, numero del canone: C. 23, q. 5, c. 25; per il "Tractatus de poenitentia" si indicano: il numero della distinzione seguito dall'indicazione "de poen." [poenitentia] e il numero del canone,: D. 7 de poenit., c. 3). Modo antico: numero del canone, numero della causa, numero della questione: c. 25. C. XXXIII. q. 5. Per il "Tractatus de poenitentia" si indicavano il numero del canone, il numero della distinzione, seguiti dall'indicazione "de poenitentia": c. 1. D. VI. de poenit..
- Sacramenta (il trattato sulla consacrazione ha cinque distinzioni: per la citazione si indicano il numero della distinzione seguito dall'indicazione "de cons." [consecratione] e il numero del canone: D. 5 de cons., c. 3). Modo antico: si indicano il numero di canone, il numero della distinzione, seguiti dall'indicazione "de cons.": c. 26. D. V. de cons.
-- Decretales Gregorii IX: (il Liber "Extra" ha la sigla "X") e comprende cinque libri: Iudex, Iudicium, Clerus, Connubia, Crimen (nella citazione si danno: sigla del Liber Extra ("X"), numero del libro, numero del titolo, numero del canone: X. 2, 28, 26). Modo antico: numero del canone, sigla del Liber Extra ("X"), numero del libro, numero del titolo: c. 26. X. II. 28.
-- Liber Sextus: diviso in cinque libri, suddivisi in titoli e capitoli (per la citazione: indicazione VIº [in Sexto], numero del libro, numero del titolo, numero del capitolo: VIº 3, 14, 4). Modo antico: numero del capitolo, numero del libro, numero del titolo, indicazione "in Sexto": c. 4. III. 14 in VIº.
- Appendix De Regulis iuris (88 regole): si pone l'indicazione "VIº", la sigla "R. J." e il numero di regola: VIº R. J., 61. Modo antico: numero di regola, la sigla "R. J." E l'indicazione "in Sexto": Reg. 61, R. J., in Sexto.
-- Clementinae (Constitutiones o Liber Septimus), suddiviso in cinque libri, suddivisi in titoli e capitoli. Per la citazione si pone: l'indicazione "Clem." [in Clementinis], numero del libro, numero del titolo, numero di capitolo: Clem. 3, 7, 1. Modo antico: numero di capitolo, numero del libro, numero del titolo, seguiti dall'indicazione "in Clementinis": c. 1. III. 7 in Clem.
-- Extravagantes Joannis XXII: (divise in 14 titoli, suddivisi in capitoli): per la citazione si indicano: abbreviazione "Extravag. Jo. XXII", numero del titolo, numero del capitolo (o capitolo unico): Extravag. Jo. XXII, 4, 1. Modo antico: numero del capitolo (o capitolo unico) seguito dal suo titoletto, numero del titolo, seguiti dall'indicazione "in Extravag. Joan. XXII": c. 1, de concessione praebendae tit. IV in Extravag. Joan. XXII.
-- Extravagantes communes: comprendono cinque libri, suddivisi in titoli e capitoli ("liber IV vacat"): per la citazione si indicano: abbreviazione "Extravag. Com.", numero del libro, numero del titolo, numero del capitolo: Extravag. Com. 1, 8, 1. Modo antico: numero del capitolo seguito dal suo titoletto, numero del libro, numero del titolo, seguiti dall'indicazione "in Extravag. com.": c. 1. de maioritate et oboed. I. 8. in Extravag. Com. Per il lavoro scientifico è raccomandata l'edizione di Friedberg.
Excursus: Citazioni del Corpus Iuris civilis
Le citazioni devono essere fatte secondo il metodo moderno. Le antiche citazioni del Corpus Iuris civilis erano le seguenti: ff (Digestum: attualmente si usa: D), C (Codex), Inst. o I (Institutiones), Nov. (Novellae). Dopo la sigla o l'abbreviazione si indicava la prima parola della legge (o incipit) e poi la rubrica relativa al titolo rispettivo. Spesso al posto dell'incipit si trova il numero rispettivo e talvolta entrambi. La citazione moderna si avvale solo della sigla, seguita dal numero del libro, titolo, legge o capitolo, paragrafo: D. 1, 2, 4, 1. Per il lavoro scientifico è raccomandata l'edizione di Krüger-Schöll.
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Gratien, bénédictine italien de la première moitié du XIIe siècle, réalisa jusque vers l'année 1139 (plus probablement vers l'année 1151) une collection systématique de canons ("Concordantia discordantium canonum", appelée plus tard "Decretum").
L'oeuvre comprend trois parties: la première et la dernière sont subdivisées en "distinctiones" et en "canones" (ou "capitula"), tandis que la seconde partie comprend des "causae" subdivisées à leur tour en "quaestiones" et en "canones" (ou "capitula"). Nous ne connaissons le "Decretum" que dans l'état oú les élèves de Gratien l'ont laissé.
La "quaestio" 3 de la "causa" 33, qui porte le titre "De poenitentia", ainsi que l'ensemble de la "tertia pars", intitulée "De consecratione", ne sont pas de Gratien. Partout dans l'oeuvre, on trouve des textes qui ont été ajoutés jusque vers 1160 par des élèves. Ces textes sont appelés "paleae" et se trouvent imprimés, dans l'édition de Friedberg, entre des crochets droits. - Faut-il rappeler que le "Decretum" consiste essentiellement en une vaste compilation de textes patristiques et médiévaux? - Les seuls passages rédigés par Gratien sont constitués par les commentaires de Gratien, appelés "dicta Gratiani" et identifiés chaque fois en tant que "Dictum ante" ou en tant que "Dictum post" selon qu'ils se trouvent avant ou après le "textus" proprement dit du canon.
Nous avons traité le "Decretum magistri Gratiani" comme un ensemble sans distinguer sous forme d'entrées séparées les parties du texte qui ne sont pas de Gratien. Les références correspondent aux pages et aux lignes de l'édition de Friedberg et fournissent en outre la division traditionnelle de l'oeuvre.
Etant donné que l'oeuvre se présente d'une manière assez complexe, on tirera profit des informations utiles que fournit, à cet égard, l'ouvrage publié par J. Berlioz et ses collaborateurs, "Identifier sources et citations", L'atelier du médiéviste, 1, Turnhout, 1994.
Ce n'est pas certain qu'il est mort à Bologne, encore dans cette ville un monument a été élevé à lui dans l'église de St. Petronius. Il est le fondateur vrai de la science de loi du canon.
Around the year 1139, Gratian, an Italian benedictine monk from the first half of the 12th century, produced a systematic collection of canons ("Concordantia discordantium canonum", later called "Decretum"). A common opinion places its completion in 1151. Recent research, however, points to 1140, or to a date nearer thereto than to 1151.
The work consists of three parts, the first and last of which are divided into "distinctiones" and "canones" (or "capitula"), whereas the second part contains "causae", divided into "quaestiones" and "canones" (or "capitula").
We know the "Decretum" in the state Gratian's students have left it to us. "Quaestio" 3 of "causa" 33 ("De poenitentia"), as well as the entire "tertia pars" ("De consecratione") are not by Gratian. Everywhere in this work texts are found which were added by his students until towards 1160. These texts are called "paleae" and are printed in Friedberg's edition between square brackets. - Is it necessary to remind the user that the "Decretum" essentially consists of a vast compilation of patristic and medieval material? - The only passages written by Gratian are his commentaries, called "Dicta Gratiani"; they are identified as "Dictum ante" or "Dictum post" with regard to their relative position before or after the actual "textus" of a canon.
We have treated the "Decretum magistri Gratiani" as a whole without distinguishing the passages which are not by Gratian as separate entries. The references correspond to the pages and lines of Friedberg's edition and furnish the traditional division of this work.
As this work appears of a rather complex structure, it may be useful to consult the information furnished within a book edited by J. Berlioz and his collaborators, "Identifier sources et citations", L'atelier du médiéviste, 1, Turnhout, 1994.
It is not certain that he died at Bologna, though in that city a monument was erected to him in the church of St. Petronius. He is the true founder of the science of canon law.
Breve bibliografia
Per quanto riguarda gli strumenti di lavoro sul Decretum si annoverano in particolare gli index verborum di F. Germovniz (edito nel 1978 e particolarmente utile ancorché non completo) e di G. Silaghi reperibili in Monumenta Germaniae Historicae, 5 voll., München, 1991. Quanto alla glossa del Decretum vedasi per es. il testo critico di R. Weigand, reperibile negli Studia Gratiana, vol. 25 e 26.
Per alcune integrazioni bibliografiche si ringrazia il prof. don Giuliano Brugnotto, diocesi di Treviso, docente di diritto canonico presso la Facoltà Teologica del Triveneto.
CLASSEN P., "Das Decretum Gratiani wurde nicht in Ferentino approbiert", in Bulletin of Medieval Canon Law, 8 (1978) 38-40.
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KUTTNER S., "The father of the science of canon law", in The Jurist, 1 (1941), 2-19.
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LANDAU P. "Neue Forschungen zu vorgratianischen Kanonessammlungen und den Quellen des gratianischen Dekrets" in Ius Commune, 11 (1984), 1-29.
LANDAU P. "Quellen und Bedeutung des gratianischen Dekrets", in Studia et Documenta Historiae et Iuris, 52 (1986), 218-235.
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LARRAINZAR C., El Decreto de Graciano del códice Fd (=Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale “Conventi soppressi” A. I. 402). In memoriam Rudolf Weigand, in Ius Ecclesiae, 10 (1998), 593-666.
LARRAINZAR C., La ricerca attuale sul "Decretum Gratiani", La cultura giuridico-canonica medioevale. Premesse per un dialogo ecumenico, a cura di E. De León - N. Álvarez de las Asturias, (=Pontificia Università della Santa Croce. Monografie giuridiche 22), Milano, Giuffrè, 2003, 45-88.
LARRAINZAR C., Le radici canoniche della cultura giuridica occidentale, in Jus Ecclesiae, 13 (2001), 23-46.
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MUNIER CH., Les sources patristiques du droit de l'église du VIIIe au XIIIe siècle, Mulhouse 1957.
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WINROTH A., The two recensions of Gratian's Decretum, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 83 (1997), 22-31.
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