La Congregazione per la Dottrina della Fede, per tutelare la natura e la validità del sacramento dell’ordine sacro, in virtú della speciale facoltà ad essa conferita dalla suprema autorità della Chiesa (cfr can. 30, Codice di Diritto Canonico), nella Sessione Ordinaria del 19 dicembre 2007, ha decretato: Fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che avrà attentato il conferimento dell’ordine sacro ad una donna, sia la donna che avrà attentato di ricevere il sacro ordine, incorre nella scomunica latae sententiae, riservata alla Sede Apostolica.
Se colui che avrà attentato il conferimento dell’ordine sacro ad una donna o se la donna che avrà attentato di ricevere l’ordine sacro, è un fedele soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione resta riservata alla Sede Apostolica (cfr can. 1423, Codice dei Canoni delle Chiese Orientali).
Il presente decreto entra immediatamente in vigore dal momento della sua pubblicazione su L’Osservatore Romano.
William cardinale Levada, Prefetto
Angelo Amato, S.D.B., Arcivescovo titolare di Sila, Segretario
Cfr. L’Osservatore Romano, 30 maggio 2008.
N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.