(La numerazione progressiva a margine senza formattazione è riportata dalla serie degli EV)
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Questa Sacra Congregazione ha diligentemente considerato non solo il problema della sterilizzazione terapeutica preventiva in se stesso, ma anche le opinioni suggerite da diverse persone in ordine a una soluzione, nonché i conflitti relativi alla richiesta di cooperare a tali interventi di sterilizzazione negli ospedali cattolici. La Congregazione ha deciso di rispondere a tali quesiti nel modo seguente:
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1. Ogni sterilizzazione che per se stessa, cioè per sua propria natura e condizione, ha per unico effetto immediato di rendere la facoltà generativa incapace di procreare, dev'essere considerata sterilizzazione diretta, nel senso in cui questo termine è inteso nelle dichiarazioni del magistero pontificio, specialmente di Pio XII. Perciò, nonostante ogni soggettiva buona intenzione di coloro i cui interventi sono ispirati alla cura o alla prevenzione di una malattia fisica o mentale prevista o temuta come risultato di una gravidanza, siffatta sterilizzazione rimane assolutamente proibita secondo la dottrina della Chiesa. E infatti la sterilizzazione della facoltà generativa è proibita per un motivo ancor piú grave che la sterilizzazione del singoli atti, poiché produce nella persona uno stato di sterilità quasi sempre irreversibile.
Né può essere invocata disposizione alcuna della pubblica autorità, che cercasse di imporre la sterilizzazione diretta come necessaria al bene comune, poiché siffatta sterilizzazione intacca la dignità e la inviolabilità della persona umana. Similmente non può essere neppure invocato in questo caso il principio di totalità, in virtú del quale vengono giustificati interventi sugli organi a motivo di un maggior bene della persona; la sterilità per se stessa intesa, infatti, non è orientata al bene integrale della persona rettamente inteso, "nell'osservanza del retto ordine delle cose e dei beni", dal momento che è contraria al bene morale della persona, che è il bene piú alto, privando di proposito la prevista e liberamente scelta attività sessuale di un elemento essenziale. Perciò l'articolo 20 del codice etico-sanitario promulgato nel 1971 dalla conferenza rispecchia fedelmente la dottrina che bisogna tenere e la cui osservanza bisogna richiedere.
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2. La Congregazione, mentre conferma questa dottrina tradizionale della Chiesa, non ignora il frutto del dissenso che esiste contro di essa da parte di parecchi teologi. La Congregazione, tuttavia, nega che si possa attribuire un significato dottrinale a questo fatto in quanto tale, quasi che esso costituisca un "luogo teologico" che i fedeli possono invocare, abbandonando il magistero autentico della Chiesa per aderire a opinioni di teologi privati dissenzienti da esso.
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3. Quanto alla condotta da seguire negli ospedali cattolici:
a) Ogni loro cooperazione che implichi istituzionalmente approvazione o consenso a interventi che in se stessi (cioè per loro natura e condizione) sono diretti a scopo contraccettivo, cioè ad impedire gli effetti connaturali degli atti sessuali deliberatamente compiuti dal soggetto sterilizzato, è assolutamente proibita. L'approvazione ufficiale della sterilizzazione diretta e, a piú forte ragione, la sua regolamentazione ed esecuzione secondo i regolamenti dell'ospedale è materia nell'ordine oggettivo, cioè per sua intrinseca natura, cattiva. Per nessun motivo un ospedale cattolico può prestarvi la propria cooperazione. Ogni cooperazione cosí prestata sarebbe totalmente sconveniente alla missione affidata a questo tipo di istituzione e sarebbe contraria alla necessaria proclamazione e difesa dell'ordine morale.
b) La dottrina tradizionale circa la cooperazione materiale, con le opportune distinzioni tra cooperazione necessaria e libera, prossima e remota, resta valida, e dev'essere applicata con estrema prudenza, quando il caso lo comporti.
c) Nell'applicare il principio della cooperazione materiale, quando il caso lo comporti, bisogna porre gran cura nell'evitare lo scandalo e il pericolo di qualsiasi confusione di idee: si dia perciò un'appropriata spiegazione di quanto realmente è stato fatto.
Questa Sacra Congregazione auspica che i criteri richiamati in questa lettera corrisponderanno alle attese dell'episcopato, affinché - eliminate le incertezze dei fedeli - i vescovi possano piú agevolmente adempiere i loro doveri pastorali.
Roma, Congregazione per la dottrina della fede, 13 marzo 1975.
+ Franjo card. Seper, prefetto.
+ Fr. Jerome Hamer, arciv. tit. di Lorium, segretario.
EV 5
N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.