NOTA PRELIMINARE
1. La prima regolamentazione canonica della pastorale castrense in Italia risale al 1º giugno 1915 quando la S. Sede dovette fare fronte alla già avvenuta mobilitazione dei Cappellani Militari da parte dello Stato Maggiore. Il 6 giugno 1925 la Sede Apostolica istituì l'Ordinariato Militare in Italia, il quale poi con la legge 417 dell'11 marzo 1926 ebbe dallo Stato Italiano il suo primo riconoscimento, ampiamente confermato dal Concordato Lateranense nel 1929 e dalla successiva legge 77 del 16 gennaio 1936. Il decreto formale della S. Congregazione Concistoriale, costitutivo dell'Ordinariato Militare, reca però la data 13 aprile 1940. La legge 512 del 1 giugno 1961 perfezionò quanto era già diventato esperienza vissuta, in piena sintonia con le esigenze ecclesiali e civili dell'ambiente.
2. In base alla Costituzione Apostolica "Spirituali Militum Curae", del 21 aprile 1986, che regola in modo nuovo la pastorale castrense, vengono ora emanati dalla Sede Apostolica i presenti Statuti. Essi assolvono alla loro istituzionale funzione di integrare, con disposizioni particolari richieste dalla situazione nazionale, la normativa universale.
3. L'Ordinariato Militare in Italia sarà pertanto regolato: a) - dalla disposizione degli accordi concordatari tra la S. Sede e lo Stato Italiano e dalla legge statuale che disciplina il servizio di assistenza spirituale dei cattolici appartenenti alle Forze Armate; b) - dalla menzionata Costituzione apostolica "Spirituali Militum Curae"; c) - dai presenti Statuti; d) - dal C.D.C. per quanto non viene espressamente stabilito nelle predette disposizioni. Con la promulgazione degli Statuti, tutto ciò che è regolato dai medesimi acquista valore di legge particolare ecclesiastica.
Titolo I
L'ORDINARIATO MILITARE
4. L'Ordinariato Militare in Italia, è una circoscrizione ecclesiastica assimilata giuridicamente alle diocesi, con finalità di provvedere all'assistenza spirituale e alla cura pastorale degli appartenenti a vario titolo alle Forze Armate Italiane, di religione cattolica. Per decreto 24 febbraio 1987 del Ministro dell'Interno, esso ha la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
5. I fedeli dell'Ordinariato Militare che appartengono in modo continuativo o temporaneo alla struttura militare, sono una porzione del Popolo di Dio. In forza della comunione con il loro Pastore, con la cooperazione del suo Presbiterio, sono riuniti nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia. Essi costituiscono così una Chiesa particolare nella quale è realmente presente e operante la Chiesa di Cristo, Una, Santa Cattolica e Apostolica.
6. Poiché la giurisdizione dell'Ordinariato Militare è personale, ordinaria, propria e nello stesso tempo cumulativa, l'Ordinariato esprime la rafforzata attenzione della Chiesa verso questo gruppo sociale cui, per le obiettive difficoltà di vita, viene data una più larga possibilità di sostegno e di scelte pastorali. La giurisdizione castrense si esercita in modo diretto e primario nei reparti, campi, scuole, caserme, ospedali e installazioni militari.
7. L'Ordinariato Militare persegue in modo speciale la comunione con le Chiese particolari che sono in Italia, dalle quali provengono i suoi fedeli che ad esse non cessano di appartenere, anche durante l'inserimento nel mondo militare. Un contributo generale e complementare a tali Chiese deriva dall'impegno caratteristico nell'Ordinariato Militare la preparazione e l'educazione cristiana dei giovani durante il servizio di leva, l'apporto di idee e di esperienze maturate nella difficile ricerca e tutela della pace.
8. Appartengono all'Ordinariato e sono soggetti alla giurisdizione dell'Ordinariato Militare coloro che, battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, fanno parte a vario titolo dell'ordinamento militare.
Essi sono in particolare:
a) - coloro che prestano servizio militare, temporaneo o continuativo;
b) - il personale civile dipendente dall'Amministrazione militare;
c) - i componenti delle famiglie dei militari in servizio continuativo e del personale civile dipendente dall'Amministrazione militare, cioè i coniugi e figli, anche maggiorenni se ancora conviventi, come pure parenti e le persone di servizio se, parimenti, abitano nella stessa casa;
d) - coloro che prestano il loro servizio nell'ambito del Palazzo del Quirinale e delle residenze facenti parte della dotazione del Capo dello Stato;
e) - gli allievi delle scuole, accademie ed istituti di formazione militare;
f) - i militari cattolici di altri Paesi residenti e operanti in Italia qualora manchino del loro Cappellano Militare;
g) - i fedeli - sacerdoti, membri di istituti religiosi o di società di vita apostolica, laici - che esercitano in modo permanente un servizio loro affidato dall'Ordinariato Militare. Tra essi in particolare vanno ricordati i sacerdoti collaboratori, le religiose addette agli Ospedali militari e i membri dell'Associazione PASFA.
9. Per consolidata tradizione, l'Ordinariato Militare segue il vasto movimento delle Associazioni d'Arma che chiedono la presenza e l'assistenza spirituale dei Cappellani Militari. Ogni iniziativa locale viene concordata con i vescovi diocesani.
Titolo II
L'ORDINARIATO MILITARE
10. L'Ordinario Militare insignito del titolo di Arcivescovo, gode dei diritti ed è tenuto agli obblighi propri dei vescovi diocesani. Per quanto poi si riferisce alla sua posizione militare, valgono le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti in vigore della Stato Italiano.
11. L'Ordinario Militare fa parte di diritto della Conferenza Episcopale Italiana. Egli può assistere alle riunioni delle Conferenze Regionali quando si trattano problemi attinenti al suo ministero.
12. All'Ordinario Militare non sono normalmente conferiti altri uffici che possono limitare la sua azione pastorale a favore dell'Ordinariato.
13. La nomina dell'Ordinario MIlitare, designato e istituito dalla Sede Apostolica, viene effettuata secondo la procedura e le modalità indicate dalla legge dello Stato Italiano, conforme all'accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.
14. In caso di sede vacante o impedita, l'Ordinariato Militare è retto dal Vicario Generale, al quale competono gli stessi diritti e doveri dell'Amministratore diocesano (cann. 409-430). Il Vicario Generale è tenuto a servirsi dei consultori diocesani, previsti al titolo VI n. 37 del presente Statuto, conforme al can. 502. Se mancasse o fosse impedito il Vicario Generale, l'incarico di Amministratore diocesano, per quanto attiene alla sola giurisdizione ecclesiastica, viene esercitato dal Cappellano eletto dal collegio dei Consultori a norma del diritto comune.
15. Chiesa principale dell'Ordinariato è il tempio di Santa Caterina da Siena a Magnanapoli, in Roma.
Titolo III
IL PRESBITERIO DIOCESANO
16. Il presbiterio dell'Ordinariato Militare è formato dai sacerdoti, tanto secolari che religiosi, che svolgono un servizio a carattere stabile nell'Ordinariato. Conferisce carattere di stabilità la nomina all'Ufficio di Cappellano da parte della competente autorità statale su proposta dell'Ordinario Militare, cui è riservata l'istituzione ecclesiastica. L'Ufficio di Cappellano Militare ha termine al verificarsi delle condizioni previste dal Diritto Canonico e dalla legge dello Stato.
17. Fino a quando l'Ordinario Militare non adotterà l'istituto dell'incardinazione, i sacerdoti del suo presbiterio continueranno ad appartenere alla diocesi o prelatura personale o società di vita apostolica o istituto religioso. Terminato il loro servizio di Cappellani Militari, rientrano quindi a tutti gli effetti nel loro presbiterio di origine o nell'istituto di provenienza.
18. Pur non disponendo per ora l'Ordinariato di un proprio Seminario, i Cappellani cureranno con sollecitudine la promozione delle vocazioni sacerdotali, coinvolgendo sempre di più anche i laici. Particolare attenzione sarà riservata ai seminaristi in servizio militare e ai giovani in ricerca di orientamento vocazionale. Eventuali candidati al sacerdozio, provenienti dall'ambiente militare e che desiderano prepararsi al ministero di Cappellano, saranno avviati e seguiti presso i Seminari diocesani o regionali, anche con apposite convenzioni.
19. I Cappellani dell'Ordinariato godono di uno stato giuridico e di un ruolo garantiti dalla legge statale, nel totale rispetto della loro specificità di sacerdoti cattolici.
20. Stante la scarsità di Cappellani e la varietà delle esigenze locali, in alcuni ambienti possono operare Sacerdoti collaboratori che, senza godere della posizione canonica e giuridica dei Cappellani, integrano la loro opera d'intesa con i responsabili delle strutture militari interessate. Essi vengono impegnati con il consenso dei loro Vescovi e Superiori, anche con apposita convenzione, e ricevono dall'Ordinario MIlitare la giurisdizione necessaria.
21. L'Ordinariato, soprattutto attraverso l'Associazione Nazionale Cappellani Militari, continua a seguire i sacerdoti Cappellani in congedo, valorizzando la loro esperienza nella multiforme opera di assistenza religiosa richiesta a vari livelli da gruppi e associazioni d'Arma.
Titolo IV
CURIA DELL'ORDINARIATO
22. La Curia dell'Ordinariato Militare ha la sua sede in Roma. È formata dal Vicario Generale, che svolge anche la funzione canonica di Moderatore di Curia, da tre Ispettori e da alcuni Vicari Episcopali, da un Cancelliere-Segretario Generale e da altri Officiali addetti.
23. Il Vicario Generale, designato e istituito canonicamente dall'Ordinariato Militare, è nominato dalla competente Autorità statale, secondo le norme di Legge.
24. Gli Ispettori, previsti e nominati secondo le norme di Legge, sono anch'essi designati e istituiti canonicamente dall'Ordinariato Militare e vengono costituiti, durante munere, Vicari Episcopali con responsabilità settoriali.
25. Altri Vicari Episcopali possono essere nominati dall'Ordinario Militare, con compiti specifici secondo le esigenze, a norma del canone 477, par. 1. La nomina del Cancelliere-Segretario Generale e degli Officiali di Curia spetta all'Ordinario con scadenza "ad nutum".
26. Il Consiglio episcopale, presieduto dall'Ordinario Militare, è formato dal Vicario Generale e dai Vicari Episcopali. Alle riunioni del medesimo partecipa il Segretario Generale con il compito di redigere i verbali e stendere gli atti relativi.
27. Oltre ai compiti che il Diritto Canonico attribuisce ad ogni Curia diocesana, è proprio della Curia dell'Ordinariato garantire quelle adempienze burocratiche che la Legge italiana prevede nei confronti del personale del medesimo.
28. Presso la Curia dell'Ordinariato è costituito un "fondo di solidarietà" che si regge con un Regolamento approvato dall'Ordinario Militare, sentito il Consiglio Episcopale e quello Presbiterale. Il fondo è alimentato dai contributi dei Cappellani, dagli eventuali apporti da parte di organismi pubblici e privati e dalle offerte dei fedeli. Preciso scopo del fondo, oltre che promuovere la solidarietà e la perequazione tra i membri del Presbiterio, è quello di sostenere nelle forme ritenute più idonee l'azione dei sacerdoti collaboratori e di permettere quelle iniziative, soprattutto nel campo culturale e promozionale, che non possono trovare diversa copertura.
Titolo V
CAPPELLANI E STRUTTURE LOCALI
29. Ai sacerdoti che dopo una adeguata preparazione al ministero pastorale nell'Ordinariato, sono stati nominati Cappellani Militari, è affidata la cura pastorale di uno o più reparti delle Forze Armate.
30. Per l'esercizio della cura pastorale dei fedeli a lui affidati, il Cappellano dispone di strutture adeguate. In particolare di un luogo per il culto, di ambienti idonei per la catechesi ed altre attività inerenti la sua funzione, in coerente applicazione del diritto alla libertà religiosa garantito dalla Costituzione italiana e richiamato dall'art. 11 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.
31. Nelle località dove esistono più caserme e più Cappellani, vengono scelte chiese o cappelle di presidio, a servizio di tutti i fedeli dell'Ordinariato ivi residenti. Il Cappellano del presidio viene nominato dall'Ordinario Militare che gli conferisce la giurisdizione inerente alla estensione del suo incarico. Esso, conforme al can. 543, assolve il ruolo di moderatore del gruppo di Cappellani cui è affidata congiuntamente la cura pastorale della zona. In caso di sua assenza o di impedimento, il compito è assolto a norma del can. 544.
32. I libri o registri conservati nell'archivio del Cappellano Militare sono: a) - il libro dei battesimi, b) - il libro delle prime comunioni, c) - il libro delle cresime, d) - il libro dei matrimoni, e) - il libro dei defunti.
33. Alla Chiesa di presidio confluisce tutta la documentazione relativa ai sacramenti amministrati, copia della quale regolarmente deve essere inviata alla Curia dell'Ordinariato.
34. L'Ordinariato Militare conferisce ad alcuni cappellani la funzione di Capi Servizio o Direttori di Servizio cui si connette il compito di Delegato vescovile per Corpi Speciali o per una Grande Unità. Il loro nome, nell'Ordinariato, è quello di Capi Servizio-Vicari locali. La natura di tale funzione, che si richiama ai canoni 553-556 relativi ai Vicari foranei o Decani, è di carattere eminentemente pastorale e costituisce una forma di collegamento dei Cappellani con la Curia e con i Comandi periferici. La durata del mandato, per lo stesso settore, è normalmente di cinque anni, rinnovabili una sola volta.
35. Il Cappellano militare gode dei diritti dei parroci e ne osserva anche i doveri. Pertanto nelle domeniche e feste di precetto è tenuto a celebrare la Santa Messa "pro populo" secondo le prescrizioni del canone 534.
Titolo VI
CONSIGLIO PRESBITERALE E CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
36. È costituito il Consiglio Presbiterale dell'Ordinariato Militare, regolato da propri Statuti formulati secondo i principi del diritto universale e le direttive della Conferenza Episcopale Italiana.
37. Il Collegio dei Consultori è costituito da sei membri del Consiglio Presbiterale scelti dall'Ordinario Militare, udito il Consiglio stesso. Al Consiglio dei Consultori, oltre ai compiti che il diritto comune gli attribuisce, è affidata la funzione di "commissione permanente" del Consiglio Presbiterale.
38. Il Consiglio per gli affari economici è composto e nominato secondo le direttive del diritto canonico e agisce entro gli ambiti definiti dalle medesime (cf. cann. 492-493). Ad esso compete in particolare la disciplina e l'amministrazione del "Fondo di solidarietà" istituito presso la Curia dell'Ordinariato. Un apposito Statuto-Regolamento ne determina la composizione, la designazione dei membri, i tempi, le modalità di convocazione e l'ambito specifico di azione.
Titolo VII
RELIGIOSE E LAICI NELL'ORDINARIATO
39. Poiché una Chiesa particolare è pienamente tale solo se tutte le componenti del Popolo di Dio sono cointeressate nella vita ecclesiale, l'Ordinario Militare e i suoi Presbiteri daranno una maggiore attenzione e svilupperanno adeguatamente strutture nell'Ordinariato per il sostegno dei diaconi, dei religiosi e dei laici. Senza di loro, infatti, mancherebbe qualcosa alla comunione ecclesiale.
40. La presenza delle religiose negli Ospedali Militari, che è dono di grazia, assicura un prezioso apporto sul piano della testimonianza evangelica e dell'azione pastorale, soprattutto nel campo dell'evangelizzazione. L'Ordinario Militare delega a un Vicario Episcopale il compito di seguire e sostenere le religiose. Il Cappellano dell'Ospedale, senza interferire nella vita interne della comunità, è il primo responsabile dell'animazione spirituale e della integrazione pastorale delle religiose nell'ambiente.
41. Un importante rilievo assume la preparazione dei laici nella vita delle comunità cristiane dell'Ordinariato, senza ignorare le peculiari caratteristiche e le difficoltà conseguenti del mondo militare. Spetta infatti soprattutto ad essi l'animazione cristiana dell'ordine temporale, dando esempio di intima unione tra la fede e la vita anche in questo delicato settore.
42. L'Ordinariato è arricchito dalla multiforme presenza di movimenti, gruppi e associazioni ecclesiali laicali. Non può mancare al riguardo un impegno comune perché tutto si realizzi e si svolga nel senso dell'unione alla quale presiede la carità ecclesiale. Nel rispetto delle diverse fisionomie, viste come carisma e dono dello Spirito, i Cappellani promuovono e favoriscono l'impegno di una testimonianza unitaria che si avvale dell'apporto di tutti i fedeli e che diventa segno e strumento di autentica vita cristiana.
43. A norma del diritto universale è costituito nell'Ordinariato Militare il Consiglio Pastorale come segno ed espressione dell'intera comunità, di cui rispecchia le articolazioni nella fondamentale uguaglianza e nella diversità dei ministeri e dei carismi. Esso è retto da propri Statuti formulati secondo i principi del diritto universale e le direttive della Conferenza Episcopale Italiana. Il Consiglio Pastorale è chiamato nazionale per tutto l'Ordinariato; zonale a livello di presidio o entità assimilabile; locale per una determinata unità o reparto.
Titolo VIII
TRIBUNALE
44. L'Ordinario Militare costituisce un proprio Tribunale di prima istanza con le competenze previste dalla legislazione canonica in Italia. Il Tribunale ha sede in Roma, presso la Curia dell'Ordinariato. È composto dal Vicario giudiziale, dai giudici, dal Difensore del vincolo che svolge pure la funzione di promotore di giustizia, e dal Cancelliere. La nomina del Vicario giudiziale e dei Giudici è fatta dall'Ordinario Militare, a norma del canone 1422.
45. L'Ordinario Militare designa quale Tribunale di appello il Tribunale regionale del Lazio.
DISPOSIZIONE FINALE
46. I presenti statuti entreranno in vigore tre mesi dopo la data di ratifica da parte della Santa Sede, e non potranno essere modificati senza la sua sanzione. L'Ordinario Militare, sentiti i Consigli Episcopale e Presbiterale, potrà proporre alla medesima Santa Sede tutte le modifiche che si rendessero necessarie.
Chiesa Principale dell'Ordinariato Militare in Italia
In memoria dei Caduti
Sito ufficiale dell'Ordinariato Militare per l'Italia