Introduzione
Sigle e abbreviazioni
Questa breve sintesi giuridica sui diritti e i doveri del cappellano militare in tempo di guerra si basa largamente sul pregevole studio del gen. Arturo Marcheggiano, Diritti e doveri del cappellano militare in tempo di guerra, edito nel 1992 a cura della Rivista Militare.
Lo studio offre le citazioni relative alle leggi e norme citate, in modo tale che chiunque possa verificare il dettato della legge o della Convenzione internazionale ratificata di riferimento, consultando il documento e, se del caso, interpretandolo in modo diverso, qualora l'interpretazione si rivelasse non del tutto corretta o parziale.
I diritti ed i doveri, di seguito riportati sono quelli che si evincono dalle Convenzioni e dalle leggi nazionali in vigore fino al 1992, anche se talune risalgono alle prime Convenzioni di Diritto Umanitario.
Per ciò che riguarda i riferimenti, verrà sempre indicato il numero dell'articolo, usando le seguenti abbreviazioni per le leggi o le Convenzioni di riferimento che lo precederanno:
Per le Convenzioni internazionali:
- Aja 1899 RGT: per la 2a Convenzione dell'Aja del 1899, Leggi ed usi della guerra terrestre - Regolamento;
- Aja 1907-IV-RGT: per la 4a Convenzione dell'Aja 1907 - Leggi ed usi della guerra terrestre - Regolamento - Convenzione non ratificata dall'Italia, di contenuto analogo alla precedente, di frequente riferimento internazionale, recepita in toto dalla Legge italiana di guerra del 1938, alla quale si farà sempre e comunque riferimento;
- Aja 1907-V: per la 5a Convenzione dell'Aja del 1907 «diritti e doveri delle Potenze e delle persone neutrali nella guerra terrestre» - Convenzione non ratificata dall'Italia, recepita in toto dalla Legge italiana di neutralità del 1938, alla quale si farà sempre e comunque riferimento;
- Gi 1a: per la 1a Convenzione di Ginevra del 1949, relativa al miglioramento delle condizioni dei feriti, malati delle forze armate in campagna;
- Gi 2a: per la 2a Convenzione di Ginevra del 1949, relativa al miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare;
- Gi 3a: per la 3a Convenzione di Ginevra del 1949, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
- Gi 4a: per la 4a Convenzione di Ginevra del 1949, relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra;
- Gi - P. I: per il Protocollo di Ginevra (I), del 1977, e relativi allegati, concernente la «protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali», aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949;
- Gi - P. II: per il Protocollo di Ginevra (II), del 1977, concernente la «protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali», aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
Per le leggi ed i regolamenti nazionali (limitando i regolamenti al solo regolamento di disciplina militare):
- LG: per la legge italiana di guerra allegata al Regio decreto n. 1415 dell'8 luglio 1938;
- LN: per la legge italiana di neutralità allegata al Regio decreto n. 1415 dell'8 luglio 1938;
- CPMG: per il Codice Penale Militare di Guerra, di cui al Regio decreto n. 303 del 20 febbraio 1941;
- LAS: per la legge sul Servizio dell'Assistenza Spirituale (legge 1 giugno 1961 n. 512: «Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'Assistenza Spirituale alle Forze Armate dello Stato»);
- LNP: per la legge relativa alle «Norme di principio sulla disciplina militare» (legge n. 382 dell'11 luglio 1978);
- RDM: per il «Regolamento di disciplina militare»: pubblicazione SMD - I Reparto - Ufficio Addestramento e Regolamenti (SMD-G-002 del 1986).
I diritti ed i doveri degli Stati riguardanti i Cappellani militari
I diritti ed i doveri degli Stati, per quanto si riferisce all'azione dei Cappellani militari in guerra, circa l'assistenza spirituale delle truppe combattenti ed anche delle popolazioni civili vittime della guerra, scaturiscono essenzialmente dalle Convenzioni di Diritto Internazionale. In questo testo ci si limiterà all'esame delle Convenzioni Internazionali in vigore in Italia, cioè ratificate dallo Stato italiano fino al 1992.
Per quanto concerne i diritti ed i doveri degli Stati è bene precisare che qualunque inadempienza da parte degli Stati, (anche, ad esempio, una banalità come la mancata segnalazione dei modelli unificati delle carte di identità), può dare adito, conflitto durante, a contestazioni che spesso si risolvono in sofferenze da parte del personale catturato, in incomprensioni e accuse reciproche. È pertanto importante verificare di essere in ogni caso, soprattutto durante un conflitto, dalla parte della regola e del Diritto Internazionale.
Per ciò che si riferisce al dettato dell'art. 80.2 del I Protocollo del 1977, secondo il quale gli Stati «daranno gli ordini e le istruzioni atti ad assicurare il rispetto delle Convenzioni e del presente Protocollo e ne sorveglieranno l'esecuzione», risulta che l'Italia sia sicuramente e totalmente adempiente per ciò che si riferisce all'emanazione delle istruzioni (Pubblicazioni SME 1000/A/2, SME 6420, SME 6427, SME 6449 - 1a e 2a).
Lo Stato Maggiore della Difesa ha provveduto in breve tempo alla riedizione delle norme di sua competenza, già avviata con la pubblicazione: «Usi e Convenzioni di Guerra» del nuovo «Manuale interforze di Diritto Umanitario».
Forse qualche appunto può essere mosso allo Stato italiano sulla sorveglianza dell'esecuzione, specie per quanto si riferisce al controllo della preparazione dei Quadri, devoluto, per altro, dalla legge sulle norme di principio e dal conseguente Regolamento di disciplina, alle attribuzioni ed alle responsabilità proprie dei Superiori, legati peraltro dal giuramento alla totale osservanza delle leggi.
Chiare inadempienze nazionali vi sono ad esempio nel campo della diffusione del Diritto Umanitario tra le popolazioni civili, (specie per quanto riguarda la protezione dei beni culturali), ma non è questa la sede per un esame di questo genere.
In ogni caso, è preciso impegno internazionale assunto dall'Italia che le Autorità Militari o Civili che in tempo di guerra assumessero responsabilità, nella applicazione delle norme provenienti dal Diritto Internazionale, ed in particolare dal I Protocollo di Ginevra del 1977, dovranno avere piena conoscenza di tali strumenti.
I diritti ed i doveri piú significativi degli Stati o delle Parti in conflitto, che scaturiscono dal Diritto Internazionale e che riguardino direttamente l'opera di assistenza spirituale svolta dai Cappellani militari, sono i seguenti:
- non discriminare le vittime della guerra, combattenti o non combattenti, per motivi religiosi (Gi-1a-3,12; Gi-2a-3,12; Gi-3a-3,16; Gi-4a-3,27; Gi-PI-9,75; Gi-PII-2);
- possibilità di devolvere a Potenza neutrale (Potenza protettrice o Ente umanitario internazionale sostituto) la vigilanza dei diritti e dei doveri che derivano dalle Convenzioni (Gi-1a-10; Gi-2a-10; Gi-4a-11 e 12);
- concludere accordi di tregua temporanea, dopo i combattimenti, per motivi umanitari (in genere la conclusione di tali accordi è delegata ai Comandanti sul campo (Gi-1a-15; Gi-2a-18; Gi-4a-17; LG-74);
- stabilire fin dal tempo di pace zone sanitarie e di sicurezza, con apposito personale sanitario e religioso, per il ricovero non solo dei feriti e dei malati ma anche delle popolazioni civili, secondo un determinato progetto di accordo (Gi-1a-23 e allegato I; Gi-4a-14 e allegato I; Gi-PI-23 e allegato I; LG-46);
- concludere accordi di scambio e restituzione di personale sanitario e religioso, compreso quello delle navi ospedale e degli aerei sanitari, fermo restando per i belligeranti l'obbligo di assicurare ai prigionieri di guerra l'assistenza sanitaria e religiosa, per la quale è corretto che il belligerante trattenga parte del personale sanitario e religioso catturato (Gi-1a-28, 30, 31; Gi-2a-33, 36, 37; Gi-3a-4,32, 33, 35);
- concludere accordi di rimpatrio per personale sanitario e religioso ed accordi speciali circa le percentuali di personale religioso da trattenere per l'assistenza spirituale in proporzione dei feriti, dei malati e dei prigionieri di guerra catturati (Gi-1a-31; Gi-2a-33);
- concludere accordi speciali per sgomberi per via aerea e per il personale sanitario e religioso che opera a bordo di aeromobili sanitari (Gi-1a-36; Gi-2a-35; Gi-4a-22);
- regolare l'azione di speciali commissioni internazionali di inchiesta per l'accertamento di determinati fatti o di precise violazioni delle Convenzioni (Gi-1a-52; Gi-2a-53; Gi-3a-95, 96, 121, 122, 132; Gi-4a-131, 136, 149; Gi-PI-90). Tali commissioni saranno accettate dall'Italia secondo le disposizioni di ratifica dei Protocolli;
- redigere accordi che non possano né pregiudicare la situazione delle persone protette, né limitare i diritti che le Convenzioni garantiscono al personale religioso in quanto tale (Gi-1a-3,6; Gi-2a-3,6; moltissimi accordi sono previsti dalla 3a e 4a Convenzione di Ginevra del 1949);
- fare tutto quanto è possibile per l'identificazione dei feriti e dei morti, lo scambio di notizie e di dati con le agenzie nazionali ed internazionali (Gi-1a-16,17; Gi-2a-19,20; Gi-3a da 120 a 122; Gi-4a da 129 a 131, 136, 139). Particolari regole sono seguite per l'inumazione dei morti in mare e per la raccolta dei morti in mare (Gi-2a-20);
- raccogliere i testamenti (vedasi allegato in materia), altri documenti e reliquie che rivestano importanza morale e spirituale per le famiglie dei defunti, informare le famiglie dei defunti, tumulare onorevolmente i morti, anche in caso di concorso in tale opera allo zelo pietoso degli abitanti (Gi-1a-17 e 18; Gi-2a-19,20). Per quanto riguarda la materia testamentaria verranno fornite indicazioni piú dettagliate per ciò che concerne la legislazione italiana;
- rispettare in ogni circostanza i Cappellani destinati alle forze armate (Gi-1 a-24. Gi-2a-36; Gi-3a-33. Gi-PI-8; Gi-PII-5);
- rispettare in ogni circostanza le formazioni e gli stabilimenti sanitari militari (Gi51a-19), le navi ospedale (Gi-1a-20), e gli aeromobili sanitari che non siano usati per commettere atti dannosi al nemico (Gi-1a-21; Gi-PI-8; LG 90);
- fornire i bracciali e le carte di identità al personale religioso. Tali carte di identità dovranno essere rilasciate in due esemplari: uno conservato dallo Stato, l'altro in dotazione al Cappellano (Gi-1a-40 Allegato II; Gi-2a-42 e allegato);
- dotare di documenti analoghi anche il personale religioso che fosse impiegato temporaneamente con le medesime funzioni del Cappellano militare. In tal caso la carta di identità dovrà riportare l'annotazione che si tratta di personale temporaneo (Gi-1a-25,41);
- comunicare alla Parte avversa, all'inizio delle ostilità il modello di carta di identità utilizzato dalla Parte in conflitto (Gi-1a-40; Gi-2a-42);
- diffondere nel piú largo modo possibile, in tempo di pace e di guerra, i testi delle Convenzioni nei rispettivi Stati e includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, con particolare ed esplicito riferimento alle forze armate combattenti, al personale sanitario e a quello religioso (Gi-1a-47; Gi-2a-48; Gi-3a-127; Gi-4a-144; Gi-PI-83; Gi-PII-19);
- prevenire e reprimere le infrazioni alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed al I Protocollo aggiuntivo del 1977 (Gi-1a-49; Gi-2a-50; Gi-3a-129; Gi-4a-146; Gi-PI-85, 86 e 88);
- assicurare la libertà di religione e la pratica dei culti agli internati civili (Gi-4a-86,93) ai prigionieri di guerra (Aja 1899-RGT-18, da 34 a 37; Aja 1907-IV-RGT-18, da 34 a 37; LG 106; CPMG-213): e a tutte le persone protette (Gi-4a-27; Gi-PII-4 e 5);
- non usare indebitamente i segni distintivi di protezione internazionale (personale e mezzi terrestri navali e aerei) (Aja 1899-RGT-23; Aja 1907-IV-RGT-23; Gi-1a-53,54; Gi-2a-45; Gi-PI-18,38; LG-36). In Italia l'uso indebito o il vilipendio dei distintivi di protezione internazionale è punito dal CPMG-180, 181;
- concludere accordi tra belligeranti per definire zone e località sanitarie e di sicurezza (Gi-1a-23 e allegato 1; Gi-4a-14 e allegato 1; LG-46) zone neutralizzate (Gi-4a-15), zone smilitarizzate (Gi-PI-60, 85) e località non difese (Gi-PI-59) allo scopo di mettere al riparo qualunque tipo di vittime della guerra;
- formare i Consiglieri giuridici, in tempo di pace e di guerra, in materia di applicazione del Diritto Umanitario dei Conflitti Armati ed assegnarli permanentemente alle unità operanti (Gi-PI-82);
- esigere che i Comandanti militari impediscano che i membri delle Forze Armate posti sotto loro Comando commettano infrazioni alle Convenzioni ed ai Protocolli e che, all'occorrenza, le denuncino alle autorità competenti e le reprimano (Gi-PI-87);
- esigere che i Comandanti a tutti i livelli e secondo le rispettive responsabilità, si assicurino che il personale alle loro dipendenze (compresi quindi i Cappellani militari) conosca i doveri che gli derivano in virtú delle Convenzioni e dei Protocolli (Gi-PI-87);
- esigere che i Comandanti, venuti a conoscenza che il personale posto alle loro dipendenze e sotto la loro autorità stia per commettere o abbia commesso infrazioni alle Convenzioni o ai Protocolli, adottino le misure per impedirle o promuovano le azioni disciplinari o penali per reprimerle (Gi-PI-87);
- partecipare e cooperare in ambito internazionale, anche ai lavori delle Commissioni di inchiesta internazionali, con gli altri Stati per punire e reprimere violazioni gravi alle Convenzioni e ai Protocolli (Gi-PI-88, 89, 90);
- pagare i danni che provengano da violazioni di Diritto Internazionale (Gi-PI-91).
Quello citato, come è evidente, è un complesso di diritti, che derivano dalle condizioni di reciprocità stabilite dal Diritto Internazionale, e di doveri in campo umanitario veramente significativo ed importante. Esistono però anche doveri e responsabilità degli Stati neutrali nei confronti di un conflitto in atto, quali ad esempio:
- applicare le Convenzioni ai membri del personale religioso, appartenenti alle Parti in conflitto che siano accolti o internati nel loro territorio (Gi-1a-4; LN);
- applicare le Convenzioni per quanto concerne i morti raccolti per terra o per mare ed ai deceduti tra coloro che siano stati accolti o internati (Gi-1a -4; LN);
- stabilire accordi particolari per aerosgomberi sanitari e per il personale religioso che operasse a bordo di aeromobili sanitari (Gi-1a-36 e 37; LN) assicurando criteri imparziali nei confronti dei belligeranti;
- agevolare accordi internazionali, prestando buoni uffici, volti alla creazione di zone e località sanitarie (Gi-1a-23) e di sicurezza, zone neutralizzate (Gi-4a-15), smilitarizzate (Gi-PI-60,85) e località non difese (Gi-PI-59) per mettere al riparo le vittime della guerra, siano esse combattenti (feriti o malati) o non combattenti;
- fornire assistenza sanitaria (e religiosa) ai belligeranti con proprie formazioni sanitarie, previo consenso del Governo nazionale e della Parte in conflitto, a favore della quale lo Stato neutrale opera (Gi-1a-26 e 27). In caso di cattura il personale sanitario (comprese le religiose di un ospedale inquadrato nelle formazioni sanitarie) e religioso non potrà essere trattenuto dalla Parte avversaria, ma dovrà essere restituito (Gi-1a-32) o al paese di origine o alla Parte belligerante a favore della quale le formazioni sanitarie dello Stato neutrale operavano. In attesa di rinvio, che avverrà non appena le esigenze militari lo permetteranno, tali formazioni opereranno sotto la direzione della Parte avversaria, essendo destinate prevalentemente alla cura dei feriti e malati della Parte in conflitto al cui servizio si trovavano. All'atto della partenza porteranno seco tutti i loro materiali, comprese le armi ed i mezzi di trasporto (Gi-1a-32). Nel periodo in cui tali formazioni di Stati neutrali saranno in potere di una Parte in conflitto, avversa a quella aiutata, dovranno ricevere vitto, alloggio, assegni e paghe uguali a quelli corrisposti al personale corrispondente dell'esercito della Parte che li ha catturati (Gi-1a-32).
La conoscenza di tali diritti e doveri degli Stati è importante che l'abbiano non solo i Cappellani militari, ma anche tutti i membri delle Forze Armate per poter pretendere, pena l'inadempienza da parte dello Stato, quella formazione completa ed adeguata che è la sola garante di una consapevole partecipazione del personale, voluta dalla legge, alla difesa dell'Italia democratica e repubblicana.
I diritti ed i doveri dei Superiori dei Cappellani Militari
Specie in tempo di guerra, lo Stato italiano, come la maggior parte degli Stati, delega ai Comandanti militari ed ai Superiori in genere, gran parte dei propri doveri in materia di applicazione del Diritto Umanitario dei Conflitti Armati.
La legge italiana di guerra del 1938, la piú umanitaria tra quelle impiegate nel corso della 2a guerra mondiale, ancora oggi in vigore, è molto indicativa e stabilisce i punti fermi dei diritti e dei doveri del Comandante militare e dell'Autorità Militare in genere in tempo di guerra, dal Comandante Supremo ad ogni altro Comandante.
Il Comandante Supremo, nella zona delle operazioni assume anche i poteri civili e ha la capacità di legiferare tramite bandi che hanno valore di legge nel tempo e nello spazio stabiliti dalla legge.
La legge di guerra, inoltre, proibisce qualunque forma di rappresaglia contro personale sanitario e religioso (art. 8) ed ogni altra forma di rappresaglia esclusa espressamente dalle Convenzioni internazionali.
La legge di guerra italiana è totalmente rispettosa delle Convenzioni dell'Aja del 1899, ratificate e di riferimento per l'Italia, analoghe a quelle del 1907, che costituiscono riferimento per la maggior parte degli Stati del mondo. In tale quadro, ricordando che i doveri dei Superiori che scaturiscono dalla legge sono sempre di molto superiori ai diritti e che il Codice penale militare di guerra punisce severamente gli inadempienti, è importante menzionare, che la legge di guerra, tra l'altro:
- proibisce l'uso indebito dei segni distintivi di protezione, per i mezzi terrestri, navali od aerei (art. 36);
- vieta in ogni caso bombardamenti terroristici e indiscriminati sulle popolazioni civili e su obiettivi non militari (art. 42), l'uso di armi chimiche (art. 51) e impone preavvisi di bombardamento nelle località assediate (art. 50);
- impone il rispetto e la protezione dei servizi sanitari (stabilimenti fissi e mobili ed evidentemente i Cappellani militari che operano negli stessi), navi ospedale e aerei sanitari che hanno l'obbligo di portare il segno distintivo (art. 43);
- garantisce accordi per città, oltre che per località sanitarie e di sicurezza per mettere al riparo le popolazioni civili secondo le regole stabilite dal Diritto Internazionale (art. 46);
- protegge e garantisce la protezione degli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, etc..., purché siano segnalati, se non evidentemente visibili, evitando di danneggiarli e di coinvolgerli nei bombardamenti (art. 54);
- impone all'Autorità Militare Nazionale, in territorio nemico occupato (o assimilabile) di garantire il rispetto dell'onore, dei diritti di famiglia, della vita degli individui, della proprietà privata, delle convinzioni religiose degli abitanti e dell'esercizio dei culti (art. 55);
- sancisce che l'Autorità Militare nei territori occupati debba rispettare e proteggere e trattare come proprietà privata i beni e gli edifici destinati ai culti, alla beneficenza, all'istruzione, alle arti e alle scienze e, in tale quadro, rientrano tutti gli istituti religiosi e i beni ecclesiastici (art. 61);
- garantisce la possibilità, dopo i combattimenti, di tregue o sospensioni d'armi per motivi umanitari (artt. 76 e 83);
- sancisce il rispetto dei morti, l'accertamento della loro identità, il diritto/dovere dell'onorevole sepoltura, la raccolta e la custodia delle reliquie, le notificazioni al nemico dei decessi e la consegna delle reliquie per le famiglie (art. 94);
- impone il totale rispetto delle Convenzioni internazionali in vigore per quanto riguarda il rispetto, la protezione e la cura dei feriti e malati nemici (art. 90) e dei prigionieri di guerra (art. 101), stabilendo in particolare che i feriti ed i malati nemici riceveranno le stesse cure dei militari nazionali (art. 93).
Oltre a quanto previsto dalla civilissima legge di guerra nazionale, ai Superiori dei Cappellani militari incombono anche i precisi diritti e doveri che provengono dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e dalle leggi nazionali.
Per quanto si riferisce alla preparazione ed alla specifica missione dei Cappellani militari italiani in tempo di guerra, sono significative anche le seguenti prescrizioni:
- preparare il Cappellano militare a svolgere le proprie mansioni in tempo di pace e di guerra in modo completo, adeguato e corretto (LG; CPMG; LNP; RDM 21) per garantire che abbia una preparazione professionale tale da assicurarne la sua consapevole partecipazione (LNP-4). Tale dovere incombe dai vertici della gerarchia fino almeno ai Comandanti di Corpo, che impiegano i Cappellani militari;
- concludere accordi di tregua temporanea, specie dopo un combattimento, per raccogliere feriti e malati, proteggerli da cattivi trattamenti, ricercare e tumulare i morti ed impedirne la spoliazione. In tali tregue si potrà procedere a sgombero e scambio di feriti e malati e consentire il passaggio di personale religioso e di personale e materiale sanitario (Gi-1a-15);
- sollecitare o concludere accordi con il belligerante contrapposto ai fini della formazione di zone sanitarie e di sicurezza (LG-46; Gi-1a-23 e allegato I; Gi-4a-14 e allegato I), di zone neutralizzate e smilitarizzate (Gi-PI-59) per mettere al riparo dal conflitto le vittime della guerra;
- impedire e reprimere in ogni circostanza la presa di ostaggi (Gi-1a-2a-3a-4a-3; Gi-4a-34, 147; Gi-PI-75; Gi-PII-4);
- prestare giuramento di fedeltà allo Stato italiano e alle sue leggi (LAS-5,6; RDM);
- provvedere all'istruzione militare del personale dipendente ed attuare le misure intese a promuovere l'elevazione culturale, la formazione della coscienza civica (niente è meglio, in questo campo, del Diritto Umanitario dei Conflitti Armati), la preparazione professionale e la consapevole partecipazione (RDM-21). Tali doveri sono evidentemente ribaditi e rinforzati per i Comandanti di Corpo (RDM-22) responsabili dell'impiego dei reparti in pace ed in guerra;
- disporre in tempo di pace e di guerra, specie in operazioni, di «Consiglieri Giuridici» in materia di applicazione del Diritto Umanitario dei Conflitti Armati, come supporto tecnico alle proprie decisioni di comando in guerra e per la formazione adeguata del personale in tempo di pace (Gi-PI-82);
- impedire che i propri subordinati commettano delle infrazioni alle Convenzioni e ai Protocolli e, se tali infrazioni venissero commesse, reprimerle adeguatamente o denunciarle alle autorità competenti (Gi-PI-87);
- assicurarsi, secondo il rispettivo livello di responsabilità (dal vertice delle Forze Armate al graduato capo pattuglia), che il personale posto sotto il loro comando conosca i propri doveri di legge, nel rispetto delle Convenzioni e dei Protocolli (Gi-PI-87);
- adottare le misure necessarie per impedire le infrazioni alle Convenzioni ed ai Protocolli, e se del caso e quando occorra, promuovere le azioni disciplinari e penali di competenza contro gli autori delle violazioni (Gi-PI-87);
- reprimere qualunque omissione che sia contraria al dovere di agire per impedire o reprimere infrazioni gravi alle Convenzioni e ai Protocolli (Gi-PI-86). Anche se le infrazioni sono commesse da inferiori, i Superiori non sono dispensati dalle loro responsabilità penali o disciplinari, a seconda dei casi, se sapevano o se erano in possesso di informazioni che permettevano loro di ritenere, nelle circostanze del momento, che l'inferiore stava commettendo o stava per commettere un'infrazione, e anche se i Superiori non avevano preso tutte le misure praticamente possibili in loro potere per impedire o reprimere l'infrazione (Gi-PI-86);
- (solo per l''Ordinariato Militare per l'Italia) ricevere in tempo di guerra gli «atti di procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico», dai Cappellani militari presso i Corpi e reparti. Gli atti vanno trasmessi, a cura dell'Ordinario Militare, al parroco che deve celebrare il matrimonio (LG-121).
Un Cappellano militare che abbia chiaro il complesso di doveri che incombono non solo allo Stato, ma anche, per lo Stato, ai suoi Superiori, dal Superiore diretto fino al vertice della gerarchia, è indubbiamente non solo un Cappellano piú consapevole, ma anche un possibile collaboratore ed un promotore di iniziative, qualora egli si dovesse rendere conto che vi siano delle palesi inadempienze.
I diritti del Cappellano Militare
Dopo le premesse che sono state fatte, credo che si possano meglio ora comprendere e configurare i diritti del Cappellano militare secondo le leggi nazionali e secondo i dettati del Diritto Internazionale. Essi sono i seguenti:
- essere rispettato e protetto in ogni circostanza (Gi-1a da 24 a 32; Gi-2a-36,37; Gi-3a-33; Gi-4a-232, 56, 91, 93; Gi-PI-15; Gi-PII-9; LG-90, 95, 96);
- non essere considerato prigioniero di guerra (Gi-1a-28; Gi-3a-38; LG);
- essere armati per la difesa personale propria e dei feriti e malati loro affidati (Gi-1a-8; Gi-2a-35; LG);
- essere trattenuto soltanto nella misura in cui lo esigano i bisogni spirituali e il numero dei prigionieri di guerra (Gi-1a-28; LG);
- fruire, durante il trattenimento, almeno, di tutte le disposizioni tutelative che riguardano i prigionieri di guerra (Gi-1a-28; Gi-3a-33; LG);
- fruire di facilitazioni per l'esercizio della loro missione spirituale (Gi-1a-28; Gi-3a-33,35; LG);
- essere autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guerra che si trovano impiegati in distaccamenti di lavoro, i feriti e gli ammalati connazionali, i prigionieri di guerra, i ricoverati in ospedali situati fuori dal campo (Gi-1a-28; Gi-3a-33,35; LG);
- disporre per le visite «fuori campo» di un mezzo di trasporto fornito dalla Potenza detentrice (Gi-1a-28; Gi-3a-35; LG);
- accedere direttamente al Comandante del campo di prigionia (oppure alle autorità competenti del campo) per tutto quanto concerne l'espletamento della loro missione umanitaria di assistenza spirituale (Gi-1a-28; Gi-3a-33; LG);
- ricevere tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento della loro missione umanitaria specie per quanto si riferisce alla corrispondenza (Gi-1a-28; Gi-3a-33,35; LG);
- non essere costretto ad alcun lavoro estraneo alla sua missione religiosa (Gi-1a-28; Gi-3a-33; LG);
- all'atto della partenza per il rinvio in patria, poter portare seco gli effetti e gli oggetti personali, gli arredi sacri di proprietà ed i valori (non piú anche le armi individuali di proprietà, come era nelle Convenzioni precedenti) (Gi-1a-30; Gi-2a; LG). Il rimpatrio dei Cappellani esuberanti dovrà avvenire secondo criteri che tengano conto dell'ordine cronologico di cattura, dell'anzianità dei Cappellani e del loro stato di salute (Gi-1a-31; LG);
- di non essere privato, in nessuna circostanza né dei propri segni distintivi, né dei propri documenti di identità (Gi-1a-40; Gi-2a-42; LG);
- di portare sempre il bracciale sul braccio sinistro (Gi-1a-40; Gi-2a-42; LG);
- di ottenere dalla Potenza detentrice il duplicato della carta di identità e dei segni distintivi (bracciale) in caso di smarrimento (Gi-1a-40; Gi-2a-42; LG);
- di portare i segni distintivi sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra (Gi-1a-44; Gi-2a-45; LG). È buona norma portare i segni distintivi anche in tempo di pace, soprattutto nelle esercitazioni, in tal modo non si correrebbe l'inutile rischio di dimenticarli in tempo di guerra, diventando degli inadempienti e perdendo, di conseguenza, il diritto di fruire della protezione data dalle Convenzioni;
- di non essere soggetto a rappresaglia di nessun genere (Gi-1a-46; Gi-2a-47; Gi-PI-20; LG). La legge italiana di guerra (art. 8) proibisce la rappresaglia contro il personale religioso, come qualunque altra rappresaglia esclusa espressamente dalle Convenzioni internazionali;
- di disporre nei campi di prigionia o di internamento di locali convenienti riservati alle funzioni religiose e alle pratiche di culto, alle quali i prigionieri potranno assistere liberamente uniformandosi alle norme disciplinari in materia prescritte dalle Autorità Militari dello Stato detentore (Gi-3a-34; LG). Ciò vale anche per i campi di internamento dei civili (Gi-4a);
- essere ripartiti tra i campi di prigionia ed i distaccamenti di lavoro dove si trovino i prigionieri di guerra appartenenti alle stesse Forze Armate, che parlino la stessa lingua e che appartengono alla stessa religione (Gi-3a-35; LG);
- godere di libertà di corrispondenza (sempre peraltro soggetta a censura militare) per gli atti religiosi relativi al loro ministero, potendo corrispondere però con le autorità religiose ed ecclesiastiche del Paese di detenzione o con le organizzazioni religiose internazionali (Gi-3a-35, LG);
- indossare, durante il trattenimento da parte dello Stato detentore, i distintivi di grado, di nazionalità, le decorazioni e i segni distintivi di immunità (Gi-3a-39,40; LG);
- essere edotti, indottrinati e formati sui loro specifici diritti e doveri specialmente su quelli propri del tempo di guerra (LAS-19-LNP 2,4 - RDM). Si tratta di un diritto a conoscere le leggi per poterle osservare fedelmente;
- fruire di promozioni per meriti di guerra, di pensioni privilegiate per causa di guerra o per causa di servizio, ricompense, etc..., come per tutti i militari (LAS-LNP-RDM).
I doveri del Cappellano militare
Oltre ai diritti esistono naturalmente dei doveri, tenendo presente il fatto che il mancato adempimento di taluni doveri è talmente grave da far perdere, se non tutti, gran parte dei diritti, almeno gran parte di quelli che provengono dal Diritto Internazionale. È bene, comunque, ricordare che il personale religioso non può in nessun caso rinunciare, parzialmente o interamente, ai diritti che gli vengono assicurati dalle Convenzioni e dagli accordi speciali conclusi tra gli Stati, in ambito multinazionale o bilaterale (Gi-1a-7; Gi-2a-8; LG). Non si tratta infatti di diritti puramente individuali ma appartenenti anche agli Stati e pertanto è bene che siano rafforzati anche attraverso una lodevole e attenta consuetudine.
I principali doveri del Cappellano militare in tempo di guerra sono i seguenti:
- continuare ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l'autorità dei suoi servizi competenti e con coscienza professionale, le loro funzioni spirituali a favore dei feriti e dei malati nazionali e a favore dei prigionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle Forze Armate dalle quali dipendono (Gi-1a-28; LG);
- essere sottoposto, finché trattenuto dalla Potenza detentrice, alla disciplina interna del campo in cui si trova (G-1a-28; Gi-2a-29; LG);
- nell'attesa di rinvio in patria, continuare a svolgere le proprie mansioni istituzionali a vantaggio di feriti, malati e prigionieri nazionali, sotto la direzione dei competenti organi della Parte avversaria (Gi-1a-30; LG);
- essere muniti della targhetta metallica di identità come tutti i combattenti, per il riconoscimento in caso di decesso (Gi-1a 16, 17, 40; Gi-2a-19, 20, 42; LG);
- essere muniti di bracciale bianco con Croce Rossa o Mezzaluna Rossa, fissato al braccio sinistro. Il bracciale dovrà essere di materiale resistente all'umidità e dovrà essere bollato dall'Autorità Militare (Gi-1a-40; Gi-2a-42; LG);
- essere muniti di carta di identità, resistente all'umidità, tascabile, redatta in lingua nazionale, munita di fotografia, firma e/ο impronte digitali, bollata dall'Autorità militare e possibilmente di modello unico per ogni Parte contraente (Gi-1a-40; Gi-2a-42; LG). La carta di identità deve portare almeno: il cognome, i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola e dovrà precisare la qualifica di Cappellano militare, che è quella che dà il diritto di godere della protezione delle Convenzioni (Gi-1a-40; Gi-2a-42; LG);
- godere, durante il trattenimento nei campi di prigionia, dei diritti e dei doveri propri degli Ufficiali prigionieri di guerra. Dare il saluto agli Ufficiali nemici superiori in grado e, in ogni caso, al Comandante del Campo, anche se questi fosse di grado inferiore a quello del Cappellano (Gi-3a-39; LG);
- conoscere le Convenzioni internazionali che lo riguardano (Gi-1a-47; Gi-2a-48; etc...) e anche quelle che riguardano il Diritto Umanitario in generale. In tal modo potrà essere di valido ausilio in campo umanitario non solo ai propri Comandanti, ma anche a chiunque si rivolgesse al Cappellano per un soccorso umanitario, specie nei territori occupati;
- concorrere, eventualmente, nelle attività di assistenza spirituale svolte nell'ambito delle funzioni della protezione civile, in tempo di guerra e in tempo di pace, specie se le attività di protezione civile fossero devolute, come previste dalle Convenzioni e dai Protocolli, a reparti militari organici (Gi-PI-61 a 63, 65, 67; LG);
- supportare - per quanto possibile - i Comandanti nel garantire la speciale protezione di donne incinte, madri di fanciulli in tenera età, vedove, vecchi, bambini, soprattutto se orfani, madri di fanciulli in tenera età detenute a causa della guerra, etc..., specie quando l'onere del loro sostegno caritatevole è assunto da istituti o organizzazioni religiose maschili o femminili, anche se ciò non è espressamente previsto come dovere dei Cappellani militari (Gi-PI-76, 77, 78), avvalendosi anche dell'opera del Consigliere giuridico delle unità (Gi-PI-82);
- prestare giuramento di fedeltà allo Stato italiano e alle sue leggi, provenienti dal Diritto Nazionale e Internazionale, con impegno solenne di adempimento con disciplina e onore di tutti i doveri del suo status particolare di Cappellano militare (LAS-19; LNP 2 e 4) e di assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane;
- ricevere in tempo di guerra le procure a contrarre matrimonio secondo il rito cattolico e trasmetterle all'Ordinariato Militare per l'Italia (LG-121);
- concorrere, anche se in congedo, al servizio di assistenza spirituale delle Forze Armate, in pace e in guerra (LAS-56), essendo, finché in servizio anche temporaneo, soggetti alle leggi e ai regolamenti militari (LAS-56), potendo essere collocati in «aspettativa per prigionia di guerra», se del caso (LAS-34 a 36);
- essere assoggettati alla giurisdizione penale militare di guerra in caso di guerra, di mobilitazione parziale o totale, di imbarco, di servizio presso unità delle Forze Armate dislocate fuori dal territorio nazionale, come corpo di spedizione all'estero (LG-CPMG-4-9; LAS24);
- essere richiamato in servizio in tempo di guerra, se in congedo (LAS-80), e, se in servizio in tempo di guerra, impossibilità di chiedere di cessare dal servizio a domanda (LAS-81);
- svolgere il proprio servizio con senso di responsabilità (RDM-14) e con consapevole partecipazione (LNP-4), poiché nell'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane la legge pone il fondamento dei doveri del militare (RDM-9); e anche perché, essendo investito di un grado, come «Superiore» deve essere di esempio all'inferiore nel compimento dei doveri (RDM-10), soprattutto in tempo di guerra;
- migliorare le proprie conoscenze per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico di Cappellano militare; per fare appropriato uso delle armi e dei mezzi che gli sono affidati per il migliore disimpegno del proprio servizio, per la sua sicurezza personale e per concorrere alla difesa dei feriti e dei malati che gli fossero affidati in guerra (RDM-15);
- rispettare le norme relative alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari (LG-CPM4-LNP, 19, 20);
- disobbedire e opporsi ad ordini manifestamente criminali che potessero essere impartiti dai Comandanti (LNP-4; RDM-25).
Conclusioni
Quando si tratta di doveri degli Stati o di doveri dei Superiori del Cappellano militare non si vuole assolutamente entrare nel merito delle persone fisiche alle quali tali doveri si riferiscono. Si tratta di doveri e basta. Tali doveri che incombono alle persone fisiche sono sicuramente riassunti nel giuramento che ciascuno fa, a seconda del ruolo che lo Stato lo chiama a ricoprire.
Giurando fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi, che tra l'altro, in materia di Diritto Umanitario dei Conflitti Armati, sono le leggi piú avanzate che ci siano oggi al mondo, ciascuno prende un proprio impegno personale nei confronti dello Stato, che si impegna a mantenere con onore e con senso di responsabilità e di Servizio.
Non vi è dubbio che in questa materia abbiano precisi doveri e responsabilità il Presidente della Repubblica, come Capo Supremo delle Forze Armate, il Capo del Governo, il Consiglio dei Ministri, il Ministro della Difesa nazionale, tutti i vertici delle Forze Armate, l'Ordinario Militare per l'Italia, tutti i Comandanti militari fino ai Comandanti di Corpo, reparto e unità corrispondente, cui un Cappellano militare sia assegnato.
A ciascuno compete l'esame di coscienza ed il prendere provvedimenti adeguati al suo livello gerarchico, specie per ciò che si riferisce al settore fondamentale della preparazione del personale a svolgere le sue mansioni tecnico professionali.
Come è evidente, questo studio non prende in considerazione la normativa canonica relativa al Cappellano militare. Esso intende solo dimostrare che il Cappellano militare non è un sacerdote qualsiasi, ma è un sacerdote «militare», per il quale la qualifica di militare non è data né dalla divisa che porta, né dalle armi che può e deve portare con diritto in tempo di guerra; bensí la sua specifica «militarità», se cosí si può dire, è data dalla conoscenza delle norme che lo riguardano, provenienti sia dal Diritto nazionale dei Conflitti Armati sia dal Diritto Internazionale.
Queste conoscenze di diritto che sono specifiche e professionali per un ministro del culto «militare», dovrebbero essere patrimonio di tutti i ministri del culto a qualunque confessione religiosa essi appartengano. Solo cosí è possibile operare al meglio, nella sicurezza dei diritti e dei doveri, delle protezioni sancite dal Diritto Internazionale, in tempo di guerra. Spesso purtroppo la guerra è un dato di fatto e la conoscenza del Diritto Umanitario è il solo mezzo, talvolta, per poter fare qualche cosa a vantaggio degli altri nel migliore dei modi possibili.
Si pensi, ad esempio, a quanto potrebbe fare in materia a vantaggio della tutela dei diritti umani in un territorio nemico occupato, il Cappellano capo di un corpo di spedizione o il Cappellano capo dell'Autorità Militare dello Stato occupante.
Non vi è alcun dubbio, però, che un Cappellano militare nello stesso momento in cui presta il proprio giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi, debba essere un Cappellano formato e consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri in tempo di pace e di guerra, altrimenti non sarebbe in condizione di prendere quegli impegni e di garantire allo Stato quei servigi professionali in merito all'assistenza spirituale delle Forze Armate, per i quali lo Stato lo assume con tutti gli onori e gli oneri.
Per il testo originale e completo cfr. MARCHEGGIANO A., Diritti e doveri del cappellano militare in tempo di guerra, Ed. Rivista Militare, [Roma] 1992, 125-144.
- Allegato -
Norme in materia testamentaria
Art. 617-618 c.c. italiano
Testamento dei militari e assimilati
Art. 617
«Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa (1), in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al piú presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore».
(1) A tali ufficiali sono assimilati, all'effetto di cui all'art. 617 c.c., quelli del Sovrano Militare Ordine di Malta in base alla l. 1º novembre 1940, n. 1677.
Art. 618 - Casi e termini d'efficacia
«Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie».
Elenco delle fonti principali reperibili sul sito Internet del
Ministero della Difesa - http://www.difesa.it (aggiornato all'anno 2004)
Elenco delle principali fonti di Diritto Internazionale Umanitario dei conflitti armati
- Dichiarazione relativa al diritto marittimo (Parigi, 16/4/1856).
- Dichiarazione per escludere in tempo di guerra l'uso di proiettili esplodenti di peso inferiore ai 400 gr. (Pietroburgo, 29/11/1868).
- Convenzione (II) sulle leggi ed usi della guerra terrestre (l'Aja, 29/7/1899).
- Dichiarazione circa l'uso di proiettili che spandono gas asfissianti o deleteri (l'Aja, 29/7/1899).
- Dichiarazione circa l'uso di palle che si dilatano o si schiacciano facilmente nel corpo umano (l'Aja, 29/7/1899).
- Convenzione (I) per il regolamento pacifico delle controversie internazionali (l'Aja, 18/10/1907).
- Convenzione (III) sull'apertura delle ostilità (l'Aja, 18/10/1907).
- Convenzione (IV) su Leggi ed Usi della Guerra Terrestre ed allegato regolamento (l'Aja, 18/10/1907).
- Convenzione (V) sui diritti e doveri delle potenze neutrali in caso di guerra terrestre (l'Aja, 18/10/1907).
- Convenzione (VI) sul regime delle navi mercantili nemiche all'inizio delle ostilità (l'Aja, 18/10/1907).
- Convenzione (VII) sulla trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra (l'Aja, 18/10/1907).
- Convenzione (VIII) sulla posa di mine sottomarine di contatto non ancorate (l'Aja, 18/10/1907).
- Convenzione (IX) sul bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra (l'Aja, 18/10/1907).
- Convenzione (XI) sulle restrizioni all'esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima (l'Aja, 18/10/1907).
- Convenzione (XIII) relativa ai diritti ed ai doveri delle potenze neutrali in caso di guerra marittima (l'Aja, 18/10/1907).
- Dichiarazione relativa al divieto di lanciare proiettili ed esplosivi dall'alto di aerostati (l'Aja 18/10/1907).
- Protocollo concernente la proibizione d'impiego di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici (Ginevra, 17/6/1925).
- Trattato sulla rinunzia alla guerra per la soluzione delle controversie internazionali [Patto Briand-Kellogg] (Parigi, 27/8/1928).
- Convenzione relativa al regime degli stretti [Convenzione di Montreux] (Montreux, 20/7/1936).
- Regole della guerra sottomarina [Trattato di Londra] (Londra, 22/4/1930).
- Patto Roerich (15/4/1935).
- Convenzione (I) per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate di campagna (Ginevra, 12/8/1949).
- Convenzione (II) per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate sul mare (Ginevra, 12/8/1949).
- Convenzione (III) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (Ginevra, 12/8/1949).
- Convenzione (IV) relativa alla protezione della popolazione civile in tempo di guerra (Ginevra, 12/8/1949).
- Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato (l'Aja, 14/5/1954).
- Regolamento di esecuzione della Convenzione dell'Aja del 14/5/1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
- Protocollo (I) per la protezione dei Beni culturali in caso di conflitto armato (Aja, 14/5/1954).
- Convenzione di New York sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile (New York, 10/12/1976).
- Protocollo (I) sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, addizionale alle Convenzioni del 12/8/1949 (Ginevra, 8/6/1977).
- Protocollo (II) sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, addizionale alle Convenzioni del 12/8/1949 (Ginevra, 8/6/1977).
- Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di certe armi convenzionali che possono provocare sofferenze eccessive od avere effetti indiscriminati (con Protocolli annessi: Protocollo I, relativo alle schegge non individuabili; Protocollo II, relativo al divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi; Protocollo III, relativo al divieto o la limitazione dell'impiego delle armi incendiarie) (New York, 10/4/1981).
- Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Parigi, 13/1/1993).
- Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di certe armi convenzionali che possono provocare sofferenze eccessive od avere effetti indiscriminati (Protocollo IV, relativo alle armi laser accecanti) (Ginevra, 13/10/1995).
- Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (Ottawa, 3/12/1997).
- Protocollo (II) addizionale alla Convenzione dell'Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (l'Aja, 26/3/1999).
Diritti Umani - Elenco delle fonti internazionali principali
- Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (Risoluzione ONU n. 217 del 10/12/1948).
- Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (Roma, 4/11/1950).
- Convenzione relativa allo status dei rifugiati (Ginevra, 28/7/1951).
- Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 16/12/1966).
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (New York, 16/12/1966).
- Protocollo relativo allo status dei rifugiati (New York, 31/1/1967).
- Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e Protocolli facoltativi (Risoluzione ONU n. 44/25 del 20/11/1989).
Tribunali Internazionali - Elenco degli Statuti
- Statuto Corte Internazionale di Giustizia.
- Statuto Tribunale Internazionale per l'ex Yugoslavia.
- Statuto Tribunale Internazionale per il Ruanda.
- Statuto Corte Penale Internazionale.
- Statuto Tribunale Speciale per l'Iraq.
Relazioni diplomatiche, consolari - Elenco fonti d'interesse
- Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato (New York, 15/12/1994).
Documentazione Nazionale
Dottrina
- Direttiva SMD-G-014 Manuale di Diritto Umanitario - Volume I - Usi e Convenzioni di Guerra (Roma, 1991).
- Direttiva SMD-G-014 Manuale di Diritto Umanitario - Volume II - Istruzioni concernenti i prigionieri di guerra nemici (Roma, 1991).
- SMM4 - Istruzioni di Diritto Marittimo per i Comandi Navali (Ed. 1996).
- SMM9 - Istruzioni di Diritto dei Conflitti Armati sul Mare per i Comandi Navali (Ed. 1998).
- Adempimenti dei Comandanti di Corpo nei casi di reati militari e comuni in ambito militare (a cura del Prof. A. Intelisano, 1995).
- CINCNAV/CM/GD/001.
- Glossario di Diritto del Mare (di Fabio Caffio, Roma 2001).
Ricerche CEMISS
- Manuale di diritto umanitario applicabile a conflitti armati in mare (Prof. Natalino Ronzitti, ricerca CeMiSS 16/G - Roma, dicembre 1994).
Documentazione Internazionale - Elenco principale
ONU
- General guidelines for Peacekeeping Operation / UN Code of conduct ed altri significativi documenti in Database Peacekeeping Training Publications of United Nations Department of Peacekeeping Operations/Training and Evaluation Service.
- UNSG - Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all their aspects.
NATO
- NATO Handbook.
OSCE
- OSCE Handbook.
ICRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)
- Human rights and humanitarian law in professional policing concept.
Introduzione al diritto internazionale umanitario
Le principali convenzioni internazionali